Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15-12-2023 del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Parma confermava il decreto del 28 ottobre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Pa aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 706.364,09 euro in forma diretta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, e, nel caso di impossi esecuzione della misura, in tutto o in parte, il sequestro per equivalente de per un ammontare di 92.642,57 euro nei confronti di NOME COGNOME, indagato del reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 di cui al capo 26 (fatto commesso in Fontevivo il 16 maggio 2022), contestandosi in particolare a ricorrente di aver concorso nel reato quale consulente del lavoro della società
Avverso l’ordinanza del Tribunale emiliano, COGNOME ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un u motivo, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo dell’inosse della legge penale e del vizio di motivazione, la valutazione indiziari particolare riferimento all’elemento soggettivo, evidenziando che l’indagato autorizzato esclusivamente alla trasmissione dei modelli F24, senza ulteriori on COGNOME, infatti, non era tenutario delle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE non ha asseverato il credito, né ha curato la contabilità o ha predispo dichiarazione dei redditi, per cui deve senz’altro escludersi che egli consapevole della natura indebita delle compensazioni contestate, presupponendo il concorso del professionista del reato la conoscenza del meccanismo illecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di que Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il rico per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazi legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appara argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece es dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciars giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto a valutazione del fumus commisi delicti, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondament della propria decisione rispetto all’imputazione provvisoria.
In particolare, nell’ordinanza impugnata sono state richiamate le atti investigative compiute nel gennaio 2020 dalla Guardia di Finanza di Fidenza ne confronti della società RAGIONE_SOCIALE, attività che hanno consentito di dis un articolato sistema di frode fiscale attuato tramite l’utilizzo di fatture r operazioni inesistenti da parte della predetta società e della RAGIONE_SOCIALE
È in particolare emerso che la RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2022, aveva utili crediti inesistenti per il pagamento delle imposte per l’importo di 92.642,57 euro, abusando della normativa (art. 1, commi 46-56 della legge n. 205 del 2017 e art 1, commi 78-81, della legge n. 145 del 2018) sugli incentivi alla formazione d personale dipendente nel settore delle tecnologie, nel senso che nessun corso formazione era stato svolto, risultando la documentazione prodotta funzionale sol a giustificare sul piano formale i crediti di imposta utilizzati illecitamente.
In tali operazioni risultava coinvolto anche il consulente del lavoro della soc NOME COGNOME, il quale era autorizzato a presentare per conto della RAGIONE_SOCIALE i modelli F24 che indicavano i crediti inesistenti da utilizza compensazione, per cui allo stesso è stato ascritto il reato di cui all’art. 1 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 26 delle provvisorie imputazioni.
Circa la consapevolezza da parte di COGNOME del mancato svolgimento dell’attivit di formazione e dell’inesistenza dei crediti, i giudici dell’impugnazione caut hanno richiamato le conversazioni intercettate (in particolare quelle intercor 24 maggio, il 26 maggio, il 1° giugno e il 7 giugno 2022), da cui è emerso c NOME COGNOMECOGNOME amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, una volta investit della richiesta della Guardia di Finanza di consegnare la documentazione relati all’attività di formazione dei lavoratori, ha immediatamente contattato COGNOME che si è attivato in tal senso, per la creazione di una serie di docu evidentemente falsi, in quanto l’attività di formazione non è stata mai svolta, emerso peraltro dalle dichiarazioni di diversi dipendenti escussi dalla P.G.
Il comportamento tenuto da COGNOME in occasione della richiesta di NOME stato dunque ritenuto sintomatico del fatto che il ricorrente, lungi dallo svo un ruolo di mero intermediario, era in realtà partecipe fin dall’inizio dell’ fraudolenta, come si desume del resto dal fatto che la documentazione fornita d consulente all’amministratore di fatto della società era in bianco e totalmente sia dei fatti relativi agli orari di entrata e uscita dei lavoratori durante l lezioni, sia della firma che dei tutor che avrebbero dovuto tenere i corsi.
Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle font investigative disponibili, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata n presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatame specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa pot essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successiv evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvediment impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruota nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manif illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contr ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’inte di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2024