Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 02/01/1976
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 gennaio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2023, rideterminato in mesi 10 di reclusione la pena irrogata a carico di NOME COGNOME riten colpevole del reato ex art. 10 quater comma 1 del d. Igs. n. 74 del 2000, riferito all’anno di imposta 2016, mentre all’esito del giudizio appello è intervenuta declaratoria di estinzione prescrizione in ordine al medesimo reato, riferito all’annualità 2015.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’inosservanza dell’art. comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla formulazione della contestazione, nella quale è sta ascritta, in via alternativa, la violazione sia del comma 1 che del comma 2 della nor incriminatrice, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378), riportata in modo pertinente anche nel sentenza impugnata (pag. 3), secondo cui, in presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione de contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputa alternative, costituite dall’indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto t ponendo l’imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle qual svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un’esigenza della difesa.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizi colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, con particolare riferimento al giudizio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, è anch’e manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle f probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali ragionevolmente valorizzato gli esiti della verifica fiscale compiuta dall’Agenzia delle Entrat cui è emerso che COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha utilizzato in compensazione crediti pacificamente non spettanti, versando la somma di 0,01 euro a fronte di un debito iscritto per 268.251,80 euro per il 2015 e per 1.165.523,85 euro per 2016, essendo stata ancorata la sussistenza dell’elemento soggettivo, in modo non illogico, all veste apicale ricoperta da Russo dalla società e all’ammontare dell’imposta nel complesso evasa.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.