Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAPALBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica o contraddittoria quanto all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la considerevole durata del processo, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, nel motivare il diniego di tali attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o rilevanti (si veda pag. 11 della sentenza impugnata ove il giudice adito ha escluso la concessione delle attenuanti generiche in mancanza di significative emergenze processuali da valorizzare in senso positivo );
atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme, in relazione all’art. 192. comma 2 e comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto le regole dettate dalla predetta disposizione di legge non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
rilevato che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, COGNOME, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01)
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali ritenere pienamente attendibile il teste COGNOME (si vedano, in particolare, pagg. 9-10 della sentenza impugnata ove la ricapitolazione dei fatti compiuta da costui viene ritenuta sufficientemente dettagliata, intrinsecamente coerente e confermata da riscontri fattuali e logici) sicché la censura si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.