Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43092 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43092 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari h rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale, data 29 luglio 2022, il locale magistrato di sorveglianza, pronunciandosi sull’i proposta dal medesimo detenuto volta al risarcimento per inumana detenzione e art. 35-ter Ord. pen., la accoglieva in relazione a taluni periodi, la rigettav e la dichiarava inammissibile per la detenzione anteriore all’attuale carcerazio risale al 14 dicembre 2010.
Al Tribunale di sorveglianza, il ricorrente devolveva unicamente l’esame de parte dell’ordinanza relativa alla declaratoria di inammissibilità.
Il giudice a quo, in premessa, osservava che la pena di anni 8, irrogata con sent. n. 1015/1997 della Corte app. Reggio Calabria, risultava espiata prima d commissione dei reati che hanno condotto alla sent. n. 785/2016 della stessa Co
Pertanto, la continuazione tra i reati di cui alle due sentenze, dichiar giudice dell’esecuzione con ord. del 23 luglio 2021 (che aveva ridotto ad anni pena inflitta con la sent n. 1015/1997 della Corte app. Reggio Calabria), non sa suscettibile di effetti concreti in punto di quantificazione della pena, i principio che non possono essere ammessi “crediti di pena” – nozione c includerebbe la riduzione pena ex art. 35-ter Ord. pen. – spendibili in rela reati non ancora posti in essere.
Propone ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME, che censura, con il solo motivo proposto, la violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione’ osservando l’applicazione della disciplina del reato continuato comporta che il titolo esecut ne deriva sia unico e che, al suo interno, riprendono vigore le pene già espiate siano state incluse, per l’effetto che, ai fini dell’istanza presentata dall’ non era applicabile il limite previsto da quella disposizione.
Il Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME con requisitoria scritta, ha chi il rigetto del ricorso, rilevando la correttezza dell’impostazione giuridica adot Tribunale di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’avvenuta espiazione della pena determina, stante l’univoco tenor letterale della norma (art. 35 ter ord. pen., comma 3), la possibilil:à di chieder ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere, in mancanz una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un n
periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restitu dell’interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella specifica per la precorsa carcerazione.
Va infatti precisato che il detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio all’art. 35 ter per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titol da quello in espiazione al tempo della domanda, se espia il nuovo titolo s soluzione di continuità con il precedente nell’ambito di una esecuzione unificata provvedimento di cumulo di pene potrà certamente adire il magistrato di sorveglian per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena; viceversa, nel in cui l’espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con il prece sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione -in cui si assume ess verificata la violazione- e quella in corso al momento della domanda, potrà azio il rimedio avente ad oggetto il solo ristoro monetario entro il termine decadenzi sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014. Ritenere, inf l’interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al tratta degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve esist esecuzione e titolo di riferimento e interferisce con la disciplina della fungib non ammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale ancora poste in essere.
E ciò, indipendentemente dalla successiva emissione di un nuovo provvedimento di cumulo per condanne sopravvenute, come avvenuto nel caso che ci occupa. Ciò che infatti osta alla possibilità di avanzare il reclamo di cui al ter ord. pen. è il fatto, non contestato, che vi sia stata una cesura effet detenzione da cui decorre il termine semestrale per la proposizione, della doman
Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo cui il r continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprend considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il temporale di consumazione diviene dirimente; è quanto si verifica nella specie, p che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di val come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione d reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, dell consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzell 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, COGNOME, Rv. 271 sez. 1, n. 24369 del 13/05/2021, non massimata).
Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il ristoro n forma cd. specifica con decurtazione della pena in espiazione, imputabile ai pregiu
patiti durante precedenti esecuzioni esaurite, in presenza della effettiva e dichiarata discontinuità temporale tra le varie carcerazioni, è certamente inammissibile e la relativa declaratoria risulta, pertanto, correttamente pronunciata.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/06/2023