Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8172 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’intervenuta condanna del COGNOME con riguardo al reato di truffa di cui al capo A della rubrica delle imputazioni con particolare riguardo alle valutazioni di attendibilità della persona offesa;
che, detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito anche attraverso un legittimo richiamo alla sentenza di primo grado (v. pagg. 8 e 9);
che, in particolare, la Corte di merito ha rilevato che: a) la persona offesa non avrebbe avuto alcun valido motivo per calunniare l’imputato, essendo i due legati da un rapporto di conoscenza decennale privo di elementi di contrasto e caratterizzato da incontri e confidenze, ancorché occasionali; b) la circostanza che la persona offesa abbia ricordato le esatte parole da lei usate in querela solo a seguito di formale contestazione appare del tutto comprensibile se si considera il lungo arco temporale intercorso tra la data della querela e quella dell’udienza in cui la contestazione è avvenuta, pari a ben quattro anni e mezzo; c) i prelievi effettuati dalla persona offesa, aventi ad oggetto somme esattamente corrispondenti a quelle richieste dall’odierno ricorrente, risultano pienamente provati dagli estratti conto allegati in atti, e pertant rappresentano un serio ed apprezzabile riscontro rispetto alle dichiarazioni della vittima;
che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizio non ravvisabile nel caso in esame;
considerato poi che con il secondo motivo di ricorso la difesa dell’imputato si duole del mancato riconoscimento al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche nonché del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen.
che alla luce dei fatti come ricostruiti dai Giudici di merito la configurabili della menzionata circostanza aggravante risulta corretta e che il motivo di ricorso che
contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.