Credibilità Persona Offesa: Quando la sua Parola Basta per la Condanna
Nel processo penale, la testimonianza della vittima assume un ruolo centrale, specialmente in reati come l’estorsione dove spesso non ci sono altri testimoni diretti. La questione della credibilità della persona offesa è quindi un tema delicato e fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28826/2024) ha ribadito principi consolidati su come questa credibilità debba essere valutata e quali siano i limiti per contestarla in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di appello si basava sulla presunta erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute decisive per la sua condanna. Secondo la difesa, tali dichiarazioni non erano sufficientemente solide per fondare un giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato una mera “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele sui fatti, sperando in un terzo esame del merito, che non è consentito in Cassazione.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel valutare le prove.
Le Motivazioni: Il Principio sulla Credibilità della Persona Offesa
Il cuore dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un principio cardine del nostro sistema processuale penale. La valutazione della credibilità della persona offesa è una “questione di fatto” che spetta esclusivamente al giudice di merito. Questo perché il giudice di primo e secondo grado ha la possibilità di esaminare direttamente le prove e i testimoni, percependo sfumature che non possono emergere dalla semplice lettura degli atti.
La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che il ragionamento seguito nella sentenza sia logico, coerente e non contraddittorio. Solo in presenza di “manifeste contraddizioni” o illogicità evidenti, la Cassazione può annullare la decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni precise e dettagliate sull’attendibilità della vittima, supportate anche da altre testimonianze, rendendo la sua motivazione incensurabile.
Inoltre, viene richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, a differenza di quanto previsto per le dichiarazioni di un coimputato, la testimonianza della vittima non necessita obbligatoriamente di riscontri esterni per fondare una condanna. È sufficiente che il giudice compia un rigoroso controllo sulla sua credibilità soggettiva ed oggettiva, assicurandosi che non vi siano elementi che ne facciano dubitare l’obiettività.
Le Motivazioni: Estorsione e non Semplice Minaccia
Infine, i giudici hanno confermato che la condotta rientrava correttamente nel reato di estorsione e non in quello meno grave di minaccia. L’elemento discriminante è stato il “danno patrimoniale” subito dalla persona offesa, che costituisce un elemento essenziale del delitto di estorsione, correttamente identificato dai giudici di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, ribadisce la solidità della testimonianza della vittima nel processo penale, a patto che superi un vaglio severo di attendibilità da parte del giudice. In secondo luogo, essa funge da monito contro i ricorsi in Cassazione pretestuosi, che mirano a ottenere un nuovo giudizio sui fatti piuttosto che a denunciare reali violazioni di legge. Per i professionisti del diritto, ciò sottolinea la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, che attacchino la logicità della motivazione e non si limitino a riproporre doglianze già esaminate e respinte.
La testimonianza della sola persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la Corte. La testimonianza della persona offesa può essere sufficiente per una condanna, a condizione che il giudice ne abbia valutato rigorosamente la credibilità soggettiva (la persona) e oggettiva (il racconto), accertando l’assenza di elementi che ne minino l’obiettività. Non sono necessari riscontri esterni come per le dichiarazioni di un coimputato.
È possibile contestare la credibilità della vittima in un ricorso per Cassazione?
No, di regola. La valutazione della credibilità è una questione di fatto riservata ai giudici di merito (primo grado e appello). In Cassazione, che è una sede di legittimità, non si possono riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Si può contestare la motivazione solo se è palesemente illogica o contraddittoria, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere critiche specifiche alla logicità della sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso, definito “pedissequa reiterazione”, non può essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., si sostanzi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito con precise argomentazioni sull’attendibilità della persona offesa e sugli elementi a conferma della stessa, quali quelli desunti da varie deposizioni testimoniali, obliterate dal ricorrente;
osservato che la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALEArte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489);
ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza assente nel caso di specie;
considerato che la Corte ha correttamente escluso la configurabilità del solo reato di minaccia, in presenza del danno patrimoniale patito dalla persona offesa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.