Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5876 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5876 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per il rito abbreviato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria di replica della difesa.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 23-6-2021, qualificati i fatti contest NOME ai capi a) e b) della rubrica ai sensi degli artt. 640 e 56,640 cod.pen., riduce la pena allo stesso inflitta ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed €600,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta credibilità soggett attendibilità intrinseca di NOME COGNOME sotto il profilo della insufficienza e manifesta ill della motivazione quanto alla circostanza della dimostrata prodigalità del predetto e della su inaffidabilità;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà della motivazion condanna penale rispetto alla contestuale negazione della provvisionale in relazione al danno
ingiusto patito;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al ravvisato nesso causale della tr essendovi una dissociazione tra il destinatario della condotta ingannatrice (NOME COGNOME) ed il titolare del denaro (NOME COGNOME);
difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. mancando la motivazione circa titolarità de denaro e l’esistenza di un legittimo potere gestorio in capo a NOME COGNOME;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostan
violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche ed alla negazione della sospension condizionale basata su un insussistente precedente di condanna riferibile a soggetto diverso;
contraddittorietà della motivazione quanto agli aumenti per continuazione in relazione a quanto disposto per il reato di cui al capo b) in misura proporzionalmente assai superiore agli aumen per continuazione interna;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della diminuen per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso ad eccezione dell’ultimo devono essere dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili.
Ed invero, in relazione alle prime due doglianze mosse in relazione alla attendibilità del vittima, va ricordato come sia stato affermato che le regole dettate dall’art. 192, comma terz cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esser legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso es più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 – 01). Peraltro si è anche ritenuto, con specifico riguardo alla deduzione di vizi del giudizio di attendibilità in sede di ricor cassazione, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della pers offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo c motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priv una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 – 01).
Nel caso in esame il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della vittima NOME COGNOME appare essere stato esattamente compiuto con doppia valutazione conforme dai giudici di merito che hanno anche segnalato i plurimi elementi di riscontro ricavabili dalle modalità incasso dei titoli e dalle dichiarazioni del padre NOME COGNOME. In particolare, la co appello, si è ampiamente dilungata sul tema descrivendo i plurimi elementi alle pagine 11-12 della motivazione con valutazioni del tutto esenti dalle lamentate censure.
Né sussiste alcun insanabile contrasto con le statuizioni civili, come dedotto con il secon motivo, ben potendo il giudice nell’ambito della propria discrezionalità ricostruire l’epi delittuoso negando però la possibilità di individuare una somma a titolo di provvisionale ragione della non precisa individuazione del danno comunque arrecato e rimettendo le parti al giudice civile per le definitive statuizioni sul punto senza che tale statuizione costituisca un di contraddizione con l’accertamento di responsabilità.
Anche il terzo ed il quarto motivo appaiono manifestamente infondati; invero nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è stato ripetutamente affermata la possibilità dell distinzione soggettiva tra soggetto tratto in inganno e titolare del patrimonio danneggiato sen che venga meno la possibilità di configurare il delitto; in particolare si è stabilito che il truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passiv del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che su nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/ Rv. 257495 – 01). Più recentemente si è ancora affermato che ai fini della configurabilità d delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e la persona subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffato truffato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto ed il danno (Se 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304 – 01). Ne consegue affermare che non è in alcun modo decisivo assumere che parte del denaro consegnato al COGNOME provenisse dal patrimonio del padre del soggetto truffato NOME COGNOME per escludere la ritenuta ipotesi delittuosa.
3. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo propongono doglianze non deducibili nella fase d legittimità. Ed invero il giudice di secondo grado ha collegato la determinazione della pena base la negazione della prevalenza delle attenuanti generiche e la fissazione degli aumenti per continuazione non soltanto all’errato precedente bensì, soprattutto, alle modalità della condot e cioè a plurimi aspetti del fatto indicativi di una particolare intensità del dolo. Pertanto rispettato il canone secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezion del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01).
Fondato è invece l’ultimo motivo; ed invero la corte di appello nella determinazione dell pena ha omesso di operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.
Tale statuizione, avendo comportato la prosecuzione .del rapporto processuale anche nella pendenza del presente giudizio di legittimità, ha determinato l’estinzione per prescrizione fatti commessi anteriormente il 6 maggio 2016, (pure calcolata la sospensione COVID) e precisamente di quelli consumati ad ottobre 2015 e ad aprile 2016, con conseguente eliminazione delle relative pene stabilita per il capo a) quale aumento per continuazione. E poiché la pena per il reato base risulta, a pagina 13 della impugnata sentenza, stabilita proprio pe primo episodio di truffa ne consegue che a seguito della declaratoria di prescrizione di tale fa ed in assenza di precise indicazioni ricavabili dalla pronuncia impugnata, sarà onere del giudic di rinvio individuare la nuova pena base da aumentare per i fatti commessi in continuazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) in relazion agli episodi commessi ad ottobre 2015 ed aprile 2016 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la rideterminazione della pena; dichiar inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità in relazio rimanenti reati di cui al capo a) e al capo b).
Roma, 10 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.