Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7629 Anno 2023
REPUBBLICA
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2023
•
Popolo
CORTE
CASSAZIONE
SEZIONE
– Presiden
SENTENZA
COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
sul ricorso proposto da:
l
NOME.
l
nato a MILANO il DATA_NASCITA
vverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori
Il difensore presente AVV_NOTAIO per la parte civile chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile,
o comunque infondato, e la conferma della
sentenza di II grado e RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili. Deposita in udienza conclusioni scritte.
Il difensore presente AVV_NOTAIO COGNOME NOME chiede l’accoglimento del ricorso
Sent.
UP
07/02/2023
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 21 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della condanna inflitta il 27 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nel giudizio abbreviato, ha applicato al T. H. Ile circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in 3 anni e 8 mesi di reclusione ed ha revocato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicando quella per la durata di anni S.
T.H. l Ł stato condannato per i delitti ex artt. 81, comma 2, 609bis, commi 1 e 2, n. 1), e 609-ter cod. pen. per avere, con piø azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto con minaccia il minore l NOME , ~nfraquattordicenne all’epoca dei fatti, a subire atti sessuali (accertato in Milano il 15 giugno 2013); Ł stato assolto, in primo grado, dagli stessi reati in cui persona offesa er~ il minore NOME perchØ il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per ~~ssazione, articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata assunzione di nuove prove testimoniali. Secondo il ricorrente, sussisterebbe l’incompletezza del quadro probatorio; nonostante l’espressa richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte territoriale avrebbe consentito unicamente l’acquisizione di nuove prove documentali e rigettato la richiesta di escussione di
RAGIONE_SOCIALE ~ madre e nonna materna della persona offesa, che sarebbero state presenti nel luogo e nel momento, secondo il minore, in cui si verificarono i fatti.
L’assunzione della prova sarebbe stata necessaria perchØ le testi, nella prospettazione del ricorrente, avrebbero potuto fornire un preciso riscontro della inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa, e per l’acquisizione, su richiesta della difesa, degli atti del procedimento sorto presso il Tribunale per i minorenni di Milano per l’affidamento dei fratelli l NOME.COGNOME. NOME e l B.NOME ~ che dimostrerebbero la conflittualità esistente nella famiglia.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione dell’attendibilità della persona offesa, nonostante le incongruenze nelle dichiarazioni, e sull’inattendibilità della ricostruzione alternativa della difesa; non sarebbe stato effettuato il vaglio piø rigoroso RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa che si Ł costituita parte civile.
I fatti si sarebbero .svolti in un vano adiacente a quello in cui sarebbero state presentij RAGIONE_SOCIALE; ciò avrebbe dovuto rendere necessaria l’escussione dei testi richiesti dal ricorrente.
La motivazione sarebbe contraddittoria anche nell’aver ritenuto insussistente «l’ordito calunnioso» da parte degli appartenenti alla famiglia in conflitto con l’imputato che emergerebbe, invece, dai documenti acquisiti presso il Tribunale per i minorenni di Milano. La produzione di tale documentazione in appello non avrebbe consentito di richiamare e condividere la sentenza di primo grado, senza motivare specificamente in ordine alle nuove prove documentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con cui si deduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen., Ł inammissibile per genericità in quanto non si specifica in relazione a quale RAGIONE_SOCIALE ipotesi ex art. 606, comma l, cod. proc. pen. si riferisce. Secondo Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258-01, il ricorso per cassazione Ł inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi.
l. l. La violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. non può determinare il vizio ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., che sussiste solo nel caso di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, ammissibilità o decadenza; non risulta specificamente dedotto il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen., che, nel caso in esame, non potrebbe comunque ritenersi integrato, essendosi svolto il processo con il giudizio abbreviato.
Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197-01, secondo cui in tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall’imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una RAGIONE_SOCIALE parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria.
1.2. Non risulta specificamente dedotto neanche il vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l’unico astrattamente deducibile nel caso de quo.
Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061-01), ma sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione
istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piø ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 28258501).
1.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. perchØ ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dando adeguato conto in motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui dovesse ritenersi superflua l’audizione di RAGIONE_SOCIALE: ha rilevato che le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame non avrebbero potuto fornire elementi in grado di mutare la ricostruzione dei fatti. Tale ricostruzione Ł stata ritenuta provata anche sulla base dei documenti acquisiti; nØ il ricorrente ha indicato specifici elementi di conoscenza RAGIONE_SOCIALE testi in grado di sovvertire la ricostruzione operata dalla Corte territoriale.
1.4. Neppure può ritenersi che l’acquisizione degli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni di Milano, relativo all’affidamento dei fratelli l NOME
NOME.
l
~dimostrando il clima di conflittualità familiare in cui si sono svolti
i fatti, possa avvalorare la necessità di audizione RAGIONE_SOCIALE testi. Il motivo, sul punto, Ł generico, non indicando con precisione quali elementi di prova contrari emergerebbero da tali atti, al di là della generica conflittualità familiare, e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, invece, risulta aver analizzato tale documentazione.
Il ricorso chiama la Corte di cassazione alla lettura degli atti prodotti, ad una valutazione di merito sulle prove, inammissibile in sede di legittimità. Per altro, la Corte di appello ha ricostruito i fatti anche alla luce degli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni di Milano ed ha ritenuto, con motivazione priva di vizi logici, che il conflitto trai RAGIONE_SOCIALE non fosse piø esistente, in ragione della anteriorità temporale dello stesso rispetto gli eventi delittuosi e del comportamento incompatibile della prima, consistito nel lasciare i figli in custodia alla seconda.
2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
2.1. La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. u, n. 41461 del19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214- 01). Per Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609 01, il vizio della motivazione sulla valutazione dell’attendibilità
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della persona offesa può sussistere se il giudice di merito, oltre ad incorrere in manifeste contraddizioni, abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.
2.2. La motivazione del provvedimento impugnato Ł esente dai vizi di contraddittorietà e illogicità dedotti. La Corte di appello, come già aveva effettuato il Tribunale, ha proceduto ad un analitico vaglio della credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa, ritenendo le stesse attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente ed ha rilevato l’esistenza di plurimi riscontri oggettivi; ha valorizzato il carattere chiaro, circostanziato, contestualizzato e dettagliato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, la coerenza tra quelle rese nelle indagini preliminari e nell’incidente probatorio, pur a distanza di quattro anni; ha ritenuto che l’esposizione fosse adeguata alla personalità della persona offesa ed alla sua condizione psicofisica, positivamente accertata dal perito nominato in sede di incidente probatorio.
La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione priva di vizi logici, che le marginali differenze tra le dichiarazioni rese, ferma la loro coerenza nel nucleo essenziale, non potessero inficiare il giudizio di attendibilità, in ragione della difficoltà nello svelamento di eventi vergognosi per la vittima, della sua crescita psicofisica e del lungo tempo trascorso tra le deposizioni e dai fatti. Al contrario, le marginali differenze sono state ritenute sintomo di genuinità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, posto che il minore, ormai fuori dal controllo della nonna paterna, ha confermato il racconto.
Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la ricostruzione alternativa di un «ordito calunnioso» da parte degli appartenenti alla famiglia in conflitto con l’imputato ed Ł, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. La Corte di appello, oltre a rilevare la scarsa propensione dei membri dei nuclei familiari in conflitto alle macchinazioni, rispetto a comportamenti impulsivi e violenti, ha evidenziato che la tesi difensiva della calunnia non spiega il motivo per cui la stessa dovesse indirizzarsi precisamente a l H. T. le non anche ad altro membro della famiglia. Ha rilevato che la tesi difensiva Ł stata smentita dalla circostanza per cui la persona offesa e la sorella hanno, invece, sempre negato di conoscere alcunchØ in merito ai comportamenti dell’imputato nei confronti del loro fratello NOME ~ Il ricorso non deduce specifici elementi che possano far ritenere tale motivazione contraddittoria. ·
2.3. Generico Ł il motivo nella parte cui si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe potuto richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, in base agli atti del fascicolo del Tribunale per i minorenni di Milano, acquisiti in
appello. La Corte di appello non si Ł limitata a richiamare. la motivazione della sentenza del Tribunale ma ha proceduto ad una valutazione specifica e adeguatamente motivata dei documenti acquisiti ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Non Ł stato specificato, inoltre, nel ricorso quale sarebbe il preciso contenuto degli atti del Tribunale per i minorenni che avrebbe imposto alla Corte territoriale di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal Tribunale, sicchØ, anche rispetto a tale punto, il motivo Ł a-spectfico.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc, pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi Ł ragione dì ritenere. che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di eologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, Inoltre, l’imputato alla rifuslone RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi , a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 07/02/ 2023.