Crediti erariali e confisca: la Cassazione fa chiarezza sui crediti INAIL
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 26927 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sulla distinzione tra crediti erariali e crediti previdenziali nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniale, come la confisca. La Corte ha stabilito un principio di diritto cruciale: i crediti degli enti previdenziali, come l’INAIL, non si estinguono per confusione quando i beni del debitore vengono confiscati dallo Stato, poiché non rientrano nella nozione di crediti erariali.
Il caso: crediti previdenziali e confisca di una società
Il caso trae origine dal ricorso di un noto ente nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’ente aveva insinuato diversi crediti nello stato passivo relativo alla massa patrimoniale di una società holding, i cui beni erano stati sottoposti a confisca.
Inizialmente, il Tribunale competente, decidendo in sede di rinvio, aveva ammesso i crediti dell’ente. Tuttavia, ne aveva contestualmente dichiarato l’estinzione per ‘confusione’, applicando l’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Secondo il Tribunale, poiché con la confisca i beni erano diventati di proprietà dello Stato, e i crediti dell’ente erano stati considerati crediti erariali (quindi, verso lo Stato), si era verificata la situazione in cui debitore e creditore coincidevano, estinguendo l’obbligazione.
L’errore di qualificazione dei crediti erariali
L’ente ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando proprio la qualificazione dei suoi crediti come crediti erariali. L’argomento centrale del ricorso era che i contributi previdenziali e assistenziali hanno una natura e una finalità distinte dalle imposte e dai tributi dovuti direttamente allo Stato, e pertanto non possono essere assimilati a questi ultimi.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso dell’ente, ritenendolo fondato. Richiamando un proprio precedente consolidato (Sez. 5, n. 56 del 03/01/2019), la Corte ha ribadito una distinzione netta e precisa.
L’articolo 50 del Codice Antimafia, che prevede l’estinzione per confusione, si applica esclusivamente ai crediti erariali in senso stretto. Questi sono, ad esempio, l’imposta di registro o altre imposte dovute direttamente all’Erario. La ratio della norma è semplice: lo Stato, diventando proprietario dei beni confiscati, non può essere creditore di sé stesso per le imposte dovute su quei beni.
Tuttavia, la Corte ha specificato che questa regola non si estende ai crediti non erariali. Restano quindi pienamente validi ed esigibili:
* I crediti per contributi previdenziali e assistenziali (come quelli dell’INAIL o dell’INPS).
* I tributi locali (es. IMU, TARI).
* I diritti camerali.
Questi crediti, infatti, pur essendo di natura pubblica, sono destinati a enti diversi dallo Stato-Erario e hanno finalità specifiche (finanziamento del sistema pensionistico, dei servizi locali, etc.). Di conseguenza, non si verifica alcuna confusione tra la figura del debitore (il patrimonio confiscato, ora gestito per conto dello Stato) e quella del creditore (l’ente previdenziale o l’ente locale).
Conclusioni: L’impatto della sentenza sui crediti non erariali
La decisione della Cassazione è di notevole importanza pratica. Annullando senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui dichiarava estinti i crediti, la Corte ha ripristinato il diritto dell’ente a veder soddisfatte le proprie pretese sul patrimonio confiscato.
Questa sentenza rafforza la tutela degli enti previdenziali e degli enti locali nelle procedure di confisca. Si afferma con chiarezza che la lotta alla criminalità organizzata attraverso l’aggressione ai patrimoni illeciti non deve andare a discapito delle risorse destinate al welfare e ai servizi pubblici territoriali. I crediti per contributi e tributi locali mantengono la loro piena efficacia e devono essere soddisfatti al pari degli altri crediti privati insinuati nello stato passivo, garantendo così l’equilibrio del sistema e la salvaguardia delle risorse pubbliche non statali.
I contributi previdenziali e assistenziali sono considerati crediti erariali?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali non rientrano nella categoria dei crediti erariali, i quali sono solo quelli dovuti direttamente allo Stato-Erario, come le imposte.
Cosa accade ai crediti di un ente come l’INAIL se i beni del debitore vengono confiscati dallo Stato?
Tali crediti non si estinguono. Essi rimangono validi e devono essere soddisfatti con il patrimonio oggetto di confisca, poiché la norma sull’estinzione per confusione (art. 50, D.Lgs. 159/2011) si applica solo ai crediti strettamente erariali.
Quali tipi di crediti si estinguono per confusione in caso di confisca?
Secondo la sentenza, si estinguono per confusione solo i crediti erariali, come l’imposta di registro, e solo nei limiti in cui il credito trovi capienza nel patrimonio confiscato. Restano invece esclusi dall’estinzione i crediti previdenziali, i tributi locali e i diritti camerali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26927 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 13/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno.
Ritenuto in fatto
Nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 13 novembre 2023 con il quale il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha accolto il ricorso in opposizione presentato dall’ente e, per l’effetto, in riforma del decreto emesso in data 9 – 10 gennaio 2023, ha ammesso allo stato passivo, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 e in relazione alla massa della RAGIONE_SOCIALE vari crediti, provvedendo a dichiararli estinti per confusione ai sensi dell’art. 50, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto crediti erariali.
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione del citato art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestando la natura erariale dei crediti ammessi al passivo.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.J. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato, in quanto, secondo quanto puntualizzato anche dalla giurisprudenza civile, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all’imposta di registro), nell’ipotesi di confisca beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai di camerali. (Sez. 5, n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498 – 01).
Ne segue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, nella parte in cui ha dichiarato estinti i crediti ammessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla estinzione per confusione ex art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011.
Così deciso il 27/03/2024