Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A I. COGNOME , nato a Braila (Romania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di assise di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota di conclusioni scritte con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 il Tribunale di Ragusa, in rito abbreviato, ha condannato COGNOME NOME COGNOME pena di 16 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per l’omicidio di NOME COGNOME NOME COGNOME [, avvenuto in Vittoria il 14 aprile 2017, per l’occultamento del cadavere dello stesso, e per la calunnia commessa in danno di COGNOME NOME COGNOME che, in un verbale di interrogatorio, aveva accusato falsamente di essere l’autore dell’omicidio.
Con sentenza del 28 marzo 2023 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, l’omicidio era avvenuto in una campagna di Vittoria tra persone che lavoravano insieme ed era stato dovuto a motivi economici, in quanto NOME. era risentito con NOME per aver svolto del lavoro agricolo, per conto di questi, che non gli era stato ancora pagato. All’aggressione di NOME. in danno di NOME. aveva assistito un unico testimone, il minorenne NOME.
, che pure lavorava nei campi con le stesse persone, e che era scappato durante l’aggressione e non ne aveva visto l’esito. Dopo aver ucciso NOME ne aveva caricato il cadavere in auto e lo aveva occultato in una diversa campagna dove poi era stato rinvenuto.
Nel corso delle indagini NOME aveva ammesso di essere responsabile dell’occultamento del cadavere, ma aveva negato la partecipazione all’omicidio, sulla cui dinamica aveva sostenuto versioni contradditorie; in una di esse aveva accusato dell’omicidio altro lavoratore rumeno, che era risultato esservi estraneo.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore.
Con primo atto di ricorso del 4 settembre 2023 solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. e dell’alt 89, comma 3, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non permettono al difensore dell’assente di presentare impugnazioni senza specifico mandato ad impugnare, e senza la dichiarazione o elezione di domicilio, conferita successivamente alla sentenza impugnata.
Nel merito, con un unico motivo deduce vizio di motivazione del giudizio di responsabilità per l’omicidio in quanto la pronuncia di appello attribuisce un valore determinante alle dichiarazioni del minorenne COGNOME NOMECOGNOME che però era un testimone controverso, la cui deposizione non è stata valutata con canoni di neutralità e rigore; in particolare, la sentenza d’appello ritiene credibile NOMECOGNOME anzitutto perché la sera stessa dei fatti egli si recò con la madre dai Carabinieri per denunciare il fatto, ma il giudizio di credibilità non tiene conto della circostanza che NOME in quel momento poteva non avere conoscenza di cosa aveva nel frattempo dichiarato NOME o poteva non avere conoscenza del fatto che qualcuno lo avesse visto fuggire dai luoghi teatro del delitto; inoltre, la sentenza d’appello ritiene credibili NOME. ‘anche perché le sue dichiarazioni sono state corroborate dalle
ulteriori dichiarazioni di
RAGIONE_SOCIALE.
senza rendersi conto che si tratta di dichiarazioni che trovano la loro fonte nelle stesse dichiarazioni di NOME e che, in quanto tali, non le riscontrano; inoltre, la pronuncia d’appello non ha superato un rilievo formulato nei motivi di appello in cui si evidenziava che dalle conversazioni ambientali intercettate nella sala di attesa nella Stazione Carabinieri in cui erano stati convocati NOME ed i suoi
familiari emerge come la madre avesse tentato di imboccare il figlio sulle dichiarazioni da rendere, in particolare nei motivi di appello si evidenziava la risposta che NOMECOGNOMENOME dava a sua madre alla domanda “come l’ha ammazzato?”, cui il figlio rispondeva “non l’ho visto”, frase che in modo illogico i giudici di appello ritengono essere riferibile al non aver visto il caricamento del corpo della vittima all’autovettura mentre avrebbe dovuto essere logicamente intesa come riferita alla domanda che era stata rivolta al ragazzo, che era “come l’ha ammazzato?”; gli ulteriori elementi indiziari esistenti nei confronti dell’imputato, depurati dall testimonianza di NOME mancano dei requisiti di precisione e concordanza, atteso che l’imputato non ha mai negato di essere stato presente sul luogo dei fatti e di aver partecipato all’occultamento del cadavere.
Con secondo atto di ricorso dell’8 settembre 2023 il difensore deposita il mandato specifico ad impugnare contenente l’elezione di domicilio e reitera gli argomenti già proposti nell’atto di ricorso del 4 settembre.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota di conclusioni scritte il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Si premette che con il secondo atto di ricorso, con cui è stato depositato il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di secondo grado, è venuta meno la rilevanza nel presente giudizio della questione di costituzionalità che era stata sviluppata nel primo atto di ricorso.
Nel merito, l’unico motivo di ricorso è, come si diceva, infondato.
Esso attacca la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto credibile l’unico testimone oculare dell’omicidio, il minorenne COGNOME COGNOME.G.
Il ricorso deduce anzitutto che è illogico aver tratto conferma della credibilità delle dichiarazioni di NOME dal comportamento tenuto dallo stesso la sera dei fatti, quando questi si recò con la madre dai Carabinieri per denunciare ciò che aveva visto; il ricorso evidenzia, in particolare, che NOME potrebbe essersi recato dai Carabinieri perché preoccupato di essere stato visto allontanarsi dal luogo del fatto
A.I. o perchè preoccupato di essere stato raggiunto da dichiarazioni di
L’argomento è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, valorizzando a sostegno della credibilità del testimone la circostanza che le dichiarazioni accusatorie siano state rese nell’immediatezza dei fatti, quando ancora il dichiarante non aveva avuto il tempo di elaborare una versione difforme dalla realtà degli accadimenti, ha applicato un canone di valutazione della prova dichiarativa che ha trovato fin da tempo risalente l’avallo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 24/09/1976, dep. 1977, Spampinato, Rv. 135248: Per il principio della libertà della valutazione delle prove del tutto incensurabile è la sentenza del giudice di merito che spieghi le ragioni dell’attendibilita d’un teste, facendo riferimento all’immediatezza del fatto in cui furono rese le dichiarazioni e al riscontro di queste in altri elementi risultanti dagli atti del procedimento).
Il ricorso tenta di togliere rilevanza al comportamento tenuto da NOME dopo aver raccontato quanto accaduto alla famiglia, si era recato spontaneamente con la madre dai Carabinieri la sera stessa dei fatti, ipotizzando che egli possa averlo fatto non con lo scopo di far conoscere la verità, ma perché preoccupato di essere stato visto allontanarsi dal luogo del fatto o perchè preoccupato di essere stato raggiunto da dichiarazioni accusatorie di NOME ma in questo modo il motivo di ricorso introduce argomenti meramente congetturali, ed una mera congettura è, in quanto tale, inidonea a viziare il percorso logico di una decisione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
Il ricorso attacca la sentenza impugnata deducendo la illogicità di aver tratto conferma della credibilità delle dichiarazioni di NOME dalle dichiarazioni rese da RAGIONE_SOCIALE
, perché si tratterebbe di un riscontro circolare, atteso che gli stessi non erano presenti e sanno, in realtà, ciò che è stato dichiarato loro proprio da L.G.
L’argomento non è fondato.
Il ricorso applica, infatti, alle dichiarazioni d NOME la sistematica del riscontro esterno, che non deve essere circolare, a pena di autoreferenzialità dello stesso (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759), ma le dichiarazioni di NOME in quanto provenienti da mero testimone, per di più, testimone diverso dalla persona offesa, non abbisognano di riscontri esterni, in quanto, con riferimento ad esse, “il giudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza – avuto riguardo alla logicità coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente v (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo
(principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)” (Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018 , PC in proc. Giro, Rv. 272152).
COGNOME
Nel giudizio di attendibilità della testimonianza di
NOMECOGNOMENOMECOGNOME l, quindi, non illogicamente la pronuncia di appello ha utilizzato le dichiarazioni di
RAGIONE_SOCIALE l, atteso che esse consentono di apprezzare in essa la “assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali”, per riprendere gli argomenti usati nella massima appena citata. Le dichiarazioni delle fonti indirette, infatti, confermano la attendibilità del raccont effettuato in giudizio da NOME proprio perché dimostrano che lo stesso ha raccontato il fatto nello stesso modo anche fuori del processo e nell’immediatezza dei fatti.
Il ricorso attacca ancora la sentenza impugnata deducendo che la pronuncia di appello ha dato una interpretazione illogica alla conversazione ambientale intercettata nella sala di attesa nella Stazione Carabinieri in cui erano stati convocati NOME ed i suoi familiari, ed in particolare alla risposta che NOME aveva dato a sua madre alla domanda “come l’ha ammazzato?”, ovvero “non l’ho visto”, frase che in modo illogico i giudici di appello ritengono essere riferibile al non aver visto il caricamento del corpo della vittima all’autovettura mentre avrebbe dovuto essere inteso come riferito alla domanda che era stata rivolta, che era “come l’ha ammazzato?”.
L’argomento è infondato.
La caduta della parte della motivazione con cui la pronuncia di appello spiega la domanda e risposta cu cui si sofferma il ricorso (“come l’ha ammazzato?” “non l’ho visto”) non è comunque idonea a disarticolare l’impianto della motivazione della sentenza impugnata, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chel L.G. I ha sostenuto sempre di aver visto soltanto AI. colpire la vittima, ma non di aver visto morire quest’ultima, perché scappato durante l’aggressione. Quindi, la risposta rapida di NOME alla domanda della madre “come l’ha ammazzato?” è congruente con la circostanza che emerge anche da altri elementi probatori (ad es. le conversazioni con il fratello) di non aver visto che NOME aveva ammazzato il datore di lavoro, ma solo che questi lo aveva aggredito e colpito.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quan imposto dalla legge.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente