Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 892 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 892 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Ulassai il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 del GIUDICE DI PACE di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha condanNOME l’imputato alla multa di euro 300,00 per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.
Avverso la richiamata sentenza lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché all’art. 612 cod. pen. e motivazione apparente.
A fondamento di tale censura lamenta che la decisione si è basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che pure in sede dibattimentale aveva
indicato, contraddittoriamente, la pronuncia da parte sua di frasi di differente tenore.
Inoltre, deduce che erano state invece svalutate le dichiarazioni dei testi della difesa, i quali avevano riferito di non aver udito alcuna frase minacciosa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen. e travisamento della prova che si risolve in motivazione apparente poiché i testi COGNOME, COGNOME e COGNOME non hanno confermato, come invece assunto dalla pronuncia impugnata, la versione dei fatti riferita dalla persona offesa, ma solo il contesto nel quale essi si sono verificati, smentendo o comunque non confermando le minacce.
2.3. Con il terzo motivo l’imputato assume erronea applicazione dell’art. 612 cod. pen. poiché non sarebbero comunque state considerate le circostanze concrete nelle quali il fatto si era verificato, ossia una discussione sul luogo di lavoro, caratterizzata da accesa conflittualità, tra esso ricorrente e la persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, ai limiti dell’ammissibilità poiché si dirigono per la massima parte contro la motivazione della decisione del giudice di pace, avverso la quale in questa sede di legittimità è, come noto, consentito un sindacato solo per violazione di legge, non sono ad ogni modo fondati.
Infatti la pronuncia impugnata ha argomentato in maniera assolutamente logica il proprio convincimento, articolando il giudizio di attendibilità della persona offesa in maniera puntuale, avendo riguardo alla precisione delle dichiarazioni della stessa nonostante il tempo trascorso dai fatti, al riconoscimento da parte della stessa che aveva avuto quel giorno un litigio con l’imputato e al non essersi costituita parte civile e, dunque, alla circostanza che la medesima non aveva alcun interesse economico della controversia.
A fronte di ciò, del resto, a differenza di quanto assume la difesa dell’imputato, la sentenza censurata non ha certo affermato che gli altri testi hanno confermato le propalazioni della vittima in ordine alle minacce proferite nei suoi confronti dallo COGNOME ma, per l’appunto, il contesto nel quale il fatto si era verificato, così corroborando la situazione descritta dalla stessa vittima.
E, dunque, dinanzi a una motivazione logica sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, quest’ultimo vuole in realtà ottenere una rivalutazione delle prove, preclusa in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il terzo motivo è parimenti non fondato.
Infatti, la circostanza che l’imputato e la persona offesa stessero discutendo non si comprende come possa influire, se non accentuandone il tenore e la portata anche rispetto al timore ingenerato nella vittima, sulla configurabilità del fatto di reato.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME