Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5736 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME. Z.
nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 12 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME COGNOME il 21 dicembre 2016 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per la commissione il 25 ed il maggio 2010 in danno di COGNOME NOME COGNOME dei reati ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per il mancato rispetto dei termini dilatori ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per la tardiva notifica del decreto di fissazione di udienza presso la Corte di appello nei confronti dell’imputato.
Rileva il ricorrente che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al ricorrente il 13 aprile 2022, per l’udienza del 26 aprile 2022, quindi senza il rispetto dei termini a comparire.
La Corte di appello non avrebbe notificato all’imputato il differimento di tale udienza a quella del 12 luglio 2022; la notifica sarebbe stata effettuata solo al difensore, senza procedere a rinnovare la citazione dell’imputato; si eccepisce, pertanto, la nullità assoluta della sentenza di appello perché omessa la notificazione del decreto di citazione all’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe, da un lato, omesso il compiuto esame delle testimonianze rese alle udienze del 28 settembre 2015 e del 13 aprile 2016; dall’altro, ritenuto che i testi dell’accusa, la persona offesa ed il marito, siano credibili mentre quelli della difesa, la moglie della ricorrente e la baby-NOME, siano inattendibili.
Il vizio della motivazione riguarderebbe:
la ritenuta corretta valutazione, da parte del Tribunale, della credibilità della vittima e l’attendibilità delle sue dichiarazioni, preso atto dell’esistenza di precisi elementi di riscontro, senza un esame approfondito dei motivi di appello e delle dichiarazioni della persona offesa, che sarebbe piena di dubbi ed incertezze, indicate a pag. 7-10 del ricorso;
la parte sulla scelta dell’imputato, legittima, di affidare alla moglie la ricostruzione alternativa del fatto;
la valutazione sulla presenza, nella ricostruzione alternativa prospettata dalla moglie del ricorrente, di margini di incertezza e sull’essere stata, tale ricostruzione
alternativa, smentita dalla deposizione del marito della vittima, che l’aveva soccorsa dopo ì fatti accaduti il 26 maggio 2010.
La Corte territoriale non avrebbe valutato che la persona offesa prima dei fatti aveva avuto un litigio con COGNOME NOME COGNOME ed era stata licenziata; tale episodio sarebbe stato confermato dalla testimonianza della nuova baby-NOME; che dalla deposizione del teste della difesa sarebbe emerso che la persona offesa dal 24 maggio 2010 non era più presente nell’abitazione dell’imputato.
Il vizio della motivazione riguarderebbe anche l’aver ritenuto:
l’inattendibilità della moglie dell’imputato per la mancata denuncia del tentativo di furto narrato in dibattimento;
l’attendibilità della persona offesa per avere mostrato senso del pudore e timidezza nel descrivere i toccamenti subiti;
l’insussistenza dell’intento calunniatorio perché «… non avrebbe avuto alcun senso inventare di sana pianta il lavoro di commessa, la sua presenza nel negozio (che avrebbe potuto essere facilmente smentita con testimoni estranei al nucleo familiare dell’imputato)»;
che le dichiarazioni della moglie dell’imputato presentavano ampi margini di incertezza, quanto alle difficoltà di trovare una nuova baby-NOME con tanta facilità e velocità e sul giudizio espresso di irrilevanza sulla presenza o meno presso l’abitazione dell’imputato della bimba più piccola.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il difetto di motivazione per il travisamento del fatto per avere la Corte di appello ritenuto che l’assunzione della nuova baby-
NOME sarebbe avvenuta lo stesso giorno del litigio tra la C. e NOME t
quando, in realtà, dalla testimonianza resa da quest’ultima e dalla signora omissis emergerebbe il litigio sarebbe avvenuto prima del 24 maggio 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 – 01).
1.2. Risulta dagli atti che all’udienza cartolare del 26 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha preso atto della tardiva citazione dell’imputato; ha, in
sostanza, rilevato che si era verificata la nullità a regime intermedio ed ha fissato la nuova udienza al 12 luglio 2022.
La Corte territoriale ha disposto, esplicitamente, di notificare il differimento dell’udienza al solo difensore, che non era presente trattandosi di udienza cartolare.
1.3. Orbene, poiché non era presente il difensore all’udienza cartolare in cui la Corte territoriale ha rilevato che la citazione dell’imputato era avvenuta tardivamente, la Corte di appello, ai sensi dell’art. 420, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’avviso all’imputato della nuova data di udienza – anche mediante la notifica all’imputato del verbale di udienza con cui si stabiliva la nuova data del processo – non potendo ritenersi che l’imputato fosse rappresentato dal difensore assente.
1.4. L’omessa comunicazione della nuova data di udienza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non concretizza una nullità assoluta, perché non si verte nell’ipotesi dell’omessa citazione dell’imputato; si concretizza una nullità a regime intermedio.
Secondo la giurisprudenza – cfr. in particolare Sez. 5, n. 8896 del 18/01/2021, Mottarlini, Rv. 281136 – 01, in motivazione – nel caso in cui all’imputato sia stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., la citazione deve ritenersi effettuata.
Secondo la sentenza Mottarlini, che richiama un consolidato orientamento della giurisprudenza, il termine dilatorio a comparire non è un requisito di validità della citazione ma rappresenta lo spazio minimo per garantire all’imputato e al difensore la preparazione del processo assolvendo, così, il diverso fine di assicurare un’adeguata difesa.
1.5. Il decreto di citazione a giudizio in appello, per l’udienza del 26 aprile 2022, è stato notificato nelle mani dell’imputato, ma non è avvenuto il rispetto del termine a comparire. In tal caso, pertanto, non è in discussione la regolarità intrinseca della citazione, dal momento che l’atto ha raggiunto l’effetto di mettere a conoscenza l’imputato della fissazione del processo, ma si verte esclusivamente in tema di nullità della notificazione per l’omesso rispetto del termine di comparizione.
1.6. L’omessa notificazione dell’avviso del rinvio dell’udienza all’imputato concretizza una nullità a regime intermedio perché concerne l’intervento dell’imputato nel processo; tale nullità deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d’appello.
All’udienza del 12 luglio 2022, anche se cartolare, il difensore nel presentare le conclusioni scritte non ha eccepito tale nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del differimento dell’udienza; ne consegue che la parte è decaduta, ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., dal potere di proporre l’eccezione, che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. anche Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, in motivazione), la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.
Per Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01 il vizio della motivazione sulla valutazione dell’attendibilità della persona offesa può sussistere se il giudice di merito, oltre ad incorrere in manifeste contraddizioni, abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.
Va, altresì, ribadito il principio espresso da Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730 – 01, secondo cui, ai fini della correttezza della motivazione sull’attendibilità della persona offesa, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01), la testimonianza della persona offesa, che ha l’obbligo di dire la verità a differenza dell’imputato, può essere assunta da sola come fonte di prova previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come
fonte di prova unicamente se venga sottoposta alla verifica della credibilità oggettiva e soggettiva.
Può essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato.
2.2. Il percorso logico seguito dalla Corte di appello è immune da vizi logici.
2.2.1. Dopo aver ricostruito i fatti a pagina 3 della sentenza, riportando anche la tesi alternativa della difesa, la Corte territoriale ha fondato il giudizio d attendibilità, confermando la decisione del Tribunale, valutando la credibilità della vittima, l’attendibilità delle sue dichiarazioni e la presenza di elementi di riscontro, indicati a pagina 5 della sentenza, per altro non necessari, non essendosi costituita parte civile la persona offesa.
2.2.2. La Corte di appello ha, poi, indicato gli elementi di fatto per i quali la tesi difensiva, fondata sulla denuncia calunniosa perché falsa – la tesi è che la persona offesa si sia inventato tutto – non sia attendibile, mentre sussistono elementi concreti per ritenere che le dichiarazioni rese dalla moglie dell’imputato fossero volte ad aiutarlo.
2.2.3. Il motivo, in sostanza, prospetta questioni di merito ed in fatto; critica l’adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità.
Il ricorso prospetta, altresì, motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.
È inammissibile il terzo motivo laddove si deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da ultimo da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 24/01/2023.