Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Cancelleria
Oggi
,
12 FEB, 2024
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOMECOGNOME COGNOME rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, società aven oggetto l’esercizio di attività di commercio di generi alimentari, ricorre per cassazion l’ordinanza del Tribunale di Roma in epigrafe indicata, con la COGNOME è stata rigettata l di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a somme di danaro, disposto ai dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla contestazione provvisoria di cui d.lgs.74/2000, per aver, in concorso con altri soggetti, indicato nella dichiarazione RAGIONE_SOCIALE, relativa all’anno di imposta 2017, elementi passivi inesistenti e per aver il credito IVA generato per compensare debiti previdenziali e assistenziali relativi a l dipendenti per oltre 270.000 euro.
Si specifica che al ricorrente si contesta di essere l’amministratore di fatto de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, preposta allo svolgimento di servizi di autoambulanza e sanitari, e di aver sottoscritto un “contratto di rete” con la suddetta RAGIONE_SOCIALE conc gestione in comune di supermercati, la partecipazione ad iniziative di carattere promozi pubblicitario, la gestione in codatorialità del personale dipendente delle imprese retist di tale contratto di rete, la RAGIONE_SOCIALE assumeva formalmente il personale di impiegato nei supermercati siti in Pantelleria, della società di cui il COGNOME è legale rapp COGNOME codatore di lavoro.
2.11 ricorso per cassazione è affidato a due motivi con i qualiVcontesta la ravvisabil fumus, non essendo egli consapevole delle operazioni effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, e l’ di periculum in mora, avendo egli risolto ogni contratto di rete con la suddetta società.
2.1.In particolare il ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione di legge in giudice ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente tuttavia affrontare approfonditamente il profilo di doglianza relativo al fumus commissi delicti. Il giudice a quo attribuisce, erroneamente, all’indagato la qualifica di amministratore di fatt società RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, le società hanno soltanto aderito ad un contratto di rete e attività assai diversa, hanno autonomo oggetto sociale e non costituiscono un’unica so un consorzio societario. Ed infatti, l’istituto del “contratto di rete” non richiede ch aderenti abbiano lo stesso oggetto sociale e prevede che le società retìste manten propria individualità.
Inoltre, non è provato l’esercizio di poteri decisori e gestori della società RAGIONE_SOCIALE quanto il COGNOME non aveva disponibilità dei conti correnti bancari nè è in alcun modo dim il compimento di attività gestoria o contabile della suddetta società. Non vi è neppur elemento che supporti l’ipotesi relativa all’esistenza di rappOrti personali tra COGNOME NOME COGNOME NOME, rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, la società RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente è rappresentante legal fruito dell’abbattimento dei costi relativi alla cogestione del personale. Il ricorren pertanto, di essere in totale buona fede in ordine alla bontà delle operazioni intercor RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di consapevolezza in ordine alla inesistenza delle operazioni indica fatture ed utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, non possono essere considerati elementi indiziari le sommarie informaz rese dai dipendenti dei supermercati, in quanto tali dipendenti venivano utilizzati avv dello strumento civilistico proprio del contratto di rete stipulato dal COGNOME con la societ e venivano impiegati nei supermercati gestiti dal COGNOME il COGNOME esercitava poteri di colavoro.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora. Il giudice non ha profuso alcuno sforzo motivazionale nell’argomentare che, nelle m del giudizio di merito, il ricorrente possa disperdere l’oggetto del sequestro, costituito Nell’ordinanza di riesame, il giudice fa riferimento alla propensione del COGNOME “a ricorrere fittizi per assicurarsi indebite utilità economiche”. Tuttavia, tale argomento non è suffi sostenere il rischio di dispersione del danaro, anche considerando che le somme rinvenut conti correnti del COGNOME sono risultate incapienti.
3.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dic l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Le doglianze formulate esulano dal novero d censure deducibili in sede dì legittimità, inerendo a vizi di motivazione del provved impugnato mentre il ricorso per cassazione, in materia cautelare reale, è amm esclusivamente per violazione di legge, a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. In ord nozione di violazione di legge, le Sezioni unite hanno chiarito che in essa rientrano la m assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situa correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l’i manifesta, la COGNOME può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell’art 606 cod. proc. pen. (Sez. U, 28/ n. 2, Ferrazzi). Dunque, ove, come nella materia prevenzionale, il ricorso per cassazi limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifest mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si p la violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della moti
dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, 28/05/2003, n. 25080, Pellegrino, Rv. 224 Questo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’ite seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordin rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, es qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che, impone, a pena di nu l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l’i consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi lo motivazione (Sez. 1, 10/11/1993, COGNOME Giorgio, Rv. 196361).
1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato la fìttizietà di una parte degli elementi passivi indicati nella dichiarazione IVA del 2017 da parte della società RAGIONE_SOCIALE del credito IVA indicato in dichiarazione e porta in compensazione, sulla base di una serie di tt elementi dettagliatamente analizzati ed elencati, uali si richiamano, a titolo esemplif fatto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva una sede operativa e nella sede legale, u presso lo studio del commercialista, non venivano rinvenute né documentazione contabil extracontabile né una stanza o una postazione; che il rappresentante legale della socie COGNOME, è risultato irreperibile; che la società ha presentato la sola dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017, non ha depositato i bilanci presso la camera di commercio e l’applicativo del c.d. “spesometro integrato” non fornisce riscontro agli acquisti dich modello IVA 2018 relativamente al periodo d’imposta 2017; inoltre l’oggetto di alcune fa concerne genericamente contratti non rinvenuti nella sede legale della società e la RAGIONE_SOCIALE ha utilizzato fatture relative a prestazioni ad opera di società che operano i totalmente estranei al suo oggetto sociale. Due società emittenti le fatture, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, non hanno registrato le fatture attive. La società RAGIONE_SOCIALE venduto alla società RAGIONE_SOCIALE 5 autoveicoli di cui almeno uno non compare nella visura banca dati ACI. Il giudice a quo ha evidenziato che solo la fattura sub 5, concernente la notul professionale emessa dal commercialista presso il cui studio vi è la sede legale la soc fattura sub 4, relativa all’acquisto per atto notarile da parte della società RAGIONE_SOCIALE, risultano essere effettive. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sulla base dei suddetti elementi fattuali, il giudice ha evidenziato il ruolo del Pa effettivo beneficiario della frode. Il COGNOME ha infatti concluso un contratto di rete con RAGIONE_SOCIALE, il cui oggetto sociale concerne servizi di ambulanza e altri servizi sanitari. Tale costituisce un elemento indiziario in ordine al consapevole utilizzo dei crediti fittizi cinque fatture in contestazione) da parte della impresa retista per compensare oneri inerenti ai rapporti di lavoro con il personale dipendente che prestava servizio supermercati del COGNOME. Il giudice del riesame ha infatti evidenziato che nel contratto d specificatamente previsto che le società retiste dovessero svolgere attività omogenee at
al settore del commercio / della gastronomia, rosticceria e ristorazione. Pertanto, la stipula contratto di rete con una società esercente servizi di ambulanza e simili, con oggetto completamente estraneo alla gestione di supermercati, supporta la contestazione della d partecipazione del ricorrente al meccanismo illecito, di cui la società RAGIONE_SOCIALE beneficiato potendo contare su manodopera costi inferiori grazie ad illecita compensazione oneri contributivi operata dall’impresa retista.
In ordine alla qualifica del ricorrente COGNOME amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE giudice a quo ha richiamato numerosi elementi, evidenziando che i dipendenti non hanno mai ,r(avuto contatti con la società RAGIONE_SOCIALE, né con il suo rappresentante legale de signor COGNOME, o con suo delegato, che non hanno mai sentito nominare; che il contra lavoro è stato gestito unicamente dal COGNOME. La società RAGIONE_SOCIALE quindi non ha mai alcun ruolo nei confronti del personale, e non ha messo in atto alcuna attività di formazi personale, sebbene dal contratto di rete , si evinca che fosse onere delltsocietà retiste adempiere a tutti gli incombenti relativi all’ingaggio del personale compresi la formaz tema di sicurezza del lavoro. Inoltre, ha evidenziato che la società RAGIONE_SOCIALE è stata c una settimana prima della società RAGIONE_SOCIALE e ha cessato ogni operatività all’in 2019, subito dopo la risoluzione del contratto di rete. Tutti i suddetti a elementi conferm strumentale della società retista al fine di generare un fittizio credito di imposta iva d per la compensazione dei debiti previdenziali2teisterillag e assistenziali dei lavoratori d transitati nella gestione dei supermercati quali dipendenti della RAGIONE_SOCIALE. Nel specie, la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi considerare appare si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal giudice.
2. In ordine al secondo motivo, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza dì questa suprema Corte, che, in tema di sequestro preventivo, il c.d. periculum in mora vada inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell’effettiva dispon materiale o giuridica della cosa. Il pericolo può derivare non solo dalla potenzialità oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all’interesse protetto dall penale ( Sez.6, n.32617 del 28/04/2006 Rv. 234764) ma anche dalla semplice possibilità essa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati. Il pericolo, in quanto p di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e va quindi accertato sulla precisi elementi di fatto in ordine all’effettiva – e non generica – possibilità che la c intende vincolare la disponibilità, assuma, in relazione a tutte le circostanze del caso (la natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla perp dell’illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale all’aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero all’agevolazione commissione di altri reati (Sez. U, 29/01/2003, COGNOME,~-
Si è inoltre affermato, con specifico riferimento all’onere motivazionale del seq preventivo funzionale alla confisca, il principio secondo cui il provvedimento di se
cl
preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di c 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca pr definizione del giudizio”, sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’a comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. in sintesi, si evidenzia la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda concreta prognosi in ordine alla conseguibílità della misura ablativa finale, precisa proprio l’ esigenza antícipatoria della confisca funge da criterio generale cui rap contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenut spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedime ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del gìudizio (Sez. U, del 24/07/2021, NOME).
Nel caso in disamina, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza del pericolo concr dispersione dei beni nella disponibilità dell’indagato, ed in particolare del denaro, che ha desunto dalle modalità stesse di elusione degli obblighi fiscali, che rivelano un fraudolenza alquanto marcato del ricorrente e la propensione dell’indagato a ricorrere a fittizi per assicurarsi indebite utilità economiche, non rilevando in alcun modo la circos il contratto di rete sia ormai risolto. Trattasi di motivazione assai puntuale, coerent discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità, al COGNOME ogni profilo di rivalutazione nel merito delle statuizioni adottate dal giudice a quo.
3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declara dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023