Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20458 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20458 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 09/09/1984
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell’imputato per i delitti di lesio personale e minaccia grave;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di minaccia grave – n consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto c risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattes dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offes manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da ido motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca d racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello c vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012 Bell’Arte, Rv. 253214 – 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestament infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione con cui la Corte di mer sottolinea, in particolare, come le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato riscon sia nella documentazione sanitaria che nei rilievi fotografici effettuati (pag. 4 della sen impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza – non è consentito in sede di legittimi ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorre sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluz dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che contesta il difetto di motivazione in rela al trattamento sanzionatorio anche con riguardo all’aumento disposto per il riconoscimento della continuazione – è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra ne
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl
132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in part
pag. 4-5 della sentenza impugnata). Con riguardo all’obbligo di calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/202
COGNOME, Rv. 282269) si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto è correlat all’entità degli aumenti e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispett
rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un
materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato implicitamente assolto (si veda, i particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in
particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del benef argomentazioni logiche e ineccepibili (la gravità della condotta desumibile dall’entità delle le
riportate dalla persona offesa, il contesto nel quale essa è stata posta in essere, l’assenza di successivo comportamento processuale indicativo di resipiscenza o volontà riparatoria) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo u giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, l valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esam l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presi ente