Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44855 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44855 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 20/04/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 aprile 2023 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione continuata, con le aggravanti previste dall’art. 416-bis.1 del codice penale.
Secondo la tesi accusatoria, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano tentato di costringere l’imprenditore NOME COGNOME a consegnare loro indebitamente una somma di denaro e a svolgere gratuitamente lavori edili di scavo presso l’abitazione del primo.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in ragione di due motivi.
2.1. Violazione di legge (art. 292 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione all’omesso rilievo della mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. nell’ordinanza genetica.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto, seguendo un orientamento della giurisprudenza di legittimità contrastato da alcune recenti pronunce della Suprema Corte, che il principio di autonoma valutazione non sarebbe applicabile nel caso di ordinanze emesse in seconda battuta, a seguito di caducazione del primo provvedimento del giudice per vizi formali o, come nel caso di specie, per incompetenza.
E’ stato così ritenuto sufficiente il mero richiamo alla prima ordinanza, seguìto da laconiche affermazioni, con le quali non ci si è confrontati con le censure espresse nella memoria difensiva in ordine al tema della credibilità del narrato della persona offesa e alla qualificazione giuridica dei fatti
2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e vizio della motivazione, illogica là dove ha travisato le dichiarazioni della persona offesa nonché mancante per la omessa risposta alle doglianze difensive proposte con le note depositate in udienza.
La difesa aveva evidenziato la errata valutazione da parte del G.i.p. dei presunti riscontri alle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME (in ipotesi costituiti dai tabulati telefonici, dai posizionamenti delle utenze della stessa e del coindagato NOME COGNOME, dalle dichiarazioni del teste COGNOME, dagli esiti dell’ispezione del cellulare della vittima) nonché la illogicità della ricostruzione i fatto di COGNOME in relazione ai tre segmenti estorsivi che vengono contestati a COGNOME.
Ai vari profili di illogicità rimarcati in sede di riesame il Tribunale ha oppost una generica prognosi di precisione, coerenza e affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, obliterando le denunciate anomalie, in contrasto con i dati di natura oggettiva, e facendo gravare sulla difesa la mancata dimostrazione di un intento calunnioso da parte di NOME.
Con motivazione apparente, poi, il Tribunale ha risposto alla deduzione difensiva con la quale si era sostenuta la inidoneità degli atti ai fini del integrazione del tentativo punibile del delitto ex art. 629 cod. pen., in quanto la
richiesta estorsiva era collegata a lavori futuri e in quel momento incerti, non essendo quindi identificabile un profitto concretamente quantificabile con correlativo danno per la vittima. Tuttalpiù sarebbe ravvisabile una ipotesi di desistenza volontaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti.
Il primo motivo è privo di fondamento in quanto risulta costante l’orientamento di questa Corte, richiamato nell’ordinanza impugnata, secondo il quale, in tema di motivazione per relationem e di autonoma valutazione, occorre distinguere i rapporti “verticali” tra pubblico ministero e giudice da quelli di tip paritario, quando il provvedimento del giudice faccia séguito non già ad una richiesta dell’accusa ma ad una prima ordinanza di altro giudice.
In particolare, con riferimento al caso di specie, si è osservato che l’art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo, sempre che tale rinvio risulti consapevole e consenta al destinatario del provvedimento di controllare l’iter logico e giuridico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione adottata.
Non è precluso, dunque, al giudice competente di «motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero e ciò sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero» (così Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 274779-01; in precedenza, in senso conforme, v. Sez. 2, n. 11640 del 02/02/2016, COGNOME, Rv 266557-01; Sez. 3, n. 20568 del 29/01/2015, Verdone Rv. 263744-01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, COGNOME, Rv. 262576-01; Sez. 3, n. 16034 del 10/02/2011, COGNOME., Rv. 250299-01).
Nel caso di specie, peraltro, anche il secondo giudice ha espresso una sia pur sintetica motivazione, dalla quale risulta – come affermato dal Tribunale –
che egli ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione, in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).
Difettavano, dunque, i presupposti per l’annullamento dell’ordinanza del G.i.p., invocato dalla difesa in ragione di quanto previsto dall’art. 309, comma 9, del codice di rito.
Con il secondo motivo si sono proposte doglianze non consentite in questa sede, oltre che manifestamente infondate.
3.1. Va ricordato, in primo luogo, che in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione ampia e puntuale sugli aspetti decisivi, valutando specificamente le argomentazioni difensive, dovendosi poi considerare implicitamente disattese quelle che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Il Tribunale, in particolare, ha correttamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489).
Va ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni»
(così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza assente nel caso di specie.
Nell’ordinanza la credibilità di NOME COGNOME e l’attendibilità delle sue accuse sono state valutate sulla base non già del solo rilievo dell’assenza di intenti calunniosi, bensì in ragione di una serie di elementi specificamente indicati (pagg. 10-14).
Le dichiarazioni rese in denuncia, riportate nel corpo del provvedimento, sono state ritenute precise, dettagliate, logiche e coerenti nonché avvalorate da una serie di elementi: l’esito dell’ispezione del cellulare della vittima, attestanti l chiamate ricevute da NOME; l’effettivo svolgimento di lavori edili presso l’abitazione di NOME nel novembre 2022; la presenza dei tre cantieri con le opere in corso da parte dell’impresa di COGNOME, che comprendevano anche la ristrutturazione di villette; le dichiarazioni rese a s.i.t. dal sindaco di Casalnuovo, amico della persona offesa, alla quale egli aveva consigliato di denunciare le richieste estorsive; le risultanze dei tabulati telefonici che hanno confermato gli spostamenti di COGNOME e degli indagati nelle date degli incontri come riferiti dal primo; la disponibilità da parte del ricorrente di una vettura blindata di grossa cilindrata, come riferito dalla vittima quando ha evocato l’incontro con NOME avvenuto il 15 settembre 2022; la coincidenza fra quanto affermato da COGNOME circa il modus operandi dei due indagati e quanto riferito da vari collaboratori di giustizia in ordine alla personalità estremamente pericolosa e violenta di COGNOME e ai suoi stretti legami con NOME nonché all’appartenenza di entrambi al clan RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha preso atto delle argomentazioni svolte dal Tribunale, ma ha poi offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, in contrasto con i principi in precedenza richiamati.
Il Tribunale non è incorso in alcuna illogicità né ha travisato le dichiarazioni della persona offesa, dovendosi a questo proposito ribadire che, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255087).
3.2. E’ priva di ogni fondamento, infine, la doglianza relativa alla inidoneità degli atti compiuti.
Il profitto perseguito era legato a eventi ben determinati e tutt’altro che incerti, anche se futuri (il completamento dei lavori di ristrutturazione delle villette e l’esecuzione dei lavori presso l’abitazione del ricorrente), circostanza non ostativa alla configurabilità del delitto contestato (Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275613-01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, NOME, Rv. 270209-01; Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303-01; Sez. 2, n. 36906 del 27/09/2011, Traverso, Rv. 251149-01).
Non è ipotizzabile alcuna forma di desistenza, considerato che essa presuppone, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., che la scelta sia volontaria, vale a dire non imposta da circostanze esterne, quale, ad esempio, la resistenza o la denuncia della vittima (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272535; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canadè, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, COGNOME, Rv. 255919).
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la desistenza volontaria, nei reati di danno a forma libera quale l’estorsione, può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, COGNOME, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, COGNOME, Rv. 264226).
4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, per provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 11 ottobre 2023.