Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43700 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE DI NOME RAGIONE_SOCIALE E NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME nato a ROMA il 27/11/1969
NOME COGNOME nato a ROMA il 16/05/1956
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME nato a ROMA il 31/05/1987
avverso il decreto del 09/04/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per l Misure di Prevenzione, si è pronunciato, ai sensi dell’art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 20 sulle opposizioni allo stato passivo formato dal Giudice Delegato dello stesso Tribunale riferimento ai crediti vantati da terzi nei confronti dei proposti COGNOME e COGNOME NOME incisi da misura di prevenzione reale.
In particolare, per quanto qui rileva, trattasi degli atti di opposizione pres nell’interesse di:
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), vantante un credito chirografario per Euro 1.102.911,95 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE discendente dal contratto – stipulato in data 17 luglio 2015 con la RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE detentrici delle quote della RAGIONE_SOCIALE – di affitto di due unità immobiliari (un negozio ed un magazzino ubicati in Roma alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO) di proprietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con previsione del diritto di riscatto in capo alla RAGIONE_SOCIALE con il quale le parti avevano pattuito il versame di canoni mensili dell’ammontare di Euro 47.000,00 – ciascuno costituito da Euro 2.080 da imputare al canone di locazione e da Euro 44.920,00 da imputare al prezzo di vendita in caso di esercizio del diritto di riscatto – a copertura dei quali erano stati rilasciati 96 effetti c
RAGIONE_SOCIALE vantante un credito chirografario per Euro 88.000,00 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE discendente dal contratto – stipulato in data 25 ottobr 2016 – di vendita di un immobile, per il cui pagamento del prezzo le parti – con scrittura pr del 27 ottobre 2016, successiva al rogito notarile ma priva di data certa – si erano accordate senso che lo stesso dovesse avvenire tramite il rilascio di un’unica cambiale, comprensiva d interessi e spese, scadente il 31 dicembre 2017, con espressa rinuncia all’ipoteca legale;
COGNOME NOME vantante un credito in privilegio per Euro 247.500,00 nei confronti dell’Impresa Individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE terza datrice di ipoteca, derivante dal contratto – stipulato in data 2 maggio 2016 – di cess all’Impresa COGNOME RAGIONE_SOCIALE dell’azienda commerciale, corrente in Roma alla INDIRIZZO esercente attività di vendita di generi di monopolio al prezzo di Euro 1.072.500,00, cui pagamento del prezzo era stato garantito dal rilascio da parte del cessionario di 58 eff cambiari pro-so/vendo, dei quali 14 – dell’ammontare, ciascuno, di Euro 30.000,00 – garantiti quanto al buon fine dalla RAGIONE_SOCIALE mediante iscrizione di ipoteca su un proprio immobile;
NOME COGNOME vantante un credito in privilegio per Euro 35.000,00 nei confronti dell’Impresa Individuale COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell’obbligazione assunta dall’Impresa Individua COGNOME RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME per la cessione dell’azienda corrente in
Roma alla INDIRIZZO negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati da parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali uno era stato girato dalla prenditrice COGNOME NOME a NOME COGNOME in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato;
NOME COGNOME vantante un credito in privilegio per Euro 230.000,00 nei confronti dell’Impresa Individuale COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell’obbligazione assunta dall’Impresa Individua COGNOME RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME in relazione alla cessione dell’azienda corrente in Roma alla INDIRIZZO; negozio, questo, in relazione al quale erano sta rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali alcuni girati dalla prenditrice COGNOME NOME a NOME COGNOME in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato;
RAGIONE_SOCIALE vantante un credito in privilegio per Euro 592.665,62 nei confronti di COGNOME NOME, derivante dal contratto di mutuo stipulato con COGNOME RAGIONE_SOCIALE in data 30 marzo 2017 per l’acquisto di un immobile, ubicato in Roma al INDIRIZZO sul quale insisteva ipoteca a beneficio della mutuante;
CASSA RAGIONE_SOCIALE vantante un credito per Euro 7.268.243,18 (per Euro 5.046.089,67 in privilegio e per Euro 1.348.096,68 chirografario) nei confronti de RAGIONE_SOCIALE derivante da due mutui, successivamente frazionati, concessi rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla predetta società per l’edificazi nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, di un complesso immobiliare, distint due fabbricati, sulle cui porzione venivano iscritte ipoteche;
CASSA RAGIONE_SOCIALE vantante un credito in privilegio per Euro 33.504,91 nei confronti della C.SRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.L., derivante dal mancato rimborso della quota n. 3 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la RAGIONE_SOCIALE si era accollata, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE acquistando da quest’ultima data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, costituente parte del fabbricato B, gravato da ipoteca;
CASSA DI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE vantante un credito chirografario per Euro 40.572,09 nei confronti della C.S.M. S.R.L., derivante dal mancato rimborso della quota n. 3 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la C.SRAGIONE_SOCIALE si era accollata, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE acquistando da quest’ultima data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, costituente parte del fabbricato B, dalla stessa successivamente venduto alla RAGIONE_SOCIALE con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della predetta quota di mutuo;
CASSA DI RISPARMIO DI RAGIONE_SOCIALE vantante un credito in privilegio per Euro 1.003.800,12 e un credito chirografario per Euro 89.023,08 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE derivanti dal mancato rimborso di diverse quote dei mutui concessi dalla Banca alla S.ERAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE si era accollata, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE, acquistando da quest’ultima in data 12 ottobre 2012, due appartamenti, ubicat nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, costituenti parte dei fabbricati gravati da ipoteca, uno dei quali, quello ubicato nel fabbricato A, successivamente venduto dall RAGIONE_SOCIALE a Belfiore Carlo con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della corrispondente quota di mutuo;
RAGIONE_SOCIALE (quale società incorporante per fusione della RAGIONE_SOCIALE, mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.), vantante un credito in privilegio per Euro 68.181,81 nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME derivante dal mancato rimborso della quota n. 28 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla RAGIONE_SOCIALE, che COGNOME NOME, moglie di COGNOME NOME, si era accollata, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE acquistando da quest’ultima in da 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO> INDIRIZZO, costituenti parte del fabbricato B;
RAGIONE_SOCIALE (quale società incorporante per fusione della RAGIONE_SOCIALE, mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.), vantante un credito in privilegio per Euro 68.179,26 nei confronti di NOMECOGNOME derivante dal mancato rimborso della quota n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla SRAGIONE_SOCIALE, che NOME, figlio di COGNOME NOME, si era accollato, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE acquistando da quest’ultima in da 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO> INDIRIZZO, costituenti parte del fabbricato B;
CASSA RAGIONE_SOCIALE vantante un credito in privilegio per Euro 169.760,04 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE derivante dal mutuo concessole in data 14 dicembre 2007 per l’acquisto delle quote di partecipazione dell RAGIONE_SOCIALE; finanziamento assistito da garanzia reale, ossia da ipoteca iscritta su un immobile di proprietà della mutuataria;
Tutti i suddetti creditori hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’indi decreto di rigetto delle loro opposizioni.
2.1. Il ricorso per cassazione nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) è affidato a due motivi (enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenut
strumentalità del credito vantato dalla società ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
E’ dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale, con l’accogli nozione ampia di strumentalità del credito, suscettibile di ricomprendere anche la c ‘strumentalità indiretta’, sarebbe incorsa in un’erronea applicazione della richiamata disposizi normativa, avendo confuso e sovrapposto i concetti di pericolosità sociale e di attività le essendo inibito ai soggetti socialmente pericolosi di immettere nel circuito economico risor frutto delle loro attività illecite non certo di svolgere attività lecite: da ciò la n distinguere tra attività illecite, rispetto alle quali occorrerebbe valutare la strument credito, ed attività lecite, rispetto alle quali il problema della strumentalità del credi porrebbe, come nel caso al vaglio, in cui era rimasto dimostrato che i locali concessi in godime alla RAGIONE_SOCIALE erano stati adibiti all’esercizio del gioco lecito da parte della RAGIONE_SOCIALE
E’ dedotto, sotto il profilo del difetto motivazionale, che l’affermazione contenuta decreto impugnato, secondo cui il rilascio di cambiali, a copertura del pagamento dei ratei de stipulato contratto di affitto con riscatto, sarebbe stato uno strumento escogitato dai pre COGNOME NOME e COGNOME NOME, titolari delle società (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE detentrici delle quote della RAGIONE_SOCIALE per riciclare capitali di origine illecita, «attesa la vocazione circolatoria e l’autonomia del rapporto cartolare risp rapporto sottostante», sarebbe espressione di una mera petizione di principio, sganciata d qualsiasi specifico riferimento ai fatti nonché priva di suffragio interpretativo.
Si eccepisce, infine, l’omesso esame di specifici rilievi difensivi con i quali eran addotti elementi decisivi ai fini del giudizio sulla strumentalità del credito: ossia, l’a cointeressenze tra la società creditrice e i proposti, nonché l’essere, la loro pericolosità, ‘ nel momento della stipula del contratto dal quale era scaturito il credito dell’opponente.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenut mancanza di buona fede della società ricorrente nel momento in cui aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE, il contratto di affitto con diritto di riscatto d immobili concessi in godimento.
E’ dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale avrebbe conf sovrapposto i concetti di negligenza dell’operatore economico, nell’esperire tutti gli accertam i necessari che gli avrebbero consentito di rendersi conto della strumentalità del credito risp alle attività illecite della controparte, e di rischio di impresa: in sostanza, – si è s l’imprenditore, pur valutata la non affidabilità della controparte, potrebbe, tuttavia, ne insindacabile discrezionalità, ritenere comunque conveniente l’affare, di modo che non potrebbe dedursi automaticamente da tale legittima scelta imprenditoriale la sua mancanza di buona fede.
La negligenza del creditore, infatti, secondo costante giurisprudenza, rileva solo quando abb determinato la mancata verifica dell’attività illecita del prevenuto.
E’ dedotto, sotto il profilo del difetto di motivazione, che il Tribunale, per sot dovere di dare una compiuta spiegazione delle ragioni attestanti la mancanza di buona fede del creditore RAGIONE_SOCIALE tanto più a fronte della rilevata solvibilità della debitrice RAGIONE_SOCIALE – che, infatti, aveva interrotto i pagamenti dei canoni mensili allorché e intervenuto il sequestro -, aveva preteso dall’opponente un vero e proprio onere di prova cir gli elementi deponenti per la propria buona fede e non, invece un mero onere di allegazione, senza indicare, oltretutto, quali fossero gli accertamenti che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto eventualmente esperire per rendersi conto che l’intera operazione negoziale concordata con le società facenti capo ai preposti COGNOME e COGNOME costituiva espressione concreta d loro di dissimulare dietro la copertura di titoli di credito, rilasciati a copertura del pagam canoni mensili dell’affitto con riscatto, la messa in circolazione di loro capitali di prov illecita.
2.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è affidato a un solo motivo (enunciato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
E’ denunciata la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e degli artt. 1376, 1460 e 1470 cod. civ. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento seguenti profili:
il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE deriverebbe da atto, anteriore al sequestro, avente data certa, tale essendo il contratto di ve dell’immobile di INDIRIZZO a rogito notarile del 25 ottobre 2016; credito la cui certa esisten sarebbe stata scalfita né dalla clausola, apposta sul contratto di vendita, «salvo buon fine assegni», né dalla scrittura privata non autenticata del 27 ottobre 2016 con la quale le p contraenti si erano accordate per la modifica delle sole modalità di pagamento della parte residu del prezzo;
il differimento al 31 dicembre 2017 del pagamento della parte residua del prezzo e l previsione di una clausola risolutiva espressa del negozio di compravendita, in ipotesi di mancat adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo entro la data suddetta, non deporrebbero univocamente né per la strumentalità del credito rispetto all’attività illeci proposti COGNOME e COGNOME, né per la mancanza di buona fede della creditrice RAGIONE_SOCIALE; anzi, integrerebbero circostanze assolutamente neutre, posto: I.) che la cambial rilasciata a copertura dell’obbligazione assunta dall’acquirente non veniva onorata non a caus della mancanza di solvibilità della RAGIONE_SOCIALE ma perché quest’ultima veniva sottoposta a sequestro il 23 giugno 2017; II.) che il pagamento del prezzo di un immobil compravenduto mediante il rilascio di una cambiale a scadenza differita nel tempo costituisce modalità lecita di adempimento di obbligazioni nascenti da contratti ad effetti re
comunemente accettata dagli imprenditori operanti nel settore immobiliare, anche perché garantisce la tracciabilità delle transazioni economiche intercorse tra le parti; III.) che la risolutiva del contratto di compravendita in caso di inadempimento alla scadenza del termine prefissato era tale da garantire sufficientemente la creditrice quanto alla tutela del proprio d
2.3. Il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME è affidato a quattro motivi (enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vi motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità d credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell’Impresa Individuale RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
E’ dedotto che il Tribunale, con l’affermare che il pattuito pagamento rateale corrispettivo dell’azienda ceduta dalla ricorrente all’Impresa Individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE fosse funzionale a schermare il ricorso a proventi di origine illecita, utilizzati dai COGNOME NOME e COGNOME NOME, fratello di NOME, per finanziare gli acquisti effet tramite l’impresa individuale di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe fatto altro che riproporre una presunzione di illiceità mutuata dal giudizio di applicazione della misura di prevenzione re nondimeno, la motivazione rassegnata al riguardo nel provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogica, laddove non si sarebbe fatta carico di spiegare come fosse possibil ritenere che COGNOME EMILIANO avesse utilizzato per acquistare la tabaccheria di INDIRIZZO i capitali di origine illecita provenienti dai proposti, se con sentenza passata in giud emessa dal GUP del Tribunale di Roma era stato esclusa l’ipotizzata intestazione fittizia de stessa azienda da parte di RAGIONE_SOCIALE
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il viz motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della ricorrente in relazione alla strumentalità del credito rispetto alle att riciclaggio dei proposti.
E’ dedotto che il Tribunale si sarebbe sottratto all’obbligo di fornire adeg giustificazione in ordine alle ragioni per le quali COGNOME NOME, che aveva ceduto la propria azienda a SCANZANI EMILIANO, si sarebbe dovuta rendere conto, usando l’ordinaria diligenza, del fatto che la sua controparte contrattuale era solo un soggetto interposto, che aveva utiliz per il pagamento rateale del prezzo dell’azienda acquistata risorse monetarie di origine ille dei proposti COGNOME NOME e COGNOME NOME, la cui pericolosità sociale, peraltro, momento della stipula del contratto di cessione dell’azienda (in data 2 maggio 2016), era ancora ‘occulta’.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 201 dell’art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, nonché il vizio di motivazione del provvedi impugnato in relazione ai criteri utilizzati per valutare la mancanza di buona fede della ricor
E’ dedotto che il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri individuati dalla legg valutare la buona fede del creditore (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimonia le stesse, tipo di attività svolta dal creditore, sussistenza di particolari obblighi di dilig fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, dimensioni degli stessi) senza indicare quali foss quelli alternativi utilizzati e senza spiegare specificamente il perché del loro utilizzo; spie che sarebbe stata, invece, indispensabile, vuoi perché l’importo delle cambiali per il pagamen rateale del prezzo della cessione era del tutto congruo, avuto riguardo ai ricavi dell’azienda, perché le suddette cambiali erano tutte garantite da ipoteca, circostanza questa ignorata d giudice censurato, che aveva, tra l’altro, evidenziato come efficace garanzia del buon f dell’intera operazione negoziale sarebbe stata rappresentata dall’inserimento, in seno contratto, di una clausola di riservato dominio senza, tuttavia, tener conto che l’apposizione d detta clausola, oltre ad essere vietata dall’art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, a sostanzialmente azzerato la funzione del negozio, non potendosi scorporare dalla vendita dell’azienda l’attività che ne costituisce l’oggetto.
Il quarto motivo sollecita questa Corte a chiedere alla CGUE, ai sensi dell’art. 267 TFU se gli artt. 7, comma 1, CEDU e 1, protocollo 1, CEDU, ricompresi nel diritto comunitario ai sen dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, ostino a una normativa nazionale come quella in esame segnatamente quella posta a tutela dei diritti di credito o di garanzia reale dei terzi ris misure di prevenzione patrimoniale dagli artt. 52-59 d.lgs. n. 159 del 2011 – e di forn comunque, chiara ed univoca interpretazione in relazione alla disciplina interna, che preved gravosi oneri dimostrativi in capo al soggetto terzo, vieppiù se creditore, rispetto alla conf prevenzione.
2.4. I ricorsi per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nell’evidenziare come i crediti dei ricorrenti si fondino sui titoli cambiari loro girati, in contratto di associazione in partecipazione, da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che li aveva ricevuti da COGNOME RAGIONE_SOCIALE a titolo di pagamento rateale del prezzo dell’azienda cedutagli (quella ubicata in Roma alla INDIRIZZO, in ragione della derivazione dei detti crediti dal rapp di credito originario tra COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME – cui peraltro il Tribunale si è riferito per rigettare la loro opposizione -, si sono espressamente riportati ai motivi svilupp ricorso per cassazione proposto nell’interesse di COGNOME i cui motivi hanno integralmente riprodotto nei loro atti d’impugnativa.
2.5. Il ricorso per cassazione nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un solo motivo (enunciato nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che den violazione degli artt. 23, 24, e 52 d. Igs. 159 del 2011 con riferimento al disconoscimento d buona fede dell’istituto di credito ricorrente, al momento della concessione del mutu RAGIONE_SOCIALE
Esclusa l’efficacia di giudicato, nel giudizio di verificazione del credito vantat ricorrente nei confronti di COGNOME, della dichiarazione di inammissibilità del ricors per cassazione presentato nell’interesse di BANCA PROFILO S.P.A. avverso il decreto che aveva confermato l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei propos COGNOME NOME e COGNOME NOME, pronunciata con sentenza Cass. Pen. Sez. 2, n. 38433 del 14 giugno 2023, posto che in quel giudizio la Corte non aveva esaminato il merito del proposte doglianze, essendosi limitata a prendere atto della mancanza di legittimazione dell Banca ad ottenere la restituzione del bene sul quale vantava un mero diritto reale di garanzia non un diritto di proprietà, è dedotto: che nulla era emerso, a seguito degli approfo accertamenti condotti dall’istituto di credito sul conto del richiedente il mutuo, ossia COGNOME, che facesse dubitare della sua adeguata capacità di rimborsarne le rate, tanto più che l’erogato finanziamento era assistito da ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto compravendita; che non era stato adeguatamente spiegato come l’istituto di credito potesse rendersi conto, usando l’ordinaria diligenza, che la somma mutuata fosse destinata ad essere utilizzata dal mutuatario per stipulare un ulteriore contratto di compravendita avente ad ogge un immobile diverso da quello indicato; che non era stato neppure debitamente chiarito quale fosse la rilevanza, ai fini della valutazione della buona fede della Banca, che aveva eroga mutuo a SCANZANI EMILIANO, della condanna per bancarotta subita dal fratello di questi, COGNOME NOME.
2.5. Il ricorso per cassazione, presentato nell’interesse della CASSA RAGIONE_SOCIALE dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al credito dalla ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi (enunciati limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il v motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità d credito vantato dalla ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE rispetto all’attività i proposti COGNOME NOME e COGNOME NOME e la sua mancanza di buona fede nella concessione dei mutui alla detta società.
Ci si duole della distorta interpretazione ed applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del perché il Tribunale – come già il giudice delegato – non avrebbe apprezzato la prova, offerta d creditrice, circa la piena osservanza delle norme procedurali e sostanziali che disciplinan concessione del credito, né i dati concreti, emergenti dall’istruttoria compiuta dalla Ban occasione del finanziamento, avendo, invece, valorizzato circostanze da essa non conoscibili emerse, peraltro, in epoca ampiamente successiva al finanziamento e, come tali, non rilevanti ai fini della valutazione della sua buona fede e del suo incolpevole affidamento.
E’ dedotto, altresì, che il Tribunale, con motivazione apparente e travisando gli at causa, avrebbe confermato l’esclusione del credito della ricorrente dallo stato passivo sulla b
dell’erroneo ed apodittico presupposto che la concedente i mutui fosse consapevole del nesso di strumentalità dei finanziamenti rispetto alle attività illecite del proposto COGNOME quanto soggetto già socialmente pericoloso; ciò, a dispetto della circostanza che la pericolosi sociale di questi fosse stata accertata come tale, anche in riferimento ai tempi di manifestazione, soltanto nel procedimento di prevenzione, cui, tuttavia, la ricorrente era rimas estranea, di modo che non le si sarebbero potuti opporre, nel sub-procedimento di verifica de crediti, i risultati di quello. Tanto avrebbe imposto al giudice di tale autonomo procediment valutare realmente le allegazioni dell’opponente atte ad escludere con certezza la strumentalit dei finanziamenti concessi e la conoscibilità della pericolosità sociale del proposto e comprovare l’assoluta buona fede dell’Istituto.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. dell’art. 23 d.lgs. 159 del 2011.
Il Tribunale, al fine di avvalorare la tesi dell’esistenza di un nesso di strumentali l’erogazione dei finanziamenti da parte della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. e l’attività illecita di COGNOME NOME, aveva effettuato plurimi ed espressi richiami alle risultanz processo di prevenzione, ma, così facendo, aveva omesso di considerare che la Banca non vi aveva preso parte, posto che il provvedimento di sequestro della RAGIONE_SOCIALE era stato adottato il 23 giugno 2017, quindi, prima dell’entrata in vigore (il 19 novembre 20 della I. n. 161 del 2017, che aveva modificato l’art. 23, d.lgs. n. 159 del 2011 nel sens prevedere che la disposizione di cui al comma 2, secondo la quale <<I terzi che risulti proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzion sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio», <<si applica anche nei confronti terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui sequestro». Di modo che i giudici di merito del procedimento di verifica del credito, lungi limitarsi ad opporre alla Banca gli accertamenti compiuti nell'ambito di un procedimento ne quale essa non aveva potuto contraddire né esercitare il proprio diritto di difesa, avrebbe dovu prendere specifica posizione sulle allegazioni e sulle prove offerte dalla creditric procedimento di verifica del credito.
Per le stesse ragioni, il Tribunale, anziché limitarsi a richiamare in maniera steri accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento di prevenzione in ordine alla pericolosit sociale del proposto COGNOME NOME e all'epoca di sua manifestazione, si sarebbe dovuta far carico di indicare specificamente gli elementi che la Banca avrebbe potuto e dovuto apprezzare per riscontrare in concreto la pericolosità sociale generica del socio e garante della società, all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti (2007 e 2009), non era affatto evidente e percepibi essendo emersa a distanza di oltre cinque anni (ossia, nel 2012) dall'erogazione del primo finanziamento. Donde, considerata l'estraneità della Banca rispetto al procedimento d
prevenzione, non sarebbe stato neppure consentito far ricorso alla scorciatoia probatoria dell presunzione semplice di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del proposto.
E' dedotta, altresì, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione rassegnata in alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto COGNOME NOME, nel in cui il Tribunale aveva richiamato le emergenze di un processo penale – cui, parimenti, la Banc non aveva preso parte – ritratte da intercettazioni di conversazioni telefoniche risalenti al nonché le emergenze ritratte dalla produzione documentale della Pubblica Accusa nell'ambito del procedimento di prevenzione, dalle quali sarebbe risultato che l'ente creditizio era perfettamen a conoscenza del fatto che l'attività immobiliare della RAGIONE_SOCIALE, esplicata nell'ambito del complesso 'I Pechini', era strettamente connessa al reimpiego di capitali ill provenienti da COGNOME NOME. Si osserva, al riguardo, che le conversazioni intercetta erano tutte successive all'erogazione dell'ultimo finanziamento (2009), attestavan cointeressenze di fatto di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che, tuttavia, era soggetto de tutto sconosciuto all'ente creditizio, e davano atto, comunque, della circostanza che i contr preliminari stipulati da RAGIONE_SOCIALE con i promissari acquirenti delle singole porzioni immobiliari, utilizzati per ottenere l'erogazione nel 2009 del secondo mutuo, non so erano veritieri ma erano stati effettivamente accompagnati dal versamento delle caparre confirmatorie. Donde, ancora una volta, erano rimasti nell'ombra, celati dietro una motivazion apparente, gli specifici elementi concreti, allegati come esistenti al momento dell'erogazione mutui, deponenti per la non strumentalità del credito rispetto all'attività di riciclaggio di illeciti spiegata dal proposto COGNOME NOME tramite la RAGIONE_SOCIALE o, comunque, tali ragionevolmente spiegare che, quand'anche conosciuti dalla CASSA DI RISPARMIO DI RAGIONE_SOCIALE nel momento dell'erogazione dei mutui, non sarebbero stati tali da costituire un segnal di allarme per la Barca circa la strumentalità del credito rispetto all'attività di riciclag da COGNOME attraverso l'attività immobiliare finanziata. Nondimeno, sarebbe, infine inconferen il riferimento alle movimentazioni dei conti correnti accesi presso la CASSA DI RISPARMIO RAGIONE_SOCIALE, filiale di Mentana, da COGNOME NOME, dai suoi familiari e dalle società di c egli era socio, quale elemento che avrebbe dovuto indurre la mutuante ad approfondire la posizione della mutuataria, posto che gli istituti di credito non sono nella condizione di veri la causale degli spostamenti di fondi da un conto ad un altro, potendone rilevare soltan l'esistenza tramite le risultanze di bilancio, che riportano il dato finale aggregato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove si era ritenuto che la ricorrente RAGIONE_SOCIALE avesse operato senza osservare le norme procedurali e sostanziali disciplinanti la concessione del credito e in violazi della normativa antiriciclaggio all'epoca vigente.
A sostegno, è dedotto che il giudice del provvedimento impugnato sarebbe giunto al predetto convincimento in assenza di una valutazione complessiva delle prove documentali addotte dalla Banca, dalle quali avrebbe estrapolato passaggi che, letti in un'ott
decontestualizzata, non avrebbero restituito il senso autentico di quanto la ricorrente intend dimostrare: ciò, si è verificato con riferimento alle delibere di concessione dei mutui – delle il provvedimento impugnato si era limitato a riportare le sole conclusioni -, invero corredate approfondite e dettagliate istruttorie preventive (delle quali si era dato conto d 'Commento'), contenenti specifici richiami ai dati rivenienti dalla Centrale Rischi, alle gar reali e personali prestate, alla puntuale disamina della situazione economica complessiva dell mutuataria e di tutti i soggetti alla medesima facenti capo. Donde, se il Tribunale si fosse carico di esaminare tutte le allegazioni difensive, ivi comprese quelle che davano conto d rapporti intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE con altri istituti di credito, dei po indici di bilancio registrati dalla società nei due esercizi antecedenti le richieste d (2004/2005/2006) e delle ulteriori iniziative immobiliari di questa, dell'affidabilità d dell'elevato rating e del basso livello di rischio dell'operazione ordinaria di finanziament avrebbe dovuto concludere per la buona fede della creditrice RAGIONE_SOCIALE nel momento della concessione dei finanziamenti e, comunque, per l'assenza di un comportamento rimproverabile con riferimento al difetto di percezione della strumentalità de credito rispetto alla attività illecita realizzata da COGNOME NOME con l'operazione immobi cui i finanziamenti erano destinati.
E' ulteriormente dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e, comunque, illogica anche nella parte in cui si trovava affermato che l'istitut credito si sarebbe certamente reso conto della strumentalità dei finanziamenti erogati rispet all'attività di riciclaggio effettuata dal proposto COGNOME tramite l'attività di RAGIONE_SOCIALE se, come prescritto dalla normativa antiriciclaggio, ne avesse valutato dispiegarsi «con continuità nel corso del rapporto». L'affermazione riportata sarebbe, per u verso, apodittica, per non avere il Tribunale indicato quali specifiche disposizioni antiricic la Banca non avrebbe osservato, per altro verso, illogica, perché il contratto di mutuo non è contratto di durata; peraltro, non sarebbero stati neppure lumeggiati quali controlli l'I avrebbe dovuto effettuare, e quando li avrebbe dovuti compiere, per rendersi conto della «circolarità delle operazioni, dei continui rapporti di finanziamento …. e dell'anomal movimenti sulla pluralità dei conti accesi presso la Banca». Donde, così facendo il Tribunale sarebbe discostato dall'indicazione interpretativa secondo cui il rinvio contenuto ne disposizione di cui all'art. 52, comma 3, d.l.gs. n. 156 del 2011 – che offre criteri u l'accertamento della buona fede del creditore – ad elementi quali «la dimensione ed il tipo attività», non intende porre a capo del creditore «grande ente» l'onere di indagare pe ottenere le informazioni, ma ha la ben diversa funzione di rammentare come, in un rapporto privo di connotazioni personalistiche, la buona fede appaia maggiormente evidente; parimenti, il Tribunale, che ha dato conto di come la Banca avesse formalmente rispettato gli adempimenti imposti dalle disposizioni antiriciclaggio e dalle normative di settore, non avrebbe tenuto co del recente approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «sul piano del metodo,
fronte di una istruttoria creditizia che non presenta – sul piano formale – vizi di fondo o man irregolarità, la «smentita» di valutazioni favorevoli circa la affidabilità del progetto fin le capacità imprenditoriali dei soci deve basarsi su evidenze obiettive e non su giudizi merament ipotetici e formulati ex post, dovendosi porre nell'ottica dell'agente al momento del fatto da valutare» (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, in motivazione).
2.6. I ricorsi per cassazione, presentati nell'interesse della CASSA RAGIONE_SOCIALE dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, sono affidati, ciascuno a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art disp. att. cod. proc. pen.).
Dato atto che i crediti indicati derivavano dal mancato rimborso delle quote dei mut concessi dalla Banca a S.ERAGIONE_SOCIALE per la realizzazione del complesso immobiliare denominato 'I INDIRIZZO', ubicato in Guidonia Montecelio, e che i corrispondenti deb di rimborso gravavano sia sulla S.ERAGIONE_SOCIALE che sulle società acquirenti delle porzi immobiliari cui le quote di mutuo si riferivano, per effetto dell'accollo non liberatori venditrice RAGIONE_SOCIALE intervenuto al momento della stipula degli atti di compravendita, ricorrente ha premesso che i primi due motivi di ciascuno dei ricorsi nell'interesse delle acquirenti-accollanti non potevano che essere identici a quelli sviluppati nell'interesse di RAGIONE_SOCIALE posto che il Tribunale aveva espressamente motivato affermando che, in presenza di un accollo non liberatorio tra società (la venditrice e le acquirenti) tutte conf l'indagine sulla strumentalità del credito e sulla buona fede andava svolta con riferimento a concessione dell'originario mutuo, non potendosi l'istituto bancario opporre all'operazi realizzata tra l'accollante e l'accollatario.
Il terzo motivo di ciascuno dei predetti ricorsi denuncia il vizio di motivazione in rel all'art. 1273 cod. civ..
Rilevata preliminarmente l'inconferenza del richiamo, operato dal Tribunale nell'esaminare il credito vantato dalla CASSA DI RISPARMIO DI RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, al mutuo concesso dalla Banca alla RAGIONE_SOCIALE posto che la quota di mutuo che la RAGIONE_SOCIALE si era accollata derivava dal mutuo concesso dalla stessa Banca alla RAGIONE_SOCIALE e non dal mutuo concesso alla RAGIONE_SOCIALE, è dedotto che non sarebbe dato comprendere il riferimento, contenuto nella motivazione ostesa a sostegno del rigetto delle opposizioni all'esclusione dei crediti va dalla CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.R.L., della RAGIONE_SOCIALE S.R.LRAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, alla strumentalità dell'accollo del mutuo alle attività illec del proposto COGNOME NOME, costituendo esso addirittura «un caso emblematico del meccanismo di riciclaggio posto in essere dai proposti»: ciò, perché la Banca non solo non s sarebbe potuta opporre all'accollo del mutuo da parte delle società acquirenti delle porzio
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immobiliari del complesso ‘I Pechini’, ma non avrebbe, comunque, avuto interesse a farlo, essendo comunque garantita dalla prelazione ipotecaria. Dunque, il suddetto accollo non avrebbe potuto riverberarsi sul giudizio di buona fede della Banca, la quale, proprio in ragione della posizione terza rispetto al contratto di compravendita con accollo, non sarebbe stata tenuta svolgere alcuna specifica attività istruttoria nei confronti del terzo acquirente.
Con le ulteriori doglianze, articolate a sostegno del detto motivo, sono riprodotte censure sviluppate con il terzo motivo del ricorso per cassazione presentato dalla ricorrente c riguardo al credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in punto di ritenut mancata osservanza da parte della Banca delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito e della normativa antiriciclaggio.
2.7. I ricorsi per cassazione, presentati dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE quale società incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., vantante crediti in privilegio per Euro 68.181,81 e per Euro 68.179,26 nei confronti NOME, derivanti dal mancato rimborso delle quote n. 28 e n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla RAGIONE_SOCIALE che VERONOLI COGNOME e NOME, rispettivamente moglie e figlio di COGNOME NOME, si erano accollati, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE, acquistando da quest’ultima data 30 gennaio 2017, due appartamenti e due box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, costituenti parte del fabbricato B, sono, ciascuno, affid motivi, che riproducono le stesse doglianze dei tre motivi di ricorso articolati nell’interess CASSA DI RISPARMIO DI RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della C.S.M. 2 S.R.L., della C.S.M. S.R.L. e della RAGIONE_SOCIALE, derivando anche quelli vantati da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME dal mancato rimborso di quote dei mutui concessi dalla Banca a S.E.A.F. S.R.L. per la realizzazione del complesso immobiliare denominato ‘INDIRIZZO‘, gravanti sui congiunti di COGNOME (rispettivamente moglie e figlio) per effetto dell’accollo non liberatorio intervenuto a s della vendita a questi ultimi di porzioni del predetto complesso immobiliare da par dell’originaria mutuataria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.8. Il ricorso per cassazione, presentato nell’interesse della CASSA RAGIONE_SOCIALE dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al credito vantato dalla ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi, che denunciano la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motiv in punto di ritenuta strumentalità del mutuo fondiario – erogato dalla ricorrente, in da dicembre 2007, alla società confiscata – alle attività illecite dei proposti COGNOME And COGNOME Gaetano, e di ritenuta assenza di buona fede dell’ente erogante il finanziamento anche a causa della mancata osservanza delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito e della normativa antiriciclaggio, riproducendo sostanzialmente
doglianze articolate con i motivi di ricorso relativi al credito vantato dalla Banca nei co della RAGIONE_SOCIALE e deducendo, in particolare, che sterili ed apodittici dovevano ritenersi i richiami effettuati, nella motivazione della statuizione impugnata, agli accert sul conto di COGNOME NOME, coperti da giudicato, compiuti nell’ambito del procedimento d prevenzione, nonché alla conoscibilità da parte della Banca delle attività illecite di questi solo fatto che avesse concesso ad altra società riferibile al detto proposto (la RAGIONE_SOCIALE nel corso del 2007 altro consistente mutuo.
Con requisitoria in data 16 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento con rinvio d decreto impugnato limitatamente ai ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME per la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi proposti da CASSA DI RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e per il rigetto dei restanti ricorsi.
In data 14 novembre 2024 l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse della ricorrente RAGIONE_SOCIALE e della ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha presentato memorie di replica
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esigenze di chiarezza e di economia espositiva suggeriscono che l’esame delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte sia preceduto da un sintetico ragguaglio dei pri regolatori della materia della tutela dei diritti di credito vantati da terzi nei confronti incisi da misure di prevenzione patrimoniale.
1.1. Il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e le successive modifiche e integrazioni, apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla legge 17 ottobre 2017, n 161, hanno delineato uno specifico corpus normativo funzionale alla verifica dei diritti dei ter coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
Nell’ambito del giudizio di cognizione, propedeutico all’eventuale confisca, l’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 impone la citazione, a cura del tribunale e con decreto motivato contenent la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, oltre che dei terzi che risultino propr comproprietari dei beni sequestrati (comma 2), anche di coloro che vantino diritti rea personali di godimento ovvero diritti reali di garanzia sui beni in sequestro (comma 4): costoro possono svolgere le loro deduzioni con l’assistenza di un difensore, nonché chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (comma 3).
La disciplina dello specifico accertamento dei diritti di credito o dei diritti reali di dei terzi, finalizzato al loro parziale ristoro patrimoniale, è, invece, dettata dall’art. 5 159 del 2011, intitolato ‘Diritti dei terzi’, che dispone: al primo comma che: «La confisca
pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la ga patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attivit o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri l fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione d debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il p provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso»; al terzo com che:«Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle par rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».
1.2. Dal tenore dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 emerge chiaramente come, con l’apporre condizioni alla possibilità del terzo di ottenere la tutela del proprio diritto o del diritto reale di garanzia, il legislatore abbia inteso garantire l’effettività della prevenzione, richiedendo l’estraneità del terzo rispetto all’attività illecita del proprio onde paralizzare eventuali manovre elusive delle norme in materia di misure di prevenzione e d contrasto al riciclaggio poste in essere dal soggetto portatore di pericolosità sociale avvale del terzo; di modo che può dirsi che la disposizione in oggetto esprima la voluntas legis di perseguire un bilanciamento tra l’esigenza, di ordine e interesse pubblico, di garantire effet all’azione di prevenzione e quella di non sacrificare in modo irragionevole e sproporziona diritti di credito dei terzi.
Dunque, per ottenere il riconoscimento del proprio credito, il terzo, nella domanda di s ammissione allo stato passivo, formulata ai sensi dell’art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 2011, è tenuto: 1) a comprovare l’anteriorità del diritto rispetto al sequestro (in caso di credito, tale requisito deve risultare da atto di data certa: per l’individuazione della da soccorrono le norme di cui agli artt. 2699 e ss. cod. civ., e, in particolare, l’art. 2704 co tema di scrittura privata; per i diritti reali di garanzia rileva la data di costituzione regole civilistiche) nonché l’assenza di ulteriori beni del proposto, rispetto a quelli att misura di prevenzione, sui quali potersi rivalere (fatta eccezione per i crediti assistiti d legittime di prelazione sui beni sequestrati, come, ad esempio, i vincoli ipotecari); 2) ad al elementi di fatto atti ad escludere la strumentalità del credito rispetto all’attività illecit che ne costituisce il frutto o il reimpiego, costituendo il nesso suddetto oggetto di un pre pregiudiziale accertamento da parte del giudice, che è tenuto a motivare adeguatamente sul punto muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del quale è sta eseguita la confisca; 3) a dimostrare la propria buona fede, ossia la sua estraneità a quals collusione o compartecipazione all’attività illecita del debitore, e, comunque, il suo affida
incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, tale rendere scusabile l’ignoranza, l’errore o il difetto di diligenza in ordine alla strumentalità del credit all’attività illecita del proposto; prova, quest’ultima, che può essere articolata allegando el attinenti alle condizioni delle parti, ai rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussist particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dime degli stessi.
1.3. La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato le disposizioni riport affermando:
che il terzo creditore che si oppone all’esclusione del proprio credito dallo stato pass formato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15 è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l’assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l’attività illecita del soggetto pericoloso (Sez. 5, n. 17968 del 01 Rv. 276849; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028);
che la strumentalità di un credito può presumersi, fino a prova contraria, nei casi corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale proposto, dovendosi ritenere che l’incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz’a idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite di questi (S n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Rv. 275533); presunzione semplice di cui il giudice non può, invece, avvalersi quando, al momento, dell’erogazione del credito la pericolosità sociale del proposto fosse assente od “occulta”, conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse (Sez. 1, n. 6746 de 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280793);
che la prova della condizione di buona fede e di affidamento incolpevole del creditor può desumersi anche da elementi indiziari (Sez. 6, n. 4005 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286115), addotti da quest’ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Rv. 283108), suscettibili dar conto della scusabilità dell’ignoranza del nesso di strumentalità del finanziamento rispe all’attività illecita del proposto ovvero rispetto al riciclaggio dei relativi proventi non ragioni per le quali le omesse necessarie verifiche, quand’anche diligentemente effettuate, non sarebbero valse, comunque, a disvelare la predetta strumentalità;
che il giudice che intenda respingere l’istanza di ammissione del credito è tenuto fornire adeguata motivazione sulle ragioni per cui gli elementi allegati dal creditore is debbano ritenersi insufficienti (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735); elementi la verifica deve essere effettuata ricorrendo ai parametri indicati nel terzo comma dell’art. 52 d n. 159 del 2011, che, tuttavia, non possono essere ritenuti né esclusivi, né vincolanti, posto il giudice può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti co
idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735; conf. Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione);
che, in caso di credito opposto da un istituto bancario, la sua condizione di buona fe e di incolpevole affidamento deve essere valutata verificando se l’ente abbia proceduto all’anal globale dell’attività d’impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle s contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Rv. 274807) e se abb rispettato le norme e le prassi bancarie in materia di concessione del credito e di contrast riciclaggio (Sez. 1, n. 51467 del 14/06/2017, Rv. 271842);
che il terzo creditore, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, in quanto grav dell’onere di superare la presunzione semplice di strumentalità del credito rispetto all’att illecita del proposto e/o di dimostrare la sussistenza della propria buona fede, ha anche l’one di “confrontarsi” con le risultanze del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablatori (Sez. 1, n. 17015 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263315) ove le stesse siano richiamate dal giudice delegato o dal tribunale a sostegno dell’esclusione del proprio credito dallo stato passi
Condivisi tali principi, i ricorsi devono essere decisi come segue.
2.1 Il ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (ora RAGIONE_SOCIALE merita accoglimento limitatamente al secondo motivo.
2.1.1. Il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE scaturisce dal contratto di affitto stipulato il 17 luglio 2015 – di due unità immobiliari (un negozio ed un magazzino), concesse godimento alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE detentrici delle quote della RAGIONE_SOCIALE con previsione del diritto di loro riscatto da parte della RAGIONE_SOCIALE; contratto con il quale le parti avevano pattuito il versamento di canoni men dell’ammontare di Euro 47.000,00 – ciascuno costituito da Euro 2.080 da imputare al canone di fitto e da Euro 44.920,00 da imputare al prezzo di vendita in caso di esercizio del dirit riscatto – a copertura dei quali le società affittuarie avevano rilasciato 96 effetti cambiari
2.1.2. Il Tribunale ha giustificato il rigetto dell’opposizione all’esclusione del detto dallo stato passivo, evidenziando, quanto all’esistenza della strumentalità del credito rispe all’attività illecita dei proposti, come dall’accertamento, ormai definitivo, compiuto nell’ del procedimento di prevenzione, fosse emerso che le società affittuarie delle unità immobilia della RAGIONE_SOCIALE erano riconducibili ai proposti COGNOME Gaetano (segnatamente, la RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME (segnatamente, la RAGIONE_SOCIALE, i quali già socialmente pericolosi all’epoca della stipula del contratto – visto che la pericolosità gener COGNOME risaliva al 1993 e la sua pericolosità qualificata al 2007 e che la pericolosità gen di COGNOME NOME risaliva al 2000 e la sua pericolosità qualificata al 2012 – le avevano utiliz per reinserire nel circuito legale somme di provenienza illecita, impiegate appunto per pagamento dei canoni di affitto e dei ratei del riscatto, tanto essendo dimostrato dalla decis circostanza, non smentita dalle allegazioni difensive, che sia le società affittuarie degli imm
che la RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal figlio ventunenne di COGNOME NOME, fossero prive di risorse proprie per far fronte ai pagamenti dei canoni/ratei e che ne avessero sostenu l’onere solo mediante i contributi finanziari dei due proposti.
Si tratta di motivazione, che, a dispetto dei rilievi difensivi sviluppati con il primo di ricorso, si rivela ineccepibile sia sotto il profilo della correttezza giuridica che sotto della congruità argomentativa. La sussistenza del vincolo di strumentalità tra il credito e l’at illecita del proposto o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego costituisce, inf requisito oggettivo dell’esclusione del credito medesimo dallo stato passivo formato in relazion ad una misura di prevenzione reale, di modo che il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occult derivanti dall’attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in co pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione; Sez. 5, 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Rv. 275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Rv. 264373), come nel caso di specie. Ne viene che le deduzioni difensive articolate per contestare la sussistenza del detto requisito oggettivo so generiche, sia perché non si confrontano con la ratio decidendi della statuizione adottata sul punto, ossia, quella secondo la quale le società che avevano stipulato il contratto di affitto previsione di riscatto dei beni in godimento ne avevano sostenuto gli oneri solo attraverso finanziamenti dei proposti, sia perché non allegano, neppure in questa sede, elementi di fatt idonei a smentire con immediatezza tale affermazione.
2.1.3. Il Tribunale ha, poi, escluso che la ricorrente avesse adeguatamente provato la propria buona fede e il suo incolpevole affidamento nell’assenza di strumentalità del credi rispetto all’attività illecita dei proposti, rilevando come dalle clausole del contratto di af diritto di riscatto emergesse che la RAGIONE_SOCIALE non avesse affatto tutelato adeguatamente i propri interessi: a fronte di un corrispettivo della vendita dei beni concessi fitto fissato in Euro 2.000.000,00 non aveva, infatti, preteso alcuna garanzia reale, sebbene società affittuarie e la società titolare del diritto di riscatto – peraltro di nuova cost fossero prive di risorse necessarie per far fronte agli impegni contrattuali assunti e presentass margini di utile irrisori, tanto vero che la cedente, la quale aveva stipulato un mutuo con la RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto degli immobili, poi concessi in godimento, era rimasta obbligata nei riguardi dell’istituto mutuante, che non aveva consentito all’accollo, liberatorio della TE RAGIONE_SOCIALE da parte della società divenutane affittuaria riscattante.
L’argomentazione rassegnata, tuttavia, esibisce profili di apoditticità. L’affermazio secondo la quale non vi sarebbe prova della buona fede della RAGIONE_SOCIALE perché questa avrebbe omesso di tutelare adeguatamente i propri interessi, non è sostenuta dall’indicazione degli specifici elementi di fatto attestanti che l’operazione negoziale in disa pur rischiosa sul piano imprenditoriale per la società ricorrente, fosse espressiva di una qualc forma di collusione tra questa e i preposti, nulla essendo stato lumeggiato dal Tribunale,
esempio, in ordine ai rapporti pregressi o esistenti tra le figure gestorie della RAGIONE_SOCIALE ed il duo COGNOME– COGNOME, come, invece, sarebbe stato necessario sulla base de disposto di cui all’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Sfugge, peraltro, quale sia l’eve nesso logico esistente tra la prudenza e la diligenza che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto usare nella tutela dei propri interessi, nell’ambito della regolamentazione negoziale dell’a stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, con la AE RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE e la possibilità, in capo ai suoi legali rappresentanti pro-tempore, di rendersi conto della strumentalità del credito da esso scaturito rispetto alle attività di riciclaggio e di rei capitali illeciti da parte dei proposti. Infatti, è stato affermato, in tema erogazione del c parte di istituto bancario, con indicazione di principio valevole, però, per la verifica dell fede di qualsiasi creditore, che, ai fini dell’esclusione della stessa, non è sufficiente il rispetto degli obblighi di diligenza, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività ille prevenuto (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione; Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024).
2.1.4. Fermo restando il rigetto del primo motivo di ricorso, i rilevati vizi di viola legge e di motivazione in punto di esclusione della buona fede della ricorrente RAGIONE_SOCIALE impongono l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al giudice di merito che procederà a nuovo giudizio attenendosi alle indicazioni direttive sopra impartite.
2.2. Il ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è infondato.
2.1 Il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE – e non ammesso allo stato passivo formato rispetto alle confische di prevenzione dispost nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME – scaturisce dalla vendita – di c rogito notarile in data 25 ottobre 2016, seguito dalla scrittura privata del 27 ottobre 2016, di data certa – di un immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del cui corrispettivo le parti avevano stabilito, dapprima, che lo s dovesse avvenire tramite nove assegni bancari, effettivamente consegnati alla parte venditric all’atto del rogito notarile con contestuale rilascio di quietanza di pagamento salvo buon degli assegni; e, poi, che ad esso si dovesse far luogo tramite il rilascio di un’unica cam comprensiva di interessi e spese, scadente il 31 dicembre 2017, con espressa rinuncia all’ipotec legale.
2.2. Il Tribunale ha dato atto della strumentalità del credito rispetto alle atti proposti COGNOME NOME e COGNOME NOME, dei quali era già manifesta sia la pericolosi generica che quella specifica ed ai quali era riferibile la RAGIONE_SOCIALE interamen partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE (delle quali erano soci, rispettivamente, il primo ed il secondo), rilevando che tramite il ricorso allo strumento cart in funzione solutoria dell’obbligazione del pagamento del prezzo dell’immobile acquistato
menzionati proposti avevano immesso nel circuito economico i frutti delle loro attività ill dissimulandone la provenienza, facendo leva sull’autonomia del rapporto cartolare rispetto a rapporto sostanziale sottostante; ha, poi, escluso che la società venditrice fosse in buona f al momento della stipula del contratto o versasse, comunque, in una situazione di incolpevol affidamento rispetto all’assenza di strumentalità del negozio e del conseguente credito rispe all’attività illecita dei proposti, evidenziando come le pattuite modalità di pagamento del p dell’immobile compravenduto fossero manifestamente anomale rispetto alle ordinarie regole di prudenza negoziale.
2.3. Ciò posto, le deduzioni difensive articolate nell’interesse della ricorrente cred con l’unico motivo di ricorso formulate, sono generiche nella parte in cui contestano il giudiz strumentalità del credito rispetto all’attività illecita dei proposti, perché non colgono ratio decidendi della statuizione al riguardo adottata: ossia, quella secondo cui in ipotes corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità del propos l’esistenza di tale nesso può presumersi, salvo prova contraria, di modo che, ricorrendo nel ca di specie, la detta concomitanza sarebbe stato onere della creditrice RAGIONE_SOCIALE che non risulta avervi adempiuto – allegare elementi di fatto atti a smentire l’esistenza del nesso, vieppiù, invece, comprovata sia dalla circostanza che l’acquirente RAGIONE_SOCIALE era una società di nuova costituzione, operante solo in forza dei finanziamenti ricevuti proposti, tramite le detentrici delle quote (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), sia dalla preferenza accordata all’utilizzo del titolo cambiario per il pagamento del pr dell’immobile acquistato.
Sono, invece, infondati i rilievi difensivi protesi a screditare il giudizio di assenza d fede della creditrice nel momento della stipula del contratto di compravendita. Deve, inve osservarsi che già la sostituzione degli assegni bancari, offerti in pagamento del prez dell’immobile compravenduto dall’acquirente alla venditrice, con un unico titolo cambiari scadenza assai differita depone per un assetto degli interessi negoziali delle parti forteme sbilanciato a favore dell’acquirente, senza alcuna plausibile giustificazione economica, comunque, contrario ad ogni criterio di ragionevolezza, avendo la venditrice rinunciato ottenere il soddisfacimento immediato del proprio credito (tramite l’incasso degli asse bancari) optando per un pagamento dilazionato ed incerto di quanto dovutogli. L’anomalia di tal scelta si appalesa poi manifesta – e per tale ragione espressiva di un comportamento perlomeno equivoco della creditrice e, quindi, non improntato a buona fede – laddove la RAGIONE_SOCIALE è addivenuta alla predetta regolazione dei propri interessi rinunciando espressamente ad ogni tipo di garanzia reale o personale, ancorché basilari e comuni criteri di prudenza avrebbero imposto il rilascio, tenuto conto della qualità dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE società di nuova costituzione e priva di risorse proprie per onorare gli impegni negoziali assu
Tutto quanto argomentato comporta il rigetto del ricorso.
2.3. I ricorsi di COGNOME e COGNOME, in quanto affidati a motivi del tutto sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito indicati.
2.3.1.1 crediti che i menzionati ricorrenti hanno chiesto di ammettere allo stato passiv formato con riguardo alle masse di cespiti riferibili ai proposti COGNOME NOME e COGNOME NOME, derivano dalla vendita dell’attività di tabaccheria, avente sede in Roma alla INDIRIZZO effettuata in data 2 maggio 2016 da NOME COGNOME all’impresa individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento del cui corrispettivo le parti avevano pattuito che lo stesso avesse luogo tramite il rilascio di n. 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali 14 – dell’ammontare, ciascuno, di Euro 30.000,00 – erano stati garantiti, quanto al buon fine, dalla RAGIONE_SOCIALE mediante concessione di ipoteca su un proprio immobile; dei predetti titoli cambiari alcuni erano stati girati dalla prenditrice COGNOME NOME a COGNOME NOME COGNOME NOME in forza di un contratto di associazione in partecipazione, che prevedeva che, i caso di cessione dell’azienda, gli associati avessero diritto ad una quota pari al 40% del prezz
2.3.2. Il Tribunale ha confermato l’esclusione dei crediti predetti dallo stato pass evidenziando come sussistesse la strumentalità del credito in capo a COGNOME NOME – dal quale gli altri due erano derivati – rispetto alle attività illecite di COGNOME NOME, del quale NOME, legale rappresentante dell’impresa cessionaria dell’azienda venduta dalla COGNOME, er un mero prestanome, resosi disponibile a consentire al proposto COGNOME NOME l’utilizzazione della sua omonima impresa individuale per schermare la titolarità effettiva del bene acquistato con capitali di provenienza illecita, tanto essendo stato definitivamente accertato procedimento di prevenzione, che aveva messo in luce come al momento della cessione dell’azienda (ossia, il 2 maggio 2016) la pericolosità sociale di COGNOME NOME si fosse g manifestata (segnatamente, quella generica a far data dal 2000 e quella qualificata a far data dal 2012). Il Collegio di merito non ha mancato di rilevare come la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, allegata dall’opponente COGNOME NOME per dimostrare l’assenza di strumentalità del credito fosse priva di decisività, perché l’assoluzione di COGNOME NOME e di COGNOME NOME dal delitto di trasferimento fraudolento di valori era stata motivata sul rilievo che non era provato, come dedotto dall’accusa, che la tabaccheria fosse stata acquistata da COGNOME NOME con i capitali illeciti di COGNOME NOME, né che COGNOME NOME fosse l’intesta fittizia di un rapporto di conto corrente acceso presso Veneto Banca, riferibile allo ste COGNOME: donde, se era stato accertato, nel processo conclusosi con la sentenza prodotta, che per l’acquisto della tabaccheria di INDIRIZZO non erano stati utilizzati capitali illeciti prov da COGNOME, non era stato affatto escluso, sulla base dei risultati probatori in esso cristal che i capitali illeciti utilizzati da COGNOME NOME per provvedere al pagamento rateale prezzo della predetta azienda fossero quelli provenienti da COGNOME NOME, come accertato nel procedimento di prevenzione (cfr. pag. 46, ultimi due capoversi del decreto impugnato e pag. 47 dello stesso decreto).
Sicché, deve darsi atto che, se la motivazione al riguardo rassegnata dal giudice censurat è corretta in diritto e sorretta da un ragionamento improntato alla normale plausibili apprezzamento, il primo motivo di ciascuno dei ricorsi nell’interesse dei ricorrenti è infon perché non solo non si confronta per nulla con le ragioni come sopra riportate, ma non svilupp neppure argomentazioni atte a dar conto dell’avvenuta allegazione di elementi idonei a vincer la presunzione di sussistenza del nesso di strumentalità rispetto all’attività illecita del p COGNOME NOME del credito di COGNOME NOME, certamente sorto in epoca in cui la pericolosi sociale di quello si era ormai manifestata; onere, cui, invece, la creditrice sarebbe stata t ad adempiere.
2.3.3. Quanto alla sussistenza della buona fede della creditrice COGNOME, il Tribunal negato che l’interessata ne avesse offerto prova efficace, non avendo ella allegato né element atti a dimostrare che avesse usato la diligenza richiesta in capo all’agente modello che vende bene di elevato valore convenendo un pagamento rateale del prezzo garantito da cambiali proso/vendo diligenza che avrebbe imposto alla venditrice di accertarsi quantomeno della solvibili del debitore prima di consegnargli un bene di significativo valore -, né utili evidenze susce di dar conto della circostanza che, pur a fronte dell’accettazione delle condizioni negoziali riportate, ossia il pagamento rateale del prezzo dell’azienda ceduta garantito da cambiali sol parte assistite da ipoteca, ella aveva comunque tutelato in modo appropriato i propri interes Di modo che il giudice censurato ha concluso nel senso che l’inescusabile leggerezza del comportamento negoziale tenuto dalla COGNOME le aveva impedito di rendersi conto dell strumentalità del credito rispetto alle attività illecite di COGNOME NOME.
Ciò posto, stima il Collegio che la motivazione rassegnata a sostegno dell’esclusione dell buona fede di COGNOME NOME e del suo incolpevole affidamento nell’apparenza di licei dell’operazione negoziale di cessione dell’azienda di INDIRIZZO all’impresa individuale COGNOME NOME sia affetta dalla medesima apoditticità già stigmatizzata con riferimento a posizione della creditrice RAGIONE_SOCIALE Affermare che la pattuizione del pagamento rateale del prezzo di un’azienda di elevato valore di mercato, assistito dal rilascio di cambi parte garantite da ipoteca concessa da un terzo, avrebbe dovuto mettere sull’avviso la venditri in ordine alla liceità dell’affare e spingerla, quanto meno, a verificare la solvibilità del ce significa formulare un enunciato astratto, come tale dotato di scarsa capacità esplicativa tema oggetto di discussione. Invero, il pagamento rateale del prezzo e il rilascio di cambi garanzia dell’adempimento sarebbero stati tali da dimostrare l’assenza di buona fede dell ricorrente solo se il giudice avesse contestualizzato siffatte condizioni negoziali nell’ambi rapporti esistenti tra le parti, così da giustificare l’esistenza di una loro collusione o di u illecito.
Peraltro, lo si vuole ribadire, il giudice avrebbe dovuto spiegare concretamente in c termini il regolare assolvimento da parte della venditrice dell’onere, calibrato su un crit diligenza media, di informarsi adeguatamente circa la solvibilità dell’acquirente le avre
consentito di rendersi conto della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita di NOME. Ciò sarebbe stato tanto più necessario nella fattispecie al vaglio, posto che la RAGIONE_SOCIALE aveva venduto l’azienda non al preposto COGNOME NOME, ma al fratello NOME, ancorché suo prestanome: infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’onere motivazionale i tema di esclusione della buona fede del creditore diventa ancora più stringente quando il credit non venga concesso al proposto, bensì a soggetti terzi legati al medesimo da vincoli familiari di altra natura (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, in motivazione), come avvenuto nel caso di specie. In tale ipotesi è, dunque, necessario che il giudice fornisca adeguata giustificazione perché ha ritenuto che il creditore fosse consapevole, ovvero, usando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto rendersi conto, dell’interposizione o anche solo della sua possibilità.
Ne viene che colgono nel segno il secondo ed il terzo motivo di ciascuno dei ricorsi dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME questi ultimi titolari di crediti de dal rapporto principale intercorrente tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conseguente annullamento del decreto impugnato in punto di prova della buona fede di COGNOME NOME e con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio onde porre rimedio ai difetti rilevati. Il quarto di ciascun ricorso è assorbito, mentre il primo motivo va respinto perché infondato.
2.4. Il ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è infondato.
2.4.1. Il credito del quale il menzionato istituto bancario ha chiesto l’ammissione a stato passivo deriva dal contratto di mutuo stipulato in data 3 maggio 2017 con RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto da parte di costui di un immobile, ubicato in Roma al INDIRIZZO: credito garantito da ipoteca sull’immobile.
2.4.2. Il Tribunale, dopo avere evidenziato come la Banca fosse intervenuta nel procedimento di prevenzione ed avesse fatto valere le proprie ragioni in quella sede, tanto che il ricorso per cassazione presentato nel suo interesse avverso il decreto di confisca disposto n confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME era stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza Sez. 2, n. 38433 del 14 giugno 2023, ha comunque reso ragione dell’esclusione del credito medesimo dallo stato passivo formato in relazione ai cespi riconducibili ai proposti, evidenziando come fossero da condividere le ragioni, illustrate dai giu del procedimento di prevenzione <> (cfr. pag. 87, ultimo capoverso del decreto impugnato), sia in ordine alla sussistenza della strumentalità del credit rispetto alle attività illecite di COGNOME NOME – profilo, questo, ritenuto accertato, p Banca non aveva svolto alcuna censura in riferimento ad esso nell’atto di opposizione (cfr. pag. 87, secondo capoverso del provvedimento impugnato) – sia in ordine all’assenza di buona fede dell’Istituto al momento della concessione del mutuo a Scansani Emiliano. Questi, infatti, er soggetto sostanzialmente incapiente, che aveva dichiarato redditi per poche migliaia di euro all’anno e che era divenuto amministratore di una società unipersonale, la RAGIONE_SOCIALE solo pochi giorni prima dell’erogazione del mutuo, perché nel dicembre 2016 il precedente
amministratore, ossia il fratello COGNOME NOME, era decaduto dalla carica perché condannato per bancarotta fraudolenta. Peraltro, la Banca non avrebbe potuto considerare COGNOME come un soggetto affidabile sotto il profilo della solvibilità perché socio unico della RAGIONE_SOCIALE, posto che il socio non può disporre a proprio beneficio dei beni e degli della socie Nondimeno, la Banca non avrebbe potuto non considerare che contestualmente alla stipula del mutuo, il mutuatario COGNOME NOME non solo aveva acquistato l’appartamento al cui pagamento era destinato il finanziamento ricevuto, ma aveva sottoscritto un preliminare di vendita di un ulteriore immobile di ingente valore versandone la caparra con due degli assegni circolari rilasciati dalla Banca per il pagamento del prezzo del primo appartamento.
Donde, il Tribunale facendo proprie le argomentazioni sviluppate dai giudici della prevenzione, ha implicitamente concluso nel senso che, se la RAGIONE_SOCIALE all’atto di erogare il mutuo, avesse diligentemente adempiuto ai propri doveri di verifica circa la situazio patrimoniale e reddituale del mutuatario, non avrebbe potuto non rendersi conto della sproporzione emergente tra i redditi leciti da questi esibiti e il valore degli acquisti patrim per i quali aveva chiesto il finanziamento, di modo, anche considerate le circostanze per le qua COGNOME NOME era diventato amministratore della RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attivare controlli ulteriori circa l’effettiva provenienza della provvista utilizzata dal mutuat rimborsare le rate di mutuo. Provvista proveniente da COGNOME NOME la cui pericolosità sociale alla data della stipula del contratto di mutuo, ossia il 3 maggio 2017, era già conclamata e c si era valso dello strumento del mutuo fondiario per dissimulare – dietro il pagamento del relative rate – l’immissione nel circuito economico di capitali di origine illecita.
2.4.3. Di tanto dato atto, deve escludersi la pregiudizialità dell’accertamento compiu nell’ambito del procedimento di prevenzione rispetto al sub-procedimento di verifica dei credit delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 e dai successivi interventi novellatori, come un autonom procedimento diretto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca di prevenzio creditori in buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti cred e i limiti al soddisfacimento degli stessi, a tutelare la par condicio creditorum, al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, salvaguarda i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. E’ evidente, dunque, che è quella procedimento disciplinato dall’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 la sede naturale in cui il cred deve potere far valere, nella maniera più ampia possibile, le proprie ragioni a tutela del di vantato, costituendo il suo intervento nel procedimento di prevenzione, consentitogli ai sen dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 ove sia anche titolare di un diritto reale di gara una mera facoltà accordatagli dal legislatore per ampliare le proprie difese nel confron dialettico con i temi attinenti ai presupposti per l’applicazione al proposto della misu prevenzione reale.
Ciò posto, nel caso al vaglio, il Tribunale ha, sì, richiamato le argomentazioni sviluppa dai giudici del procedimento di prevenzione per evidenziare come COGNOME NOME, soggetto la
cui pericolosità generica e specifica si era già ampiamente manifestata nel maggio 2017, si foss valso del mutuo ottenuto dal fratello NOME, per l’acquisto di due appartamenti in Roma, inserire, tramite il pagamento dei relativi ratei, nel circuito economico somme di provenie illecita e per sottolineare come la mutuante BANCA RAGIONE_SOCIALE intervenuta nel processo di prevenzione, si sarebbe dovuta avvedere, usando la diligenza impostagli dalle norme stabilit per la concessione del credito, della strumentalità del finanziamento erogato rispetto all’at di riciclaggio del proposto, non per affermare la pregiudizialità dell’accertamento compiuto giudizio di prevenzione, ma solo per farle proprie, stimandole non solo come pienamente condivisibili ma anche come del tutto congrue e pertinenti rispetto alle ragioni agitate creditrice nel proprio atto di opposizione.
2.5. Il ricorso nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE riferito al credito da questa vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE è infondato.
In esito a tale chiarimento, occorre riconoscere che le argomentazioni difensive sviluppat dalla ricorrente a sostegno del solo motivo di ricorso presentato, che attinge unicamente il pro della ritenuta assenza di sua buona fede e di incolpevole affidamento nell’apparenza di lice dell’acquisto immobiliare finanziato, oltre ad essere generiche, perché prive di confro realmente critico con ragioni ostese dal Tribunale a suffragio del convincimento maturato ordine, appunto, al tema dedotto, sfuggono alla possibilità di sindacato da parte di questa Cort In effetti, se è pur vero che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settem 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in t applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola vio legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627), tuttavia non è consentito che siano sviluppate, sotto l’egida formale del vizi motivazione, deduzioni che, lungi dall’attaccare la completezza e la logicità dell’argomentazio del provvedimento, si risolvano nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei siccome valutati dal giudice di merito: deriva, questa, cui il ricorso all’esame non si è sot dovendosene, comunque, dichiarare la complessiva infondatezza e, quindi, pronunciare il rigetto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5.1. Il credito predetto per Euro 7.268.243,18, di cui la l’Istituto bancario ha c l’ammissione al passivo in relazione alle confische di prevenzione disposte nei confronti proposti COGNOME e COGNOME NOME, deriva da due mutui, successivamente frazionati, concessi dalla CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A., rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla SRAGIONE_SOCIALE – partecipata al momento della concessione del primo finanziamento al 75% da NOME COGNOME ed al 25% da COGNOME – per l’edificazione nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, di un complesso immobiliare, distinto in fabbricati, sui quali venivano iscritte ipoteche.
2.5.2. Il Tribunale, dopo avere evidenziato come il mutuo ipotecario sia strument negoziale sovente utilizzato per riciclare denaro di provenienza illecita, ossia per c un’apparenza di provenienza lecita delle somme utilizzate per realizzare operazioni d implementazione del patrimonio dei soggetti socialmente pericolosi, i quali attingono, inve alle proprie risorse illecite per far fronte al rimborso rateale del finanziamento ricev indicato le ragioni per le quali il credito vantato dalla CASSA DI RISPARMIO DI RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dovesse essere escluso dallo stato passivo. Ha, in proposit osservato come plurimi fossero gli elementi di fatto attestanti la strumentalità del cr erogato tra il 2007 e il 2009, rispetto all’attività di riciclaggio e di reimpiego dei p attività illecite posta in essere dal proposto COGNOME NOME, la cui pericolosità sociale gen si era già manifestata a far data dall’anno 2000, mediante la realizzazione del compless immobiliare denominato “I COGNOME“; attività di riciclaggio successivamente posta in essere anc dal proposto COGNOME NOME, socialmente pericoloso a far data dal 1993, che aveva finanziato COGNOME NOME, trovatosi in difficoltà finanziarie in corso d’opera, con somme derivanti d affari illeciti di organizzazioni camorristiche. Donde, ha concluso nel senso che il prim requisiti per l’ammissione del credito allo stato passivo, ossia quello, di natura oggettiva, r all’assenza di sua strumentalità rispetto all’attività illecita del proposto, non era stato a posto che nulla di decisivo era stato allegato dall’opponente per vincere la presunzione relat di sussistenza della strumentalità del credito, sorto in un epoca in cui la pericolosità soc COGNOME NOME si era già manifestata, rispetto all’attività di riciclaggio da questi posta in tramite la costruzione del complesso ‘INDIRIZZO‘.
Se questa è la motivazione rassegnata dal Tribunale per ritenere sussistente la strumentalità del credito, deve riconoscersi che le deduzioni difensive sviluppate, con il pri il secondo motivo di ricorso, per censurarla sono infondate.
Non coglie nel segno l’eccezione di inopponibilità dei risultati del procedimento prevenzione alla creditrice RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva potuto prendervi parte, essendo, la disposizione (quella di cui al comma 4 dell’art. 23 d.lgs. n. 15 2011, come introdotta dalla I. n. 161 del 2017) che glielo consentiva, entrata in vigore qua era ormai scaduto il trentesimo giorno dal sequestro della RAGIONE_SOCIALE Invero, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa del terzo rimasto estrane procedimento di prevenzione, posto che, una volta che il giudice delegato abbia posto a fondamento della decisione di non ammissione del credito elementi di fatto e di diritto desu dal provvedimento di confisca – che costituisce il presupposto di attivazione del s procedimento di cui all’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 -, il terzo creditore è posto nelle con di esercitare rispetto ad essi il contradditorio nella maniera più ampia possibile, allegan sostegno dell’opposizione al rigetto della domanda di ammissione del credito, ogni utile evidenz atta a disattenderne la portata, onde efficacemente esercitare il diritto alla prova in ordi non strumentalità del credito e in ordine alla propria buona fede.
La detta eccezione non è, comunque, dirimente nel caso al vaglio, dal momento che il Tribunale ha ritenuto esistente la strumentalità del finanziamento erogato dalla CASSA di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE rispetto alle attività illecite del proposto COGNOME NOME, già pericoloso socialmente nel momento di insorgenza del credito, non solo in base agli elementi cristallizzati nel provvedimento che a questi aveva applicato misura di prevenzione reale, ma anche in base alla documentazione prodotta dalla stessa creditrice a sostegno della domanda di ammissione del credito allo stato passivo, evincendosi dalla stessa una rilevantissima sproporzione tra i redditi dichiarati dallo COGNOME, che de RAGIONE_SOCIALE era nel 2007 – ossia, all’epoca di erogazione del primo mutuo – il socio maggioritario, e le disponibilità di risorse monetarie che egli mostrava di po movimentare finanziando la galassia societaria che a lui era riferibile.
Tutte le ulteriori deduzioni difensive, protese a disconoscere la strumentalità del credi rispetto all’attività illecita del proposto, sono o manifestamente infondate, perché confondono profilo oggettivo e logicamente pregiudiziale della strumentalità del credito con quello soggett della buona fede del soggetto creditore, o generiche, perché non adducono, neppure in questa sede, decisivi elementi di fatto, già sottoposti al giudice di merito, idonei a smentire, oltr evidenza, la conclusione secondo cui l’incrementata disponibilità di mezzi finanziari da parte de proposto COGNOME NOME, per effetto dei mutui fondiari ricevuti, era senz’altro idonea a agevolare, sia pur indirettamente, la realizzazione della sua attività illecite (Sez. 5, n. 186 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734), ossia, quella di reimpiego e di riciclaggio, nella costruzion del complesso immobiliare denominato ‘I INDIRIZZO‘ di Guidonia Montecelio, di capitali di origin illecita; le stesse non sono neppure consentite nel giudizio di legittimità nella parte i agitando il vizio di travisamento delle emergenze fattuali riportate nel provvedimento impugnato, finiscono per sollecitare questa Corte ad effettuarne una rivalutazione.
2.5.3. Quanto al profilo della buona fede della creditrice RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha escluso che l’interessata fosse riuscita ad offrirne prova evidenziando come già quanto riportato nelle delibere di concessione dei mutui, segnatamente il dato che la mutuataria RAGIONE_SOCIALE provvedesse agli interventi immobiliari, cui i mutui erano destinati, «prevalentemente con proprie disponibilità>>, rappresentate da «un modestissimo capitale sociale, da utili non distribuiti e da finanziamenti soci>> c nell’anno 2007 erano «pari ad Euro 2.000.000,00», dovesse costituire un segnale di allarme circa le attività illecite di COGNOME NOME, socio al 75% della RAGIONE_SOCIALE e la cui pericolosità generica si era già manifestata a partire dall’anno 2000. Dinanzi ad finanziamento di portata così imponente, ricevuto dalla mutuataria RAGIONE_SOCIALE da parte del suo socio di maggioranza, ed a fronte di continue movimentazioni di denaro di ingente ammontare intercorse tra i conti correnti dello stesso COGNOME, di suoi familiari e delle numero società a lui riferibili (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOMENTANA RAGIONE_SOCIALE), accesi presso la RAGIONE_SOCIALE
la mutuante sarebbe stata tenuta ad avviare approfondimenti circa la massiccia disponibilità denaro da parte di COGNOME NOME, a fronte, oltretutto, dell’assoluta sproporzione dei s redditi leciti e di quelli di tutto il suo nucleo familiare.
Ciò posto, non può non riconoscersi che il Tribunale ha fatto buon governo della lezione interpretativa impartita in materia da questa Corte, che ha più volte affermato che la buona fe dell’istituto di credito erogante un mutuo fondiario deve escludersi non solo quando l’ist stesso era a conoscenza del nesso di strumentalità all’atto della erogazione del credito, ma anch quando l’ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l’ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali vien riferimento nel comma 3 dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011; inosservanza degli obblighi, che rileva in quanto tale, ma in quanto sussista un nesso di causalità tra il mancato rispetto di obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell’erogazione del credito Non ricorre, dunque, la buona fede della banca nel caso in cui il nesso di strumentalità l’erogazione del finanziamento e l’attività illecita non sia stato conosciuto per effett atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, nel senso che sarebbe stato conoscibile con l’uso della ordinaria diligenza e prudenza ovvero rispettando gli obbl imposti dalla normativa di settore (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735).
Né può dirsi che il giudice censurato si sia sottratto all’obbligo di motivare in all’esistenza del predetto nesso eziologico tra la violazione degli obblighi da parte della Ban la mancata conoscenza della strumentalità del credito, avuto riguardo al lasso di temp intercorrente tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione patrimoni come dedotto dalla ricorrente, avendo di contro il Tribunale ripetutamente dato atto di come fosse una significativa sproporzione tra i redditi leciti esibiti dallo COGNOME e dal suo familiare e la massiccia movimentazione di denaro tra le società di cui egli era socio, an occulto. Movimentazione agevolmente rilevabile dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE visto che i conti correnti del proposto e delle sue società, come anche alt rapporti bancari, erano tutti accesi presso la sua filiale di Mentana, di modo che essa avre dovuto quantomeno procedere alle obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette, le quali, ov fossero state poste in essere, sarebbero state certamente tali da attivare accertamenti che avrebbero consentito di rendersi conto dell’attività illecita del proposto COGNOME NOMECOGNOME
Atteggiamento diligente ed osservante delle specifiche norme del settore creditizio che RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata tenuta ad adottare vieppiù perché nel gennaio 2009 aveva erogato alla RAGIONE_SOCIALE un ulteriore mutuo di significativo ammontare, come del resto preteso, ai fini della prova della buona fede del terzo creditore, d giurisprudenza di questa Corte, che, infatti, ha affermato che la sussistenza della buona fede terzo creditore deve essere verificata con riferimento sia al momento dell’affidamento che momento dell’eventuale rinnovo, ampliamento o rinnodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto
all’analisi globale dell’attività d’impresa del debitore e alla valutazione di attendibil scritture contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Rv. 274807).
Al lume di tali condivisi principi, di cui nel provvedimento impugnato si è fatta r applicazione, con motivazione, calibrata sulla concretezza della regiudicanda, resa in termin tutt’altro che illogica, i rilievi del ricorrente, articolati in punto di buona fede della ric il primo ed il secondo motivo di ricorso, sono infondati.
2.5.4. Manifestamente infondate sono le doglianze, di cui al terzo motivo, con le quali l ricorrente eccepisce la genericità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale in ordine al violazione della normativa antiriciclaggio.
Invero, alla data all’erogazione da parte della CASSA di RAGIONE_SOCIALE del primo mutuo fondiario, ossia nell’aprile 2007, erano vigenti le disposizioni, destina prevenire operazioni di riciclaggio, poste dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertit con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che, all’art. 1, comma 1, stabiliva che: vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al por o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra sogg quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a Euro 10.329,14 (lire venti milioni . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tram degli intermediari abilitati>> e che, all’art. 3, commi 1, 2 e 4 (Segnalazioni di operazioni), stabiliva che: « Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operati l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia al circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacit economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli el a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possa provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l’effettuazione di pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della medesima pers ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnala pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a su disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, le trasmette se ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematic all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti». L’Ufficio italiano dei cambi fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedu penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale Corte di Cassazione – copia non ufficiale
polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimaf ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i nece approfondimenti e per il controllo previsto dall’articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nu speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in m valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valut demandare l’assolvimento dei compiti di cui al presente decreto».
Si tratta all’evidenza di norme di rango primario, la cui inosservanza era sanzionat amministrativamente, che non potevano di certo essere ignorate dai funzionari della CASSA di RISPARMIO RAGIONE_SOCIALE (né dal responsabile della Filiale di Mentana né dai funzionari di vertice), i quali, pertanto, attesa la patente circolarità dei flussi di risorse finanziarie t bancari riferibili, direttamente o indirettamente, a COGNOME NOME e il loro ingente ammontar ove confrontato, peraltro, con i contenuti redditi sui quali il loro intestatario poteva leci contare, sarebbero stati tenuti alle predette obbligatorie segnalazioni antiriciclaggio.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del ricorso.
2.6. Meritano il rigetto anche i ricorsi nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE relativi ai crediti da essa vantati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, in quanto, sebbene affidati a distinti atti di impugnativa, sviluppano motivi esattamente corrispondenti a quelli articolati nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. Questo perché – per come ammesso dalla stessa ricorrente – i crediti indicati derivavano dal mancato rimborso delle quo dei mutui concessi dalla Banca a SRAGIONE_SOCIALE per la realizzazione del complesso immobiliare denominato ‘I INDIRIZZO‘, ubicato in Guidonia Montecelio; rimborso gravante sia sull S.RAGIONE_SOCIALE che sulle società acquirenti delle porzioni immobiliari cui le quote di mutu riferivano, per effetto dell’accollo non liberatorio della venditrice RAGIONE_SOCIALE interve momento della stipula degli atti di compravendita.
Del tutto condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale, ossia che, in presenza di un acc non liberatorio tra società (la venditrice e le acquirenti), tutte confiscate, l’indag strumentalità del credito e sulla buona fede andasse svolta con riferimento alla concession dell’originario mutuo, non potendosi l’istituto bancario opporre all’operazione realizzat l’accollante e l’accollatario, in tal senso essendosi espressa la giurisprudenza di questa Co (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 263281), deve escludersi la rilevanza della censura relativa alla posizione dell’accollan sviluppata sotto il profilo della violazione dell’art. 1273 cod. civ. -, essendo decisiva la p della mutuataria RAGIONE_SOCIALE debitrice originaria, sulla quale il Tribunale ha rasseg motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica per le ragioni indicate al punto
(disamina dei motivi articolati dalla CASSA di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in relazione al credito RAGIONE_SOCIALE) che precede, cui si fa qui integrale e recettizio rinvio.
2.7. Deve essere rigettato anche il ricorso di CASSA di RISPARMIO RAGIONE_SOCIALE relativo al credito vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sorto il 14 dicembre 2007, quindi in data immediatamente successiva al credito, sorto nell’aprile 2007, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (in riferimento al primo mutuo fondiario concessole dalla Banca) Questo perché è affidato a motivi del tutto sovrapponibili rispetto a quelli sviluppati nell’int se della CASSA di RISPARMIO RAGIONE_SOCIALE in riferimento al credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di modo che occorre fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazio sviluppate nel punto 2.5. della presente motivazione [sotto il ‘Considerato in diritto’ disattenderle. Né hanno pregio le censure del presente ricorso che si appuntano sul richiamo, operato dal Tribunale, all’istruttoria che la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato in occasione della concessione del primo mutuo alla RAGIONE_SOCIALE avendo il giudice censurato rilevato come la mutuataria RAGIONE_SOCIALE facesse capo al medesimo centro d’interessi della RAGIONE_SOCIALE ossia a COGNOME NOME, di modo che, attesa la riscontrata circolarità dei flussi monetari tra le società e i rapporti bancari a lui riferib considerato il ridotto ammontare degli utili di esercizio emergente dai bilanci depositati e d dichiarazioni presentate dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. 181 del decreto impugnato), la Banca avrebbe dovuto senz’altro disporre approfondimenti sulla mutuataria e, comunque, effettuare le obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette: inerzia – quella della creditrice istant l’ammissione anche di questo credito allo stato passivo – nel far luogo a tali dovuti adempimen suscettibile di riverberarsi negativamente sulla prova della sua buona fede.
2.8. Devono essere rigettati anche i ricorsi per cassazione nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE quale società incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., vantante crediti confronti di NOMECOGNOME derivanti dal mancato rimborso delle quote n. 28 e n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.FRAGIONE_SOCIALE, che VERONOLI NOME e NOME COGNOME rispettivamente moglie e figlio di COGNOME NOME, si erano accollati, senza liberare la RAGIONE_SOCIALE, acquistando da quest’ultima in data 30 gennaio 2017, due appartamenti e due box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località INDIRIZZO, costituenti parte del fabbricato B, in quanto af ciascuno a tre motivi, che riproducono le stesse doglianze dei tre motivi di ricorso artico nell’interesse della CASSA DI RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della C.S.M. 2 S.R.L., della C.S.M. S.R.L della RAGIONE_SOCIALE, derivando anche quelli vantati da CERVED S.P.A. nei confronti di NOME dal mancato rimborso di quote dei mutui concessi dalla Banca a S.E.A.F. S.R.L., per effetto dell’accollo non liberatorio intervenuto.
Ne viene che per disattendere le relative doglianze è sufficiente fare integrale e recettiz rinvio alle argomentazioni spiegate nei punti 2.5. e 2.6. della presente motivazione [sotto
‘Considerato in diritto’].
3. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnato deve essere annullato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME
NOME e NOMECOGNOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. I ricorsi di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE devono essere, invece, rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Rigetta i ricorsi di RAGIONE_SOCIALE
DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/11/2024.