Crediti Inesistenti: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’utilizzo di crediti inesistenti per compensare i debiti con il fisco rappresenta un grave illecito penale, sanzionato severamente dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce la linea dura della giurisprudenza in materia, chiarendo quali elementi probatori siano sufficienti a fondare una condanna e quali motivi di ricorso siano destinati all’insuccesso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’indebita compensazione di debiti tributari con crediti fiscali (IVA e IRAP) risultati essere inesistenti. L’imputato decideva di contestare la sentenza della Corte d’Appello presentando ricorso per Cassazione.
Le Doglianze del Ricorrente e i presunti crediti inesistenti
Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nella valutazione della prova indiziaria a carico dell’imputato.
2. Motivazione insufficiente: La difesa lamentava la brevità della sentenza d’appello (descritta come ‘poco più di una pagina’), ritenendola inidonea a integrare e rafforzare le ragioni della condanna di primo grado.
In sostanza, il ricorrente non contestava nel merito la prova documentale, ma si concentrava su presunti vizi formali e logici nel percorso argomentativo dei giudici.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi del ricorso ‘inconsistenti’ e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio probatorio chiaro e difficilmente superabile.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la prova della non esistenza dei crediti fosse stata ampiamente raggiunta nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, l’accertamento si basava su un Processo Verbale di Constatazione (PVC), acquisito con il consenso delle parti, dal quale emergeva un dato inequivocabile: né i crediti IVA né quelli IRAP, utilizzati in compensazione, risultavano iscritti nelle dichiarazioni o nelle denunce periodiche.
Questo elemento documentale è stato considerato sufficiente per dedurre, in modo logico e consequenziale, l’inesistenza dei crediti stessi. La Corte ha inoltre evidenziato una lacuna decisiva nell’argomentazione difensiva: il ricorrente non aveva mai confutato nel merito questa circostanza fattuale, limitandosi a criticare l’aspetto formale della motivazione. Una sentenza breve, secondo la Cassazione, non è di per sé una sentenza viziata, soprattutto quando i motivi di appello sono generici e non affrontano il nucleo probatorio della condanna.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma che la prova principe dell’esistenza di un credito fiscale risiede nella sua corretta indicazione nelle dichiarazioni ufficiali. La sua assenza costituisce un indizio grave, preciso e concordante della sua inesistenza, sufficiente a fondare una condanna per indebita compensazione.
In secondo luogo, la decisione ci ricorda che un ricorso in Cassazione, per avere speranze di successo, deve basarsi su argomenti solidi e pertinenti, capaci di minare le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata. Criticare la mera estensione grafica di una sentenza, senza contestare le prove decisive, si rivela una strategia processuale inefficace. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per l’uso di crediti inesistenti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano inconsistenti. I giudici avevano già accertato, sulla base dei documenti fiscali, che i crediti IVA e IRAP usati in compensazione non comparivano in alcuna dichiarazione ufficiale, rendendoli logicamente inesistenti. Il ricorrente non ha mai contestato questo dato di fatto.
Una sentenza d’appello molto breve è sempre motivo di nullità?
No, non necessariamente. In questo caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la brevità della sentenza d’appello non costituiva un vizio, poiché era comunque una risposta adeguata a motivi di ricorso ritenuti generici e incapaci di mettere in discussione il quadro probatorio principale.
Quali sono le conseguenze economiche quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il 05/06/1967
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 28841/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimen alla valutazione della prova indiziaria (primo motivo) nonché l’insufficiente motivazione dal punt di vista grafico, poco più di una pagina, comunque inidonea a integrare la motivazione della sentenza di primo grado (secondo motivo);
Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: i Giudici di merito hanno accertato, sulla ba del pvc acquisito su consenso delle parti, che né i crediti IVA né quelli IRAP posti compensazione risultavano nelle dichiarazioni o nelle denunce periodiche presentate, per cui sono stati, logicamente, ritenuti inesistenti, circostanza questa non confutata dall’interessato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente