Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44224 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44224 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 24 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME emessa dal g.i.p. del Tribunale di Lecco in relazione ai reati di tentato omicidio e di porto illegale in luogo pubblico di un fucile commessi in Bulciago il 19 febbraio 2023.
La misura non è stata eseguita perché NOME si è sottratto alle ricerche, ed il 5 maggio 2023 è stato emesso relativo decreto di lat(tanza.
Nella ordinanza il Tribunale del riesame rileva che le dichiarazioni della vittima NOME presenti in atti non devono essere valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., perché in nessuno degli esami cui la stessa è stata sottoposta sono emersi elementi di reato a suo carico; la mera affermazione di essersi recata sul luogo dell’incontro per acquistare stupefacente non è ammissione circa l’esistenza del reato; gli ulteriori elementi emersi a seguito degli approfondimenti investigativi sono comunque successivi alla data delle dichiarazioni, atteso che i primi esiti dell’esame della copia forense del telefono di NOME sono contenuti nell’annotazione del 6 marzo 2023 e le audizioni in atti sono del 21 febbraio, 24 febbraio, 27 febbraio; solo in data successiva (7 marzo, 13 marzo) sono stati sentiti soggetti che hanno riferito di essersi rivolti ad NOME per l’acquisto di stupefacente; in ogni caso, l’esistenza di ragioni di collegamento o connessione tra i fatti oggetto di questo procedimento ed i reati eventualmente attribuibili ad NOME è meramente ipotetica ed evanescente, non vi è quindi alcuna ragione di ritenere l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o l’inattendibilità d persona offesa NOME.
Nel merito, l’ordinanza rilevava che NOME aveva sostenuto di essersi incontrato nel pomeriggio del 19 febbraio con delle persone da cui voleva acquistare stupefacente, si trattava di persone che conosceva. Sul luogo dell’incontro queste persone sono scese da una BMW e da una Jeep, ha riconosciuto in fotografia una di queste persone nel ricorrente NOME, ne ha indicato le utenze cellulari, ha sostenuto che le persone con cui si è incontrato hanno colpito con un machete la sua autovettura Toyota sul parabrezza, ha riferito di essere scappato in auto e di non ricordare nulla di ciò che è avvenuto in seguito, che è comunque documentato dai certificati medici (COGNOME risulta essere stato colpito da colpo di arma da fuoco alle spalle, con proiettile estratto dalla mandibola, in prossimità della carotide).
Il Tribunale rileva che le dichiarazioni di NOME devono ritenersi attendibili, in quanto raccolte a pochissima distanza dei fatti mentre la vittima era ancora ricoverata in ospedale senza che avesse avuto modo di avere contatti con soggetti risultati coinvolti nella vicenda, che la stessa è stata sentita più volte, che il nucle essenziale del racconto è rimasto sempre immutato, che vi sono riscontri a ciò che NOME ha dichiarato in quanto il sistema pubblico di rilevazione delle targhe ha attestato la presenza nella zona, in orari compatibili con l’incontro, di un’autovettura BMW di tipo familiare e di un’autovettura Jeep che viaggiavano insieme, i rilievi sull’autovettura Toyota della vittima hanno consentito di verificare una traiettoria di tiro del proiettile esploso alle spalle ed ha trovato riscontro l circostanza che il parabrezza della autovettura fosse stato colpito da un machete, in quanto sono stati rilevati danni effettivamente sul parabrezza, è accertata
inoltre la presenza la pregressa conoscenza della vittima con i fratelli NOME. In conclusione, sussisterebbe a carico del ricorrente una qualificata probabilità di colpevolezza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l’identificazione del ricorrente come autore del reato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa NOME, si tratta di persona offesa priva di credibilità intrinseca, che è stata reticente circa i movente del tentato omicidio, reticenza che inficia radicalmente il giudizio sulla sua attendibilità; si tratta di una persona che avrebbe dovuto essere sentita come potenziale indagata di reato collegato, e le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate alla stregua della regola di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; è, d’altronde, noto che la vittima fosse inserita nel circuito criminale dello spaccio di stupefacenti; la motivazione del Tribunale del riesame è illogica perché individua come riscontri alle dichiarazioni della vittima circostanze relative allo svolgimento del fatto in sé ma non individualizzanti nei confronti del ricorrente; gli elementi di riscontro, infatti, riescono a dimostrare soltanto la comune appartenenza di ricorrente e vittima al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma non la partecipazione del ricorrente a un attentato nei confronti della vittima.
La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Si premette che il ricorso è ammissibile, in quanto, pur se il 29 maggio 2023 la cancelleria del Tribunale ha consegNOME copia della ordinanza alla AVV_NOTAIO, delegata dall’AVV_NOTAIO, poi il 31 maggio 2023 è stato notificato al difensore, per conto dell’indagato, l’avviso di deposito dell’ordinanza.
Rispetto a tale ultimo atto di notifica (Sez. 5, Sentenza n. 47556 del 02/10/2008, Curea, Rv. 242320: nel caso in cui la notificazione del provvedimento
cautelare sia avvenuta in tempi diversi per l’imputato e per il suo difensore, il termine per proporre richiesta di riesame decorre per entrambi dalla data dell’ultima notificazione. Nel caso di specie, il provvedimento era stato notificato al difensore d’ufficio dell’imputato latitante, mentre era stata omessa la notificazione ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen.; la RAGIONE_SOCIALE. ha individuato la decorrenza del termine per la richiesta di riesame nella notificazione al latitante eseguita dopo la cattura e non in quello della successiva notificazione dell’avviso di deposito ex art. 293 cod. proc. pen. al difensore di fiducia dallo stesso nomiNOME) il ricorso, che è stato depositato il 9 giugno 2023 ore 11.18 via pec, è da ritenere tempestivo.
2. Nel merito, esso è infondato.
Nell’unico motivo il ricorso deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l’identificazione del ricorrente come autore del reato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa NOME, che in principalità avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ed, in subordine, provengono da persona comunque inattendibile.
Nessuno di questi due argomenti, peraltro, è fondato.
2.1. Con riferimento al primo, va osservato che non presenta profili di illogicità la motivazione della ordinanza del Tribunale del riesame che, nell’affrontare questa deduzione difensiva, ha osservato che “nessuno specifico addebito a carico della persona offesa in ordine alla commissione di specifici reati in materia di stupefacenti, connessi o anche solo collegati a quelli per cui si procede, poteva essere formulato in data antecedente a quella dell’audizione del 21 febbraio 2023, 24 febbraio 2023, 27 febbraio 2023” “a tale riguardo basti considerare sotto il profilo temporale che solo in epoca successiva alle audizioni sono stati ad esempio estrapolati compiutamente i contenuti dei telefoni cellulari in uso alla persona offesa; una prima annotazione sulla presenza di sms verosimilmente riconducibili all’utilizzo dell’utenza 328TARGA_VEICOLO in attività di spaccio è datata 27 febbraio 2023; i primi esiti sull’esame della copia forense dell’Iphone sono contenuti nell’annotazione del 6 marzo 2023; solo in epoca successiva alle audizioni sono stati sentiti soggetti che hanno riferito di essersi rivolti all’utenza ritenuta in uso alla persona offesa per l’acquisto di stupefacenti (verbali 7 marzo 2023, 13 marzo 2023)”.
Il ricorso attacca questo passaggio logico dell’ordinanza impugnata rilevando che il 30 maggio 2023 / nel corso dell’incidente probatorio con cui è stata risentita la persona offesa / il g.i.p. ha ritenuto di dare gli avvisi previsti per l’imputato di procedimento connesso, ma, posto che il g.RAGIONE_SOCIALE.p. prende la decisione sulla base delle
evidenze probatorie di cui dispone alla data del 30 maggio 2023, la circostanza non è decisiva a viziare il percorso logico della ordinanza impugnata (peraltro, antecedente, perchè emessa il 24 maggio 2023), perché ciò che avrebbe dovuto essere dedotto non è che al 30 maggio sussistessero indizi di reità, ma che indizi non equivoci di reità sussistessero alle date del 21 febbraio 2023, 24 febbraio 2023, 27 febbraio 2023 (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243417: la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante).
Il ricorso attacca questo passaggio logico dell’ordinanza impugnata deducendo anche che la circostanza che NOME fosse inserito nel circuito criminale dello spaccio di stupefacenti è un dato che emerge dagli atti delle indagini trasmesse dal pubblico ministero a corredo della richiesta di misura cautelare, ma si tratta di deduzione, oltre che estremamente generica, priva del requisito dell’autosufficienza dei motivi di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, COGNOME, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, COGNOME, rv. 256723).
Non essendo riuscito il ricorso a disarticolare l’impianto della ordinanza impugnata in punto di necessità di sentire la vittima come soggetto indagato di procedimento connesso, diventano inconferenti gli argomenti proposti in ricorso, in cui si evidenzia l’inesistenza di riscontri individualizzanti nei confronti d ricorrente alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME.
2.2. Il ricorso attacca il percorso logico della ordinanza impugnata anche sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa dal reato sono inattendibili.
L’ordinanza impugnata esprime un giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, evidenziando che le dichiarazioni della stessa sono state raccolte a pochissima distanza dai fatti mentre la vittima era ancora ricoverata in ospedale e senza che avesse avuto modo di avere contatti personali con soggetti coinvolti negli eventi, la prima audizione è avvenuta solo due giorni dopo l’agguato, la narrazione è stata precisa e circostanziata con riferimenti temporali e di contesto, il nucleo essenziale del racconto è rimasto sempre immutato e trova riscontro nel sistema di rilevazione delle targhe che ha attestato la presenza in zona in orari compatibili con l’agguato di un’autovettura BMW e di
un’autovettura Jeep, nei rilievi sull’autovettura della vittima, è inoltre un dato riscontrato la pregressa conoscenza della vittima con i fratelli NOME.
Il ricorso attacca il giudizio di credibilità della vittima, ma non prende posizione sulla motivazione della ordinanza impugnata e si limita ad affermare in modo assertivo che la persona offesa incorre in contraddizioni e reticenze significative, e sotto questo profilo difetta di specificità, perché avrebbe dovuto confrontarsi con l’articolata motivazione della ordinanza impugnata.
Il ricorso attacca il giudizio di credibilità della vittima sostenendo anche che le dichiarazioni della stessa sono caratterizzate da gravissima reticenza anche con riferimento al movente, ma in realtà l’ordinanza impugnata aveva preso posizione anche su taletpetto fevidenziando in senso favorevole al giudizio di credibilità che la persona offesa aveva ammesso anche una circostanza a sé sfavorevole, quale l’essersi recato sul luogo dell’incontro per comprare dello stupefacente, ed anche in tal caso il ricorso difetta di specificità, perché non spiega perché questa considerazione del Tribunale debba essere ritenuta illogica.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.