Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 487 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 487 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 20/11/2025
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME AMOROSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMEXXXXXX
avverso la sentenza dell’11/12/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 giugno 2021 il Tribunale di Forlì condannava COGNOME alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, comma 5-quater, cod. pen. per aver costretto COGNOMEXXXXX, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale e stava discutendo proprio della fine della storia amorosa tra i due, con violenza a subire atti sessuali, commesso in Cesenatico, in data anteriore e prossima al 20/07/2019 (capo 1), del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. per aver cagionato a NOME e all’amica di quest’ultima NOME, minore degli anni diciotto, lesioni personali, fatti commessi in Cesenatico, in data 07/08/2019 (capi 2 e 3), del reato di cui all’art. 635 cod. pen., per aver danneggiato la bicicletta in uso a COGNOMEXXXXX, fatto commesso in Cesenatico in data 07/08/2019 (capo 4).
Con sentenza dell’11 dicembre 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali, nonchØ inosservanza ed erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 609-bis cod. pen.
Ha lamentato la difesa la contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo della
credibilità intrinseca, nel ritenere il racconto della vittima attendibile perchØ dettagliato, nonostante il mancato ricordo della data della violenza sessuale subita, e nel giustificare ciò con una sorta di amnesia dissociativa, ma selettiva, nel senso che la vittima ricordava tutti i dettagli della violenza, tranne il giorno in cui la violenza stessa era avvenuta, quando invece le vittime di violenza, per proteggersi, rimuovono interamente l’accaduto. Sotto il profilo della credibilità estrinseca, poi, la difesa ha osservato che quanto raccontato dalla persona offesa alle amiche era privo di qualsiasi dettaglio, sia fattuale che temporale, oltre ad essere stato raccontato solo dopo il verificarsi degli episodi di lesioni personali del 07/08/2019.
Ha osservato ancora la difesa che la dinamica descritta dalla persona offesa era incompatibile con un atto di violenza sessuale e con la corporatura di imputato e vittima, quest’ultima piø alta e piø robusta del primo, tale da rendere detta dinamica fisicamente impossibile secondo la logica della natura; anche l’abbigliamento della donna non era compatibile con un momento in cui vi era tensione all’interno della coppia.
Ha dedotto, infine, la difesa che la violenza sessuale si era svolta come normalmente avvenivano i rapporti sessuali tra i due, vale a dire senza protezioni e con eiaculazione dell’uomo in bagno.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali, nonchØ inosservanza ed erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.
Ha lamentato la difesa la mancata applicazione dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., poichØ la libertà sessuale della vittima non era stata compressa in modo grave ed il danno arrecato, a livello psicologico, era stato limitato, non avendo la Corte di appello valutato l’assenza di minacce e di ingiurie, l’assenza di violenza con percosse, schiaffi o pugni, l’assenza di danni agli indumenti ed alle cose, le contenute modalità della violenza tali da non aver arrecato alcun dolore fisico alla vittima, l’assenza di eiaculazione nel rispetto della normalità dei rapporti usuali di quella coppia, l’assenza di postumi psicologici, con la conseguenza che il fatto che vi fosse stata penetrazione non poteva bastare ad escludere la sussistenza della circostanza attenuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, perchØ proposto fuori dai casi consentiti dallo scrutinio di legittimità.
1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum , discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del
01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, Ł stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo piø penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato Ł una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
1.3. Tanto premesso, le censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata sono manifestamente infondate, risultando la decisione esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
La Corte di appello, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, ha illustrato, senza vizi logici, l’attendibilità del narrato della persona offesa, ritenendo di condividere il giudizio di piena attendibilità formulato dal giudice di primo grado e sottolineando la compatibilità logica della successione degli eventi narrati, vale a dire la interruzione della relazione sentimentale e la mancata accettazione da parte dell’imputato, con condotte di rivalsa violenta nel tentativo di ripristinare il rapporto, offrendo così una plausibile ricostruzione delle varie fasi in cui si Ł articolata la vicenda delittuosa, senza che dalle dichiarazioni rese emergessero elementi di sospetto, spiegando infine non irragionevolmente che il mancato ricordo del giorno preciso della violenza era dovuto al subentro di meccanismi inconsapevoli di rimozione di una esperienza sgradevole che avevano prodotto una rimozione del ricordo del giorno preciso dell’accaduto, tuttavia collocato in querela nel 14 o 15 luglio (v. pag. 5 della sentenza di primo grado), quindi in un periodo circoscritto, da parte di chi, non avendo denunciato l’episodio immediatamente, aveva intenzione di dimenticarlo, per poi cambiare idea dopo la violenta aggressione subita il successivo 7 agosto.
L’argomentare dei giudici di merito Ł del tutto coerente ai principi affermati da questa
Corte, dovendosi anche rimarcare, quanto alla condotta di vita della persona offesa, messa in risalto nelle doglianze mosse con riferimento all’abbigliamento indossato e alle dinamiche sessuali della coppia, l’errore metodologico che risiede nella «idealizzazione della vittimamodello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi Ł chiamato a scrutinare il racconto della vittima» (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023, S., Rv. 284277). E’ stato affermato in proposito che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, F., Rv. 271124); allo stesso modo, Ł irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D.S., Rv. 282834).
I giudici di merito non hanno, dunque, omesso di esaminare le emergenze processali, correttamente valutando le dichiarazioni delle amiche come riscontri al narrato della persona offesa del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.: con deposizioni concordanti sul punto, costoro hanno sottolineato il comportamento possessivo, sopraffattivo e vessatorio tenuto dall’imputato nei confronti della persona offesa durante la breve relazione amorosa, tanto da costringere le ragazze ad incontrarsi tra loro all’insaputa del ricorrente, ed avendo COGNOMEXXXXX loro riferito il timore di interrompere la relazione, essendo stata schiaffeggiata piø volte dall’uomo, oltre ad aver subito una violenza sessuale, racconti che sottolineano i giudici di merito -, quanto alla personalità violenta del ricorrente, trovano conferma nel duplice episodio di lesioni personali commesso il 07/08/2019 ai danni di COGNOMEXXXXX e COGNOME, episodio riferito anche da COGNOMEXXXXXXX che vi aveva personalmente assistito.
Quanto alla diversa corporatura di imputato e parte offesa, ostativa – secondo il ricorrente – alla plausibilità della dinamica della violenza descritta dalla persona offesa, la censura Ł prospettata dalla difesa in modo del tutto generico e non autosufficiente, essendo riportata solo una frase riferita dalla donna ad altezza e corporatura dell’imputato. In proposito, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non Ł, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma Ł altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via AVV_NOTAIO ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. ¨ quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità, Ł infondato.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196) ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa – pienamente condivisa da questo Collegio – secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se la libertà sessuale della vittima – che Ł l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonchØ la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).
Ora, la tipologia dell’atto posto in essere va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei predetti parametri, non certo come l’elemento dirimente ai fini della decisione in ordine alla sussistenza o meno della invocata attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501), dal momento che, così come l’assenza di un rapporto sessuale ‘completo’ non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante (Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123), simmetricamente la presenza del rapporto sessuale completo non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità.
Tanto premesso, i giudici di merito hanno escluso la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., in ragione della gravità delle condotte, obiettivata dalla invasività degli atti sessuali imposti alla giovane NUMERO_CARTA, che aveva vissuto la violenza in maniera passiva e succube, sentenza di primo grado), l’elevata capacità a delinquere dell’imputato, desumibile anche definendo l’atto subito come un vero e proprio stupro, ma ponendo anche in rilievo, nel complesso motivazionale (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e pagina 10 della dalla pervicace reiterazione delle plurime condotte violente poste in essere ai danni delle giovani e ben piø deboli persone offese, una delle quali anche minorenne, interrotte solo per l’intervento di terzi.
Trattasi dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato su specifiche risultanze processuali, idoneo a illustrare l’itinerario concettuale esperito dai giudici di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, rispetto al quale le obiezioni difensive, concentrate sulla tipologia dell’atto posto in essere, sulle consuete modalità di svolgimento dell’atto sessuale e sulla mancanza di postumi traumatici, sono del tutto generiche.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente medesimo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.