Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del novembre 2022 che, previa riduzione della somma liquidata a titolo di provvisionale in cont risarcimento, ha confermato l’affermazione di reità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 61 n. commi 1 e 4 e 582 cod. pen., in Monterenzio il 15 luglio 2015, in danno della parte civile NOME, come sancita dalla sentenza di primo grado;
ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grad concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispett decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per forma un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2′ n.37925 del 12/6/19, COGNOME.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro);
rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice de gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dal decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogi della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamen della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capa esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); in proposito, mette conto aggiungere che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione; il giu rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità d assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al contro legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368);
ritenuto dunque che il primo motivo di ricorso, che si duole di una carenza di Motivazione, anche sott forma di travisamento della prova, in relazione al giudizio di credibilità della persona offesa e valutazione delle emergenze probatorie, costituisca mera reiterazione delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata – e si riveli comunque manifestamente infondato, atteso che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idone motivazione, della affidabilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo ra che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte l
dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civi essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) e in ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiar della persona offesa non si deve tradurre nell’individuazione di prove dotate di autonoma efficaci dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime; che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, integrandosi con quella di primo grado, ha ripercorso, con argomentazioni non illogiche e anzi persuasive, il giudizio di credibilità della persona offesa dal reato elementi di convalida esterna, individuabili, a titolo esemplificativo, nel certificato medico delle (compatibile con la di lei esposizione della vicenda), nella deposizione del figlio maggiore di lei, medesime dichiarazioni dell’imputato (pag. 4 sentenza di appello), che ha ammesso di essere entrato nelle pertinenze dell’abitazione della vittima senza espressa autorizzazione e, ancora, nel argomentazioni del doppio grado di giudizio quanto all’inattendibilità del collega di costui, COGNOME (pag e 5 sentenza di secondo grado), che, del resto, nella sua incertezza (“sarà scivolata, sarà caduta, non lo so come ha fatto a cadere…”), non ha neppure assistito alla scena nella sua interezza; si tratta evidentemente di elementi che, proprio per la valenza processuale del riscontro oggettivo, propagano la propria forza confermativa all’intera narrazione della parte civile;
che, in definitiva, non è dato cogliere profilo di illogicità o un vizio di contraddittorietà processu prevalenza accordata ai contributi offerti dalla parte civile, dai citati indici di convalida estrinseca documentazione sanitaria rispetto alla versione propugnata dal prevenuto, e tantomeno nel giudizio di inverosimiglianza di una tesi orientata nel complesso a prospettare la formulazione di false accuse rilievo penale, finalizzate ad ottenere indebitamente una somma di denaro a titolo risarcitorio;
osservato che il secondo motivo si rivela vieppiù generico, assertivo e manifestamente infondato, poiché si limita a contestare la liquidazione equitativa del risarcimento del danno accordato alla parte ci estremamente contenuta e, peraltro, assistita da motivazione ponderata ed equilibrata (pag.5 sentenza impugnata);
rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo non può rilevare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 1.7/12/2015, COGNOME; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, COGNOME; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME);
ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di i nammissibilità del conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2023