Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15596 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARSOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore:
l’AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente per la pratica forense la dott.ssa COGNOME NOME Tess. RAGIONE_SOCIALE nr. 78837
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 09 giugno 2023 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avezzano ha assolto NOME COGNOME dall’art. 660 cod.pen., commesso fino al 08/04/2021, per la particolare tenuità del fatto, condannandola però al risarcimento del danno in favore della parte civile NOME COGNOME, liquidata equitativamente in euro 500 per danno morale.
La COGNOME era stata condannata per tale reato alla pena di 200 euro di ammenda, con decreto penale emesso in data 21/11/2022, contro il quale aveva proposto rituale opposizione.
Il g.u.p. del Tribunale di Avezzano ha ritenuto provata la condotta contestata, di avere cioè l’imputata ripetutamente recato molestia e disturbo ad NOME COGNOME apostrofandolo con le parole “ladro, abusivo, delinquente”, essendo credibile la querela della persona offesa, non adeguatamente smentita neppure dall’imputata stessa, la quale ha confermato l’esistenza di una forte conflittualità tra loro. Ha però ritenuto tale condotta occasionale e non abituale, e tale da avere prodotto un danno esiguo, pronunciando perciò l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. ma decidendo sulla domanda della parte civile, stante la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 538 cod.proc.pen. pronunciata dalla sentenza n. 173/2022 della Corte Costituzionale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per il vizio di motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa.
Il giudice ha ritenuto credibili le dichiarazioni della parte civile definendole circostanziate e dettagliate, e rese attendibili dalla effettiva esistenza di una conflittualità con l’imputata, risalente nel tempo. In precedenza, però il COGNOME aveva presentato una denuncia per atti persecutori, in data 02/08/2018, lamentando una serie di condotte aggressive della COGNOME nei suoi confronti, oltre alle ingiurie riportate nell’imputazione di questo procedimento, denuncia che è stata archiviata perché le accuse non hanno trovato riscontro nelle indagini svolte, avendo tutti i testi riferito solo di liti tra le parti e dispetti reciproc non di aggressioni fisiche da parte dell’imputata. Lo stesso esito hanno avuto le indagini svolte su un episodio narrato in una successiva denuncia, sporta nel 2021. La persona offesa, quindi, è già risultata, di fatto, non credibile.
Il giudice avrebbe dovuto, perciò, motivare in modo approfondito le ragioni per cui l’ha ritenuta credibile, in particolare tenendo conto che la stessa si è costituita parte civile, mentre in ordine alle molestie contestate non è stata
svolta alcuna indagine. La denuncia circa l’avere la COGNOME pronunciato le parole ingiuriose indicate nell’imputazione, quindi, è in realtà rimasta non riscontrata, oltre ad essere generica.
La motivazione, inoltre, è errata laddove il giudice ha ritenuto che l’esistenza di un conflitto tra le parti rafforzi la credibilità delle accuse moss dalla parte offesa, essendo al contrario evidente che proprio tale stato di lite impone un vaglio più approfondito dell’attendibilità dell’accusatore. Il giudice non ha preso in considerazione l’esposto presentato dalla COGNOME in data 01/12/2018, nel quale ella già spiegava di non avere buoni rapporti con il suo vicino, tanto da temere che egli potesse compiere danneggiamenti alle sue proprietà: ella presentò l’esposto in via preventiva, proprio per evitare situazioni di conflitto con il COGNOME, condotta che fa ritenere incredibile che ella potesse provocare quest’ultimo, così come da lui affermato. Non è vero, poi, che la COGNOME non abbia contestato l’accusa a lei mossa: la genericità di questa, però, rendeva impossibile una difesa puntuale, e peraltro la COGNOME era consapevole della già intervenuta archiviazione della prima denuncia presentata dal COGNOME.
Il giudice ha altresì errato nel ritenere che l’archiviazione di tale denuncia rilevi solo per il reato di cui all’art. 612-bis cod.pen. allora ipotizzato, momento che le ragioni dell’archiviazione travolgono tutti i reati astrattamente ipotizzabili, consistendo nell’accertata non attendibilità del denunciante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Questa Corte ha stabilito, con la sentenza Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214, che «Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone».
Anche quando vi sia costituzione di parte civile, «La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e
sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070)
La sentenza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha motivato in modo sufficientemente approfondito la credibilità della persona offesa, affermando che le sue dichiarazioni sono dettagliate, «ampiamente circostanziate, collocate con precisione nel tempo e nello spazio», descrivono una serie di condotte e un pluriennale contrasto con l’imputata, e non sono state sostanzialmente contestate da quest’ultima, che ha anzi confermato l’esistenza di tale contrasto. La conseguente deduzione, da tali elementi, di una prova sufficiente circa la sussistenza dei reato contestato, è logica e non contraddittoria, in quanto l’esistenza di uno stato di conflitto tra le parti rende credibile l’uso abituale delle parole offensive e moleste indicate nell’imputazione; inoltre la mancanza di una specifica contestazione dell’accusa, da parte dell’imputata, può costituire un riscontro indiretto, che rafforza la valutazione di credibilità della parte civile.
Il ricorso contesta la motivazione della sentenza in termini generici, perché si limita ad affermare che le dichiarazioni rese in sede di querela dalla persona offesa non sono «ampiamente circostanziate e dettagliate». Si tratta, però, di una doglianza di mero fatto e attinente alla valutazione della prova, non sollevabile in sede di legittimità.
Questa Corte ha, infatti, affermato che «In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575). Inoltre, più in generale, si è sempre ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei
significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
La valutazione compiuta dal giudice non è manifestamente illogica né contraddittoria, essendo plausibile e conforme al principio dell’id quod plerumque accidit che, in caso di conflitto di vicinato, una parte tenga la condotta molesta e petulante denunciata, e quindi non può essere censurata in sede di legittimità.
Il ricorso, poi, è generico e infondato anche nella parte in cui contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, richiamando l’archiviazione di una diversa denuncia da questi sporta contro l’imputata, o la presentazione di un esposto da parte di quest’ultima avverso il COGNOME: si tratta di atti risalenti al 2018, secondo quanto indicato dalla ricorrente stessa, che non possono avere alcuna rilevanza in merito alla valutazione circa la sussistenza di condotte successive e circa la credibilità del querelante. La significatività del decreto di archiviazione, poi, è stata esclusa dal giudice, con valutazione logica e non contraddittoria, oltre che non specificamente contestata dalla ricorrente, perché esso è fondato non sulla mancanza di prova circa la sussistenza dei fatti denunciati (che anzi, a detta della ricorrente, sarebbero stati confermati dai testimoni quanto agli scontri verbali tra le parti), ma sulla non configurabilità del reato di stalking ipotizzato, per la mancanza di abitualità delle condotte persecutorie.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente