Crediti inesistenti: la Cassazione conferma il rigore sulla pena
L’utilizzo di crediti inesistenti costituisce una fattispecie di particolare allarme sociale e giuridico, che richiede una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità del danno arrecato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità dei ricorsi generici volti a contestare la determinazione della pena in presenza di condotte fraudolente reiterate.
La contestazione sui crediti inesistenti e il ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per l’indebito utilizzo di crediti d’imposta privi di reale fondamento. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando un presunto vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte d’Appello. Tuttavia, l’impugnazione è stata ritenuta priva di specificità, limitandosi a una critica generica senza prospettare reali motivi di illegittimità costituzionale o violazioni di norme procedurali.
La gravità della condotta fraudolenta
I giudici di merito avevano già ampiamente giustificato l’entità della pena inflitta. Due sono stati i pilastri della decisione: da un lato, l’elevato importo dei crediti inesistenti portati in compensazione, che denota una spiccata capacità a delinquere e un danno rilevante per l’erario; dall’altro, la personalità del reo, gravata da numerosi precedenti penali che precludono un giudizio di particolare benevolenza.
La decisione della Suprema Corte sui crediti inesistenti
La settima sezione penale ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e basata su elementi oggettivi come la gravità del fatto e i precedenti dell’imputato, il sindacato di legittimità si arresta.
L’inammissibilità del ricorso comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche conseguenze pecuniarie accessorie. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per chi promuove ricorsi manifestamente infondati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza delle doglianze espresse dal ricorrente. Il collegio ha rilevato come la Corte d’Appello avesse fornito una spiegazione ineccepibile del percorso logico seguito per determinare la pena. La gravità oggettiva dell’illecito, legata all’ammontare dei crediti inesistenti, unita alla recidiva e ai precedenti dell’imputato, costituiscono criteri direttivi corretti secondo il codice penale. La genericità dei motivi di ricorso, che non hanno saputo scalfire tale impianto motivazionale, ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio fondamentale: la contestazione della pena in sede di legittimità richiede l’individuazione di specifici errori di diritto o mancanze logiche macroscopiche. Nel settore dei reati tributari e finanziari, l’utilizzo di crediti inesistenti viene punito con severità, e tale rigore trova conferma nelle aule della Cassazione quando la motivazione dei giudici di merito appare solida e ancorata ai fatti. La condanna al pagamento verso la Cassa delle ammende funge inoltre da deterrente contro l’abuso dello strumento del ricorso per fini puramente dilatori.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione contro la pena è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, impedendo un nuovo esame del merito e comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quali elementi determinano la gravità della pena per l’uso di crediti fittizi?
I giudici valutano principalmente l’ammontare economico dei crediti utilizzati e la storia giudiziaria dell’imputato, inclusi eventuali precedenti penali.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50157 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50157 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME NOME risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
Il ricorrente lamenta un vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio in modo alquanto generico, senza prospettare motivi di legittimità. La decisione impugnata, peraltro, motiva adeguatamente sulla pena rilevando la gravità della condotta (in relazione all’elevato importo dei crediti inesistenti utilizzati) e ai numerosi precedenti dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023