Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che concludeva per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, respingeva l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 59, comma 6 del d.lgs n. 159 del 2011, nell’interesse di NOME e NOME COGNOME contro il decreto di esecutività dello stato passivo
emesso dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione nei confronti della so “RAGIONE_SOCIALE“.
Gli opponenti avevano chiesto l’ammissione al passivo dei crediti da lavoro retribuzioni maturate da marzo 2020 a gennaio 2021, oltre al trattamento di fine ra ed alla rivalutazione al tasso legale.
Il tribunale confermava la legittimità dell’esclusione dei crediti vantati dagli rilevando innanzitutto che gli stessi erano stati licenziati dall’autorità gi autorizzazione del giudice delegato, il che imponeva di valutare la richies limitatamente al periodo da “marzo a settembre 2020”; e che, in relazione a tale pe non vi era la prova dell’effettività del lavoro svolto e confermava le valutazioni de delegato in ordine alla mancanza di buona fede degli istanti (i quali erano so società confiscata ed avevano un rapporto di parentela con i proposti).
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME e NOME COGNOME, munito di procura speciale che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 59 d.lgs n. 159 del 2011): la commistione tra di lavoratore dipendente e quella di socio, che il tribunale aveva ritenuto dec l’esclusione dei crediti da lavoro dal passivo, si risolverebbe in una inversione d della prova, ovvero nella assegnazione al lavoratore dell’onere di dimostrare l’ef della prestazione; invero, la ineffettività delle prestazioni lavorative sarebbe supposta, ma non dimostrata; sul punto si deduceva che, illegittimamente, non sar stata assegnata rilevanza agli atti di assunzione ed alle buste paga.
Con riguardo al credito da “Tfr” si deduceva, invece, che sarebbe irrileva dimostrazione della effettività dello svolgimento della funzione lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure di preve patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da p del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto e, solo all’esit dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri ind comma 3 dell’art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 12510 del 02/02 Vieni, Rv. 283108; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare di Sondrio, Rv. 272232)
1.2. Nel caso in esame il tribunale, con motivazione che non si presta ad a censura, effettuava una valutazione accurata della strumentalità dei crediti rilevando come i ricorrenti fossero soci della “RAGIONE_SOCIALE“, interamente so
a confisca, che, a sua volta, era proprietaria del 100% delle quote della “RAGIONE_SOCIALE“. E che tutte le imprese del “RAGIONE_SOCIALE” erano state confiscate quali imprese mafiose, sicché b:pe la qualità rivestita dall’istante nella società ed il rapporto di parentela con i propo rendeva evidente la strumentalità della prestazione e del credito oggetto di domanda con l’attività illecita.
Veniva altresì esclusa la buona fede, COGNOME ritenendo che i ricorrenti avessero strumentalizzato la condizione “formale” di lavoratori, al solo fine di recuperare parte delle risorse vincolate.
Si tratta di una valutazione che non si presta ad alcuna censura.
L’art.52, comma 3, del d.lgs n. 159 del 2011 prevede, infatti, che il tribunale, nel valutare la buona fede degli istanti, debba tenere in considerazione – come avvenuto nel caso di specie – le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stess tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, la sussiste di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, dimensioni degli stessi.
Si tratta di valutazioni estensibili anche alla pretesa restituzione delle somme inerenti il trattamento di fine rapporto, credito correlato al rapporto di lavoro che il tribunale ave legittimamente ritenuto “formale”.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen. , la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024
L’estensore
La Presidente