Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4763 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
letta la nota dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 27 giugno 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice delegato, ha rigettato l’opposizione presentata nell’interesse di BNL S.p.A. avverso il decreto emesso il 9 febbraio 2024 dal medesimo giudice ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che aveva escluso i crediti vantati dalla società dallo stato passivo relativo al procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME.
La posta creditoria riguardava due crediti: uno ipotecario per mutuo fondiario e uno per prestito personale.
A sostegno del rigetto dell’ammissione al passivo sono state indicate plurime circostanze, tra le quali, la natura dei crediti (specie per quello relativo al presti personale), l’entità delle rate mensili di rimborso, l’assenza di un’istruttori accurata e funzionale e verificare la solvibilità dei beneficiari dei crediti, oltre a sproporzione tra gli importi erogati e i redditi percepiti, alla luce del «disavanzo e delle uscite del nucleo familiare».
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione BNL RAGIONE_SOCIALE per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 sotto il profilo della competenza del Giudice per le indagini preliminari a pronunciare sull’opposizione avverso il decreto di formazione dello stato passivo.
Non vertendosi in un’ipotesi assimilabile a quella di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nella fattispecie, la competenza a decidere spetterebbe al Tribunale del riesame e non allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito travisamento della prova in quanto il giudice avrebbe valutato la carenza di buona fede della banca sulla scorta di un’errata lettura dell’istruttoria e dei documenti reddituali dei richiedenti.
Ha allegato specifiche criticità nelle quali sarebbe incorso il Giudice per le indagini preliminari in sede di calcolo del reddito di COGNOME, oltre che della moglie, in quanto il primo, in realtà, possedeva una capacità reddituale superiore a quella indicata nel provvedimento impugnato.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito vizi di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che violazione di legge, per avere ritenuto non sussistente la buona fede della banca.
Sarebbe stato violato l’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 per non
essere stata valutata l’anteriorità dell’erogazione del mutuo (all’esito, pera una completa istruttoria) rispetto al sequestro dell’immobile.
Inoltre, anche il prestito personale sarebbe stato concesso all’esito d completa verifica che giustificava l’affermazione della buona fede dell’istitu credito ricorrente.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio al giudi competente.
E’ presente agli atti nota dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Si verte in tema di confisca disposta dal giudice dell’esecuzione ai se dell’art. 240bis cod. pen. a seguito della definitività della sentenza del per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell’8 febbraio 2016, definit 25 settembre 2018.
Nell’ambito del procedimento, ai sensi dell’art. 104bis, comma iter, disp. att. cod. proc. pen. i compiti di giudice delegato sono svolti «dal giudice c emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli af dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 sett 2011, n. 159, e successive modificazioni».
Si pone il problema di individuare il giudice competente a provveder sull’opposizione di cui all’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 (il richiama il «tribunale che ha applicato la misura di prevenzione») nel caso in la verifica dei crediti riguardi, non già un sequestro di prevenzione, m sequestro penale.
Ciò alla luce del rinvio operato alla predetta norma dall’art. 104b/S, com lquater, dis. att. cod. proc. pen. per i casi di «sequestro e confisca i particolari previsti dall’art. 240-bis del c.p. o dalle altre disposizioni di a questo articolo rinviano».
A tale proposito, è condiviso e va ribadito il principio per cui la compete spetta al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca, e n al tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.
In tal senso, Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282757 che, motivazione, ha precisato che la competenza del tribunale del riesame, si fon
sul principio generale che, in materia di prevenzione, ne ricollega l’attribuzione al coinvolgimento del giudice nel procedimento finalizzato all’emissione del provvedimento ablatorio.
Si tratta di principio ribadito dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (Sez. 1, n. 20839 del 13/12/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 1, n. 21606 del 20/02/2024, RAGIONE_SOCIALE n.m.).
Il ricorso è, comunque, inammissibile in quanto era inammissibile, per tardività, la domanda originaria di ammissione al passivo presentata dalla BNL S.p.A.
L’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede l’assegnazione di un termine espressamente definito «perentorio», ai fini del deposito dell’istanza di ammissione al passivo, non superiore a sessata giorni.
Nella specie, il giudice delegato ha assegnato il termine di novanta giorni per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti.
Il decreto, contenente anche la fissazione dell’udienza di verifica dei crediti ex art. 59, cit. è stato notificato dall’amministratore giudiziario, così come previsto dallo stesso art. 57, comma 2, cit. all’Istituto di Credito in data 3 lugli 2023, per come ricostruito nel provvedimento impugnato.
La creditrice ricorrente ha fatto riserva di avanzare istanza di ammissione al credito in data 27 novembre 2023, presentandola, effettivamente, solo in data 18 dicembre 2023.
In tal senso l’illustrazione del ricorso per cassazione (pag. 2).
Peraltro, alla data del 9 novembre 2023 è stato depositato il progetto di stato passivo, successivamente aggiornato e trasmesso in data 14 gennaio 2024, proprio in conseguenza della presentazione dell’istanza di ammissione della BNL S.p.A.
La predetta istanza, pertanto, anche considerando la sospensione per il periodo feriale, è stata presentata oltre i novanta giorni, ed è da ritenersi tardiva in quanto presentata oltre il termine espressamente previsto a pena di decadenza, con conseguente rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado.
Peraltro, la tardività delle istanze di ammissione presentate dall’Istituto di Credito è stata rilevata dallo stesso amministratore giudiziario, dott.ssa COGNOME che nella redazione dello stato passivo ha segnalato l’intempestività della domanda di ammissione allo stato passivo, sia con riferimento al mutuo fondiario, sia al prestito personale.
In tal senso si è espresso il Giudice per le indagini preliminari nel decreto emesso in data 9 febbraio 2024 laddove, nell’escludere le domande di
ammissione dei crediti della BNL S.p.A. dal passivo, ha rilevato l’intempestività di entrambe.
Il dato emerge, altresì, dalla ricostruzione della sequenza delle istanze dell’Istituto di Credito riportata nel provvedimento oggi impugnato.
In sostanza, l’esclusione dei crediti della Banca è stata giustificata sia con la tardività (e, dunque, l’inammissibilità) delle domande, sia con la loro infondatezza, per come risulta dallo stato passivo formato e comunicato ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e dai correlati provvedimenti giurisdizionali.
Il tema della tardività delle istanze, pertanto, era già stato sollevato nel corso del procedimento di ammissione al passivo e sullo stesso si era pronunciato il Giudice per le indagini preliminari.
Nel proporre opposizione e ricorso per cassazione, tuttavia, la parte non si è confrontata in alcun modo con tale questione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in virtù dell’analogo vizio della domanda originaria di ammissione al passivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024