Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10434 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10434 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Napoli.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti l’AVV_NOTAIO del foro di Milano, in difesa di COGNOME NOME, e l’AVV_NOTAIO del foro di Avellino, in difesa di NOME COGNOME, che insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame delle misure cautelari personali di Napoli respingeva l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, di annullamento dell’ordinanza che aveva applicato (a) a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, (b) a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari. Entrambi erano indagati per reati previsti dagli artt. 416, 640bis , 648bis , 648ter .1. cod. pen., per avere posto in essere un ‘ articolata attività fraudolenta consistita nell’elaborazione di un sistema illecito diretto alla generazione, al trasferimento ed alla monetizzazione di inesistenti crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi mai realizzati.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
2.1.nullità dell’interrogatorio preventivo effettuato ai sensi dell’art. 291, comma 1quater cod. proc. pen.: il Giudice avrebbe illegittimamente affidato lo svolgimento dell’atto alle parti in contraddittorio; in tal modo il pubblico ministero avrebbe ‘ diretto ‘ lo svolgimento dell’interrogatorio abbattendone la funzione di garanzia e ledendo il diritto di difesa; alla nullità del dell’interrogatorio conseguirebbe la nullità della misura cautelare;
2.2.violazione di legge (artt. 178, 359, 360 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la duplicazione delle memorie dei dispositivi informatici (sequestrati e poi restituiti al ricorrente) sarebbe stata effettuata attraverso un’analisi ‘ selettiva ‘ che avrebbe dovuto essere compiuta con la procedura garantita prevista dall’art. 360 cod. proc. pen.;
2.3.violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: gli elementi indiziari posti a fondamento della valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria non sarebbero né univoci né concordanti; nel dettaglio si deduceva (a) che non vi sarebbe stato un accertamento tecnico che identificasse il computer o il dispositivo utilizzato per l’invio delle domande, (b) che non sarebbe stato accertato che il ricorrente avesse utilizzato la rete wifi del luogo dal quale le domande erano partite, (c) che gli altri elementi valorizzati dal Tribunale per sostenere la sussistenza dei gravi indizi (disponibilità autovetture e rapporti societari) sarebbe irrilevante;
2.4. violazione di legge (art. 292 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il provvedimento genetico avrebbe offerto una motivazione meramente adesiva alla richiesta del pubblico ministero limitandosi a riportare stralci della istanza cautelare senza rivelare un autonomo vaglio critico;
2.5. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato il lungo intervallo temporale in cui l’indagato non sarebbe stato segnalato per nuovi reati o per contatti con pregiudicati; il pericolo di reiterazione non avrebbe potuto essere desunto esclusivamente dalla gravità delle condotte ma avrebbe richiesto una verifica che tenesse conto del tempo silente e del comportamento tenuto dall’indagato successivamente alla consumazione del reato.
Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. nullità dell’ordinanza genetica (art. 292, comma 2ter cod. proc. pen.) non sarebbe stata valutata dal Giudice per le indagini preliminari la
documentazione prodotta nel corso dell’interrogatorio preventivo di garanzia, tale omissione avrebbe generato la nullità prevista dall’art. 292, comma 2ter cod. proc. pen.; si tratterebbe di documentazione decisiva per la valutazione della gravità delle esigenze cautelari;
3.2. violazione di legge (art. 8 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla competenza territoriale: il reato più grave tra quelli connessi sarebbe il riciclaggio che si sarebbe consumato all’atto del l’invio della somma di denaro all’indagato Ventimiglia, operazione che sarebbe stata effettuata in provincia di Modena, luogo dove, peraltro, era anche fissata la residenza dell’indagato COGNOME. La competenza territoriale avrebbe dunque dovuto essere incardinata presso il Tribunale di Modena;
3.3.violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato valutato quanto allegato nel corso de ll’ interrogatorio di garanzia; inoltre non sarebbe stato considerato che COGNOME (a) avrebbe preso le distanze dall’ambiente criminale del quale era accusato di fare parte, rendendo dichiarazioni confessorie, (b) non avrebbe pendenze a carico ma solo un precedente risalente per violazione della normativa degli stupefacenti, (c) avrebbe dimostrato di essere un professionista introdotto nel mondo del lavoro essendo amministratore unico e socio di una società che opera consulenze di natura amministrativa e societaria.
Si allegava inoltre che le ultime condotte delittuose contestate risalivano al dicembre del 2022, sicché avrebbe dovuto essere considerato il c.d. ‘ tempo silente’; la motivazione in ordine alla gravità e alla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe carente in quanto fondata sulla valorizzazione della gravità del reato e di un precedente non conferente, senza il doveroso confronto con il decorso del tempo e con gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
1.1.E’infondato il primo motivo con il quale si deduce la nullità dell’interrogatorio di garanzia perché lo stesso non è stato effettuato attraverso domande poste direttamente dal Giudice, ma sarebbe stato affidato alle parti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la funzione dell’interrogatorio di garanzia è quella di consentire all’indagato di entrare in contatto con il giudice della cautela per esporre elementi ed argomenti a difesa.
Dal combinato disposto degli artt. 294, comma 4 e 65, comma 2 cod. proc. pen. emerge che l’interrogatorio debba essere svolto con la necessaria presenza
del giudice e dell’indagato mentre la partecipazione del pubblico ministero è facoltativa: il Giudice, dopo avere contestato i fatti per cui si procede e gli elementi a carico, invita l’indagato ad esporre quanto utile per la difesa e pone ‘ direttamente ‘ le domande.
Deve essere valutato se la scelta di affidare l’atto al contraddittorio delle parti, ove presenti, possa generare una ipotetica lesione del diritto di difesa.
Il Collegio ritiene che la funzione di garanzia dell’interrogatorio non sia stata inficiata dall’utilizzo di modalità ‘ dibattimentali ‘ per il suo svolgimento in quanto – come puntualmente rilevato dal Tribunale – lo stesso, anche in tal caso, avviene alla presenza e con l’intervento del Giudice che, nel corso dell’atto, ha la possibilità di intervenire, porre domande e chiedere precisazioni.
In sintesi, il Collegio ritiene che sebbene il codice di rito preveda che il l’interrogatorio di garanzia debba essere effettuato attraverso la posizione delle domande direttamente da parte del giudice, il suo svolgimento attraverso le modalità tipiche del contraddittorio dibattimentale non leda la sua funzione, che è quella di consentire all’indagato di allegare tempestivamente elementi ed argomenti a difesa, fermo restando che l’indagato , ove le ritenga sussistenti, può denunciare specifiche lesioni del diritto di difesa correlate a singole domande poste dall’organo di accusa.
Nel caso in esame le domande sono state poste all’indagato dalle parti avendo il giudice scelto di utilizzare le modalità dibattimentali ma il giudice ha avuto comunque un ruolo attivo ponendo domande e chiedendo precisazioni: l’indagato ha sicuramente avuto l’opportunità d i esporre la sua linea difensiva.
A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha allegato quale sarebbe stato – in concreto – il vulnus patito in relazione a specifiche domande poste dalle parti invece che dal giudice (pag. 7 dell’ordinanza impugnata) ; il ricorrente si è limitato infatti a dedurre una generica violazione del diritto difesa senza indicare specificamente, ed in concreto, quale sarebbe il vulnus patito attraverso l’effettuazione dell’atto in contraddittorio.
1.2. E’ infondato il secondo motivo relativo alla duplicazione delle memorie dei dispositivi sequestrati, e poi restituiti, al ricorrente, con il quale si deduce l’illegittimità del ricorso alla procedura prevista dall’art. 359 cod. proc. pen. invece che a quella garantita previsto dal dall’art. 360 cod. proc. pen.
Sul punto il Tribunale ha puntualmente rilevato che il conferimento al tecnico dell’incarico di effettuare la copia forense del materiale informatico in sequestro non prevedeva alcuna attività ‘selettiva’ e discrezionale, dato che era stata disposta l’effettuazione di copia ‘ integrale ‘ dei dati contenuti nei supporti, sicché la circostanza posta a fondamento della deduzione non trova alcuna conferma probatoria (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
1.3. Non è consentito il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità della motivazione posta a fondamento del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza; il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto propone una non consentita di valutazione degli elementi della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno della decisione impugnata senza indicare le criticità del percorso logico tracciato dal Tribunale.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).
Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale con argomenti efficaci e persuasivi ha ritenuto la gravità indiziaria rilevando (a) che la Guardia di finanza aveva accertato che circa il 65% delle comunicazioni fraudolente trasmesse all’Agenzia delle entrate risultava essere stata veicolata da un indirizzo IP geolocalizzato in INDIRIZZO ad Avellino, zona comprendente il luogo di dimora del NOME, dove egli, nel periodo in cui veniva consumata l’attività illecita, era stato sottoposto, in successione, prima agli arresti domiciliari e poi alla detenzione domiciliare, (b) che venivano registrate circa 11.000 comunicazioni di generazione e cessione di bonus inoltrate da un indirizzo IP riconducibile ad un’unica utenza telefonica, ovvero quella intestata alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , poi confluita nella RAGIONE_SOCIALE, società che si trovava in prossimità della dimora del NOME; (c) che nel febbraio del 2023 la polizia giudiziaria aveva rilevato in queste zone la presenza di due autovetture entrambe in uso a NOME, (d) che il NOME aveva in uso il telefono cellulare sequestrato a COGNOME NOME, prestanome e reo confesso, e che non era verosimile quanto dichiarato dallo COGNOME, ovvero che l’utilizzo l’apparecchio telefonico da parte del ricorrente fosse stato ‘ occasionale ‘.
Tali elementi erano convergenti nell’indicare che NOME COGNOME avesse utilizzato l’indirizzo IP dal quale erano state inviate le domande mediante la connessione Internet dell a società ‘RAGIONE_SOCIALE, anche tenuto conto del fatto che lo stesso dimorava nello stesso stabile dove questa ditta aveva la sede e stava scontando un periodo di detenzione domiciliare.
Veniva altresì rilevato che le indagini avevano consentito di verificare che il NOME attraverso il profilo whatsapp denominato ‘ NOME ‘ avesse contattato i sodali e le persone con cui l’organizzazione entrava in contatto e
che, attraverso il EMAIL, trattava la documentazione falsa necessaria ad ottenere l’erogazione dei bonus e gestire le successive cessioni; veniva accertato che fossero almeno trecento le e-mail scambiate col COGNOME (pagg.4-6 del provvedimento impugnato).
Sulla base di questi elementi, con motivazione che non si presta a censure, il Tribunale riteneva che il NOME fosse una figura cardine del sodalizio criminoso finalizzato alle frodi e che lo stesso si interfacciasse non solo con il dominus NOME COGNOME ma intrattenesse rapporti con professionisti e commercialisti che lo coadiuvavano nella reiterata attività truffaldina.
1.4. È manifestamente infondata anche la doglianza con la quale si deduce la nullità dell’ordinanza per la omessa ‘ autonoma ‘ valutazione delle risultanze indiziarie.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che il primo giudice, nel riportare per stralcio le parti della richiesta cautelare contenenti di elementi a carico, aveva utilizzato la tecnica re dazionale ‘ per incorporazione ‘ che non poteva essere considerata una motivazione apparente o di stile ma si presentava adeguata ed effettiva in quanto il provvedimento impugnato aveva indicato in modo chiaro quali fossero i pregnanti elementi accusatori emersi nel corso delle indagini a carico del NOME (pagg. 7 ed 8 del provvedimento impugnato): non si verte dunque in un caso di motivazione ‘inautonoma’ o apparente.
Peraltro, nel caso in esame, il Tribunale aveva rilevato l’elevata capacità dimostrativa degli indizi raccolti attraverso pervasive tecniche investigative (intercettazioni telefoniche, ambientali, perquisizioni, e sequestri di dispositivi telefonici) che avevano permesso di accertare il metodo impiegato dai sodali per formare la falsa documentazione relativa a lavori edili mai svolti, il caricamento delle istanze sul sito dell’Agenzia delle entrate, la percezione illecita dei crediti bancari e la loro successiva commercializzazione.
1.5. Infine, è infondata anche la doglianza proposta con l’ultimo motivo di ricorso relativa alla illegittima valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, riteneva sussistente il pericolo cautelare rilevando come i fatti contestati fossero di inaudita gravità in quanto concernevano condotte associative, di truffa e di riciclaggio per importi rilevantissimi (superiori ai due miliardi di euro) che evidenziavano una spiccata attitudine a delinquere delle persone coinvolte.
Con specifico riferimento a NOME COGNOME veniva evidenziato che lo stesso avesse un notevole spessore delinquenziale, anche tenuto conto del fatto che vantava condanne per reati specifici, il che consentiva di ritenere che egli avesse improntato la sua esistenza allo svolgimento di attività illecita.
Veniva inoltre rilevato che lo stesso aveva svolto ruoli apicali in un contesto associativo particolarmente strutturato, aveva lucrato ingenti profitti in danno dello Stato e, tra l’altro, aveva compiuto le attività illecite mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare, così palesando un incoercibile la convenzione a delinquere.
Tali elementi giustificavano la scelta della massima cautela suggerendo l’inidoneità di qualsiasi altro presidio coercitivo. Rispetto a tale quadro, il fatto che le condotte delittuose risalissero al 2023 non era stata persuasivamente ritenuto un elemento idoneo ad incidere sulle valutazioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza del presidio prescelto (pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato).
2.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
2.2. E’ infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 292, comma 2ter del codice di rito poiché non sarebbe stata valutata dal Giudice per le indagini preliminari la documentazione prodotta all’atto dello svolgimento dell’interrogatorio preventivo di garanzia.
Si tratta di affermazione che non trova conforto negli atti processuali, tenuto conto che a pag. 14 del provvedimento impugnato il Tribunale aveva rilevato che, ai fini della valutazione del pericolo cautelare, non costituiva un elemento tranquillizzante il fatto che lo COGNOME svolgesse attività di consulenza presso una società, atteso che l’acquisizione di competenze nel settore finanziario era proprio ciò che aveva consentito allo stesso di fornire decisivi contributi al sodalizio criminale di cui aveva fatto parte. Tale passaggio motivazionale dimostra che i Giudici del riesame, contrariamente a quanto dedotto, avevano considerato e valutato la documentazione prodotta nel corso dell’udienza in cui era stato svolto l’interrogatorio di garanzia.
2.2. È infondato anche il motivo di ricorso con il quale si deduce che la competenza territoriale avrebbe dovuta essere individuata nel Tribunale di Modena.
Sulla possibilità di proporre ‘ direttamente ‘ in Cassazione l’eccezione di competenza territoriale la giurisprudenza non è univoca.
Infatti, da un lato, si è affermato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d’ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito (Sez. 3, n. 32904 del
08/02/2018, COGNOME, Rv. 273672 -01; Sez. 3, n. 3816/09 del 14/10/2008, COGNOME, Rv. 242822).
Secondo tale interpretazione «è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice di merito (Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 28/01/2009, COGNOME, Rv. 242822; v. anche Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 260952; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226), e discende «dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata, la cui correttezza non può che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202; conf. Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577)» (così Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, cit.).
Dall’altro, si è, invece, ritenuto che in materia cautelare, l’eccezione sull’incompetenza territoriale dell’Autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Pretner, Rv. 262081 -01; Sez. 6, n. 13096 del 05/03/2014, De, Rv. 259505 -01; Sez. 6, n. 25835 del 04/06/2010, COGNOME, Rv. 247776; Sez. 2, n. 4548/05 del 02/12/2004, COGNOME, Rv. 231139). Anche secondo tale orientamento il presupposto per potere dedurre la violazione delle regole sulla competenza è l’esame pregresso parte dei giudici di merito degli elementi di fatti sui quali la decisione sulla competenza si fonda.
Nel caso in esame , anche a volere aderire all’orientamento che , in astratto, ammette la proponibilità dell’eccezione per l a prima volta in Cassazione, non è possibile determinare, in concreto, la competenza, in quanto l ‘ individuazione della stessa richiede un accertamento ‘ di fatto ‘ mai effettuato dai giudici di merito escluso dalle competenze del giudice di legittimità.
1.3. È manifestamente infondato il motivo che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare
Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che lo COGNOME risultasse coinvolto in in un complesso sistema criminale diretto a consumare truffe, riciclaggi e reati fiscali per importi rilevantissimi e che lo stesso avesse una personalità che ostava alla
effettuazione di una prognosi fausta in ordine al pericolo cautelare.
Segnatamente, il Tribunale rilevava che le dichiarazioni ammissive rese dallo COGNOME in sede di interrogatorio erano già state valutate per giustificare la misura degli arresti domiciliari, ritenuta idonea a contenere il pericolo rilevato nonostante il ruolo che egli aveva rivestito nel sodalizio non fosse secondario.
Veniva altresì rilevato come lo stesso annoverasse precedenti di una certa gravità, avendo riportato nel 2021 una sentenza di condanna per traffico di sostanze stupefacenti e, successivamente, l fosse stato stato coinvolto in fatti illeciti di altra natura.
Tali emergenze, secondo la logica valutazione del Tribunale, consentivano di tratteggiare una personalità refrattaria alla rieducazione, che ostava al ridimensionamento del presidio cautelare applicato (pagg. 13 e 14 del provvedimento impugnato): si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del NOME, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. ,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 4 marzo 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME