Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che nella sentenza impugnata non sussista alcuna violazione di legge né siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto);
osservato che la Corte di appello, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha escluso la sussistenza del reato di estorsione e di una conseguente responsabilità agli effetti civili di COGNOME e COGNOME con riferimento a entrambi gli episodi, facendo applicazione del principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489);
ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza assente nel caso di specie;
considerato che le argomentazioni dei ricorrenti, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, mentre – laddove anche si ritenga applicabile l’art. 592, comma 4, cod. proc. pen. – sussistono comunque giustificati motivi, in ragione della particolarità della vicenda di cui si tratta, per compensare totalmente le spese tra le parti civili e COGNOME;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e COGNOME NOME.
Così deciso il 04/06/2024.