Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato dall’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, nel procedimento di prevenzione a carico di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino in data 16/11/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 16/11/2023, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino rigettav l’opposizione allo stato passivo, avanzata ai sensi dell’articolo 59 d. Igs. 159/2011, dall’Agenzi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in riferimento alle quote (nella titolarità di COGNOME NOMENOME e al patrimonio società RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai quali era stata disposta confisca definitiva per il di cui all’articolo 452-quaterdecies cod. pen., ritenendosi verificata la «confusione» dei crediti erariali ai sensi dell’articolo 50 d. Igs. 159/2011.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. insorge l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato.
La ricorrente evidenzia come l’ordinanza impugnata abbia violato l’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2021 (a mente del quale «nelle ipotesi di confisca dei beni aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione sensi dell’articolo 1253 del codice civile»), in quanto la giurisprudenza ritiene che l’estinzi per confusione non si determina in via automatica, giacché l’estinzione del credito erariale può avvenire solo nei limiti in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio della società ogge di confisca.
Inoltre, il provvedimento, secondo la giurisprudenza tributaria e le Risoluzioni dell’Agenzi RAGIONE_SOCIALE Entrate indicate nel ricorso, dall’effetto estintivo per confusione restano esclusi i cr Irap, IVA e le ritenute Irpef, per cui non viene meno la «dualità» dei soggetti del rapport obbligatorio.
La confusione si riferisce infatti solo ai crediti di natura erariale per imposte prop rimanendo invece esclusi quelli previdenziali ed assistenziali così come i tributi locali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen..
Ed infatti, non sono applicabili gli artt. 10 e 27 dello stesso decreto, i quali preved espressamente che in materia di applicazione RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge, in quanto successivo articolo 59 disciplina in modo autonomo e completo l’attività di verifica dei crediti composizione dello stato passivo, senza operare alcun rinvio alle norme succitate (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S., Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279627).
Ciò premesso, il Collegio evidenzia che il ricorso, pur se formulato in termini piuttosto generici (in quanto il ricorrente omette sia di indicare espressamente quali, tra le ragioni addot dall’ordinanza impugnata, intendeva censurare, sia quale sia il vizio lamentato), deve considerarsi ammissibile in quanto, dalla complessiva lettura dei motivi di impugnazione, si evince chiaramente che oggetto della impugnazione è la declaratoria di estinzione per «confusione» dei crediti erariali, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivaz
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Lì
A tal proposito, la doglianza si articola in due differenti censure.
In primo luogo, si contesta che il giudice abbia dichiarato la estinzione per confusione dei crediti erariali – ai sensi dell’articolo 50, comma 2, d. Igs. 159/2011 – senza avere pri accertato la capienza del compendio confiscato.
Il motivo è fondato.
Coglie nel segno, infatti, il ricorrente laddove afferma che l’estinzione per confusione può dichiararsi solo se il credito (accertato nella sua esistenza e nel grado di privilegio, nel ris del principio della tutela della par condicio creditorum) trova capienza nel valore del patrimonio confiscato.
Questa Corte (v. sul punto Sez. 5, n. 34523 del 12/07/2021, COGNOME, non mass; Sez. 5, n. 5865 del 04/12/2018, dep. 2019, Spelta, Rv. 275493), ha infatti affermato che la confisca non estingue «automaticamente» per confusione «tutti» i crediti erariali nei confronti dei suo destinatari, sicché – come affermato anche dalle Sezioni civili della Corte – se il credit soddisfatto solo parzialmente dal valore del compendio confiscato, solo parzialmente si estingue (v. Sez. 6, n. 5316 del 28/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, n.m.; per la giurisprudenza civile, Sez. 5 civ., ord. n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498; Sez. 5 civ., ord. n. 754 15/01/2019; v. Sez. 5 civ., Ord. n. 15601 del 22/07/2020, Avv. Stato c. Recca, Rv. 658362 01).
In secondo luogo, si contesta la sussistenza dei presupposti stessi per procedere alla generalizzata estinzione dei crediti erariali, mancando in radice il presupposto stesso per la confusione, ossia l’«identità» tra i due soggetti.
Anche tale doglianza è fondata.
Sul punto, la giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. 5, Ord. n. 56 del 03/01/2019, Pino c. Avv. Stato, Rv. 652498 – 01; Sez. 5, Ord. n. 754 del 06/12/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, n.m.), che il Collegio intende ribadire, ha precisato che «ai sensi dell’a 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all’imposta di r nell’ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sen dell’art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativ contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali».
Il Collegio evidenzia peraltro, in riferimento alle circolari interpretative citate dal ricor che esse hanno mera natura di atti interni alla pubblica amministrazione, che non esplicano alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché no può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (v. Sez. 3, n. 6619 del 7/2/2012, COGNOME, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, COGNOME, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio; Sez. U, n. 10424 del 18/1/2018, COGNOME, non massimata sul punto, in tema di
contributi previdenziali), per cui RAGIONE_SOCIALE stesse non può tenersi conto (soprattutto ove promananti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di parte processuale) se non come mero ausilio interpretativo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE superiori considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 12/06/2024.