Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34180 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA ANTONELLA DI STASI NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMEX
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette la memoria e le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto di confermare la sentenza e le statuizioni civili udito il difensore, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha concluso rimettendosi al giudizio della Corte.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Rimini – con cui NOMEXX Ł stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 61, n. 11quinquies , 572 cod. pen. (capo A) limitatamente ai maltrattamenti in danno della moglie NOME dall’anno 2014; nonchØ dei delitti di cui agli artt. 609bis , 609ter n. 5quater cod. pen. (capi B, C) e agli artt. 582, 585, 576, comma primo n. 5 cod. pen. (capo D), sempre ai danni della moglie e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, ritenuta la continuazione, era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, alle pene accessorie e al risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti civili, liquidati per la moglie in 22.000,00 euro, di cui 2.000,00 per il figlio della stessa, e in 2.000,00 per la di lei figlia – ritenuta la prevalenza RAGIONE_SOCIALE già concesse attenuanti generiche riduceva la pena inflitta in anni quattro, mesi sei di reclusione; riduceva la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in anni cinque e confermava nel resto la pronunzia di primo grado, compresa l’assoluzione dai restanti reati ascrittigli (al capo A, nei confronti dei figli della moglie) perchØ il fatto non sussiste.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che si sono affidati a sei motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, la difesa del ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione a tutti i capi di imputazione, quanto alla ritenuta
sussistenza degli elementi costitutivi dei reati per cui Ł intervenuta condanna, con riguardo alla valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa costituitasi parte civile, nonchØ contraddittorietà della motivazione.
Si osserva che tanto la sentenza di primo grado, quanto quella dei giudici territoriali hanno basato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile, senza mai compiere sulle stesse quel vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca che la giurisprudenza di questa Corte richiede, nonostante l’apposito motivo di gravame sul punto.
Si osserva che esistevano profili di conflittualità (una separazione con addebito in corso) ed una serie di elementi (l’esistenza, già in passato, di denunce per stalking e violenza sessuale ai danni della loro figlia rivolte al precedente marito, conclusisi con sentenza assolutoria; l’omessa considerazione della consulenza tecnica resa nel procedimento civile di separazione giudiziale, che non avrebbe dovuto essere sottovalutata, come invece Ł stato; il mancato rispetto, ed anzi la violazione, del canone dell’oltre ogni ragionevole, visto che la Corte di appello ha reso una motivazione di per sØ contraddittoria con riferimento alla valutazione di talune prove assunte oltre che carente rispetto all’alternativa ricostruzione del fatto prospettata dalla difesa) che avrebbero dovuto portare ad un proscioglimento e giammai ad una condanna.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge processuale con riferimento all’art. 522 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra accusa e sentenza relativamente al capo A dell’imputazione e mancanza di motivazione sul punto.
Si rappresenta che già con il gravame proposto si era evidenziato che la contestazione riportava, con riferimento al capo A dell’imputazione, ‘in Rimini, dal febbraio 2018 con condotte in atto’ e, cionondimeno la condanna, come emerge evidente dal dispositivo, Ł stata affermata ‘limitatamente alle condotte dal 2014’, senza una preventiva contestazione suppletiva, con conseguente nullità della sentenza di condanna.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo al capo A, in relazione alla valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa costituitasi parte civile e contraddittorietà della motivazione per la mancata adozione da parte della corte territoriale del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Si ribadisce che nel primo dei motivi nuovi del gravame era stata censurata la determinazione del termine iniziale della condotta di maltrattamenti nel 2014, in contraddizione con la deposizione resa dalla persona offesa che, nel descrivere il rapporto con il marito, aveva riferito che i primi due, tre anni erano andati benissimo e che le condotte pressanti si erano realizzate nell’aprile 2018; che in altri punti della deposizione la dichiarante era piø volte cadute in contraddizione sulle date; che nel descrivere il rapporto con il marito la donna ha fatto piø volte riferimento al clima di litigiosità tra i due, con discussioni reciproche, confermate dalla figlia di lei.
Tutto ciò avrebbe richiesto un attento vaglio, da parte della corte territoriale, dell’attendibilità della persona offesa, con violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4 Con il quarto motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo ai capi B, C, D, dell’imputazione, con riferimento agli elementi costitutivi dei reati contestati, fondati sulla valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa costituitasi parte civile.
Si rappresenta che la corte territoriale si Ł limitata sul punto ad aderire pedissequamente e acriticamente alla motivazione formulata dal Tribunale, che, a sua volta,
acriticamente aveva ritenuto credibile la versione della parte civile.
Si ripotano sul punto stralci della deposizione (e in allegato la deposizione integrale) in cui, in relazione al capo B, la persona offesa non aveva fatto menzione dell’episodio oggetto di contestazione e aveva poi dato una giustificazione poco credibile su cui la corte territoriale non si era di fatto pronunciata, limitandosi ad affermare che, per la tipologia dei processi in cui gli episodi maltrattanti sono tanti, Ł ben possibile che, in sede di ricostruzione dibattimentale, la persona offesa non sia in grado di fornire dettagli, con una motivazione che si censura, perchØ non opera alcun vaglio critico sull’attendibilità del dichiarante.
Allo stesso modo la corte territoriale non ha superato le doglianze difensive quanto ai capi C e D, omettendo di valutare adeguatamente i rilievi difensivi esposti nell’atto di gravame e segnatamente nel terzo dei motivi nuovi, quanto all’episodio della violenza sessuale, con lesioni, contestati ai capi C e D.
2.5 Con il quinto motivo deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 62bis e 69 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti nella massima estensione, con contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Si rappresenta che essendo partiti dal minimo edittale della pena base per il reato piø grave (anni cinque di reclusione) si Ł valutato come non particolarmente grave la condotta e diventa allora contraddittorio negare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella loro massima estensione asserendo, come si Ł fatto, che la violenza sessuale realizzata Ł stata di rilevante gravità.
2.6 Con il sesto motivo, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di minore gravità di cui all’art. 609bis , comma terzo, cod. pen.
Si contesta che nel caso di specie la Corte territoriale, negando il riconoscimento dell’attenuante, non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in materia, dovendo procedere ad una valutazione globale del fatto, che denotava mancanza di rilevante gravità.
Con requisitoria scritta il Sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite, AVV_NOTAIO, ha chiesto con le memorie e le conclusioni scritte depositate di rigettare il ricorso proposto e di confermare la sentenza di condanna e le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il collegio che il ricorso sia inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Manifestamente infondati sono il primo, il terzo ed il quarto motivo di doglianza che vanno trattati congiuntamente riguardando tutti la valutazione della deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, sia con riferimento al delitto di maltrattamenti contestato al capo A (oggetto del primo e del terzo motivo di doglianza), che in relazione ai delitti di violenza sessuale e di lesioni aggravate contestati nei residui capi di imputazione (oggetto del primo e del quarto motivo di doglianza).
1.1 Premesso che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite COGNOME‘Arte, cfr., tra le piø recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del
29/01/2015, COGNOME e altro, Rv. 262575), nessuna censura può essere mossa ai giudici territoriali, posto che la valutazione da loro compiuta, oltre a non presentare vizi di illogicità o incongruenze, Ł rispondente ai criteri espressi dalla Corte, cui questo collegio aderisce, quando la persona offesa, come nel caso di specie, si sia costituita parte civile ed essa sia stata vittima, da minorenne, di abusi.
E’ infatti principio consolidato che il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante persona offesa che si sia costituita parte civile deve essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘Arte, Rv. 253214) e che può essere opportuno procedere al conforto di tali dichiarazioni con altri dati, che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nØ assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione Ł sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via AVV_NOTAIO la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).
1.2 Facendo corretta applicazione dei principi riportati, la Corte di appello si sofferma diffusamente sulla credibilità e sulla attendibilità della moglie dell’imputato, vittima degli abusi contestati al capo A, nonchØ RAGIONE_SOCIALE violenze sessuali, di cui una con lesioni, analizzando, in termini giuridicamente corretti e senza alcuna illogicità, l’attendibilità intrinseca del narrato reso dalla stessa, le circostanze che hanno portato all’emersione dei fatti, il rapporto tra la vittima e l’imputato, le reazioni della prima, le dinamiche, anche psicologiche, che hanno spinto la donna a raccontare, la mancanza di intenti calunniatori e la complessiva attendibilità di tutto il narrato desunta anche alla luce di tali circostanze.
¨ questa una valutazione rispondente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed essa non Ł neutralizzata dalla mancata, parcellizzata, analisi di ogni singolo episodio criminoso, soprattutto con riferimento al delitto di maltrattamenti oggetto del capo A, come in tesi sostenuto dalla difesa, posto che, come affermato da Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730, «le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piø penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine Ł necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALE specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa».
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto una completa ed esauriente analisi di tutto il narrato della persona offesa, anche senza riportare i singoli episodi che, secondo la difesa, ne minerebbero – su aspetti per altro meramente asseriti, quali il clima di litigiosità, o, volendo, suggestivi ma in ogni caso non dirimenti nØ decisivi, quali la causa di separazione giudiziale tra i due coniugi o le pregresse denunce rivolte al precedente marito per stalking e violenza sessuale ai danni della figli minore, che si sono risolte in pronunce di assoluzione del medesimo – l’attendibilità, non essendo richiesta, nØ essendo necessaria l’esplicita
confutazione RAGIONE_SOCIALE specifiche tesi difensive disattese, bastando una ricostruzione complessiva dei fatti che, nei reati quali quelli per i quali si procede, non può prescindere dalla valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante.
Ed allora, alcuna censura può essere mossa alla Corte territoriale che, quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca, valorizza la circostanza che la donna aveva inizialmente un buon rapporto con il marito, che Ł andato degenerando nel tempo, quando sono emersi i primi comportamenti maltrattanti.
Non censurabile Ł anche la valutazione di attendibilità che la Corte di appello conferisce alla genesi del racconto, aderendo questo collegio all’orientamento espresso da Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005 – 02 secondo cui la natura progressiva RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non Ł un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall’affidamento nei confronti dell’autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicchØ il giudizio sull’attendibilità del dichiarato impone una valutazione d’insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso.
Priva di aporie Ł anche la valutazione offerta dai giudici di merito in ordine alle pregresse denunce sporte dalla donna nei confronti del primo marito, suggestive, secondo la difesa, di una indole propensa a ‘chiudere’ i rapporti matrimoniali facendo ricorso strumentale alle querele: con motivazione congrua la Corte di appello riconduce questo aspetto, in uno agli esiti della consulenza familiare svolta nella causa di separazione giudiziale, a vicende che se da un lato esulano dal contesto per il quale si procede, dall’altro hanno rilevanza nei procedimenti in cui sono state raccolte e non anche, automaticamente, in questo processo, in cui i fatti sono stati oggetto di attento vaglio dibattimentale.
1.3. Quanto poi e piø in AVV_NOTAIO alla diversa ricostruzione dei fatti che la difesa prospetta nei motivi di ricorso, compresa la vicenda relativa all’episodio di violenza sessuale di cui al capo B (la violenza sessuale realizzata il 10 settembre 2018), priva di elementi di dettaglio, o quello di cui ai capi C e D (la violenza sessuale, con lesioni, commessa dopo appena cinque giorni dalla prima) che, in tesi, non si sarebbe potuto verificare per la presenza del figlio naturale della coppia, va premesso che nel caso in esame non solo non Ł stato dedotto alcun travisamento della prova, ma ricorre la c.d. ‘doppia conforme’ e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01).
Sotto questo profilo, va ricordato che «in tema di integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem ; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, Ł affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o
in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 COGNOME e altri)
1.4 Nella fattispecie in esame le doglianze (dalla credibilità della persona offesa, al clima litigioso tra i due e in famiglia; dalla mancata indicazione di specifici episodi maltrattanti e della violenza sessuale realizzata il 10 settembre 2018 fino alla inattendibilità di quella occorsa il successivo 15 settembre, per la presenza del figlio della coppia, nonostante i segni di lesioni riscontrati sulla donna ed oggetto del reato di cui al capo D) erano state tutte già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, e sono state adeguatamente e molto logicamente analizzate già in quella sede, salvo poi essere nuovamente reiterate nei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado.
Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante la Corte di appello, richiamandosi alla pronuncia di primo grado, abbia dato conto degli episodi maltrattanti e RAGIONE_SOCIALE violenze sessuali, di cui una con lesioni, subite, rispetto ai quali la parte continua ad affermare l’esistenza di una diversa ricostruzione dei fatti, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi con i numerosi elementi di conforto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (certificati medici refertanti le lesioni personali anche nelle parti intime; trascrizione di dialoghi; dichiarazioni testimoniali della figlia di lei; dichiarazioni della collega di lavoro della persona offesa e di una amica della persona offesa, che concordemente hanno riferito in merito a numerosi episodi di violenza fisica e morale cui hanno direttamente assistito) che la difesa neanche menziona.
Va sul punto evidenziato che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507); dall’altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
1.5 Parimenti inammissibile Ł il motivo che censura la dichiarazione di responsabilità perchØ pronunciata in violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Questa Corte intende dare continuità all’orientamento che secondo cui detto principio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello; la Corte, infatti, Ł chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, COGNOME, Rv. 254579).
Nel caso di specie, richiamando quanto sopra affermato, la parte si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti ( rectius , a negare la sequenza dei fatti per cui vi Ł stata
condanna), chiedendo di fatto a questa Corte di offrire degli stessi una valutazione che sconfinerebbe nel merito.
Inammissibile perchØ non proposto con il gravame Ł il secondo motivo di doglianza.
2.1 Come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado (che non menzionano tale doglianza), non contestato in questa sede, e come comunque risulta dalla lettura dei motivi di appello e di quelli aggiunti, compreso quello che nel ricorso viene indicato come il punto in cui la parte avrebbe devoluto tale questione (cfr. motivi aggiunti, pag. 8), alcuna doglianza era stata mossa in ordine alla condanna per fatti (dal 2014 in poi) non contestati (facendo l’imputazione riferimento alla data che va dal 2018) e tale circostanza determina l’interruzione della catena devolutiva sul punto.
2.2. In tal senso Ł bene ricordare che Ł inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01).
Inammissibile Ł il quinto motivo di ricorso, relativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE già concesse attenuanti generiche, ritenute prevalenti in secondo grado, nella loro massima estensione, avendo la Corte di appello, con motivazione immune da censura, evidenziato che le attenuanti – comunque riconosciute prevalenti – non potevano essere concesse nella loro massima estensione per la gravità della condotta e tale argomentazione non Ł affatto contraddittoria rispetto alla pena irrogata, non sussistendo quel contrasto implicito affermato dalla difesa – con l’individuazione, nel calcolo della pena, del minimo della pena base per il delitto piø grave della violenza sessuale, posto che la Corte di appello, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, non avrebbe mai potuto modificare quella pena, discostandosi dal calcolo effettuato dal giudice di prime cure, per renderla pià adeguata al caso specifico.
Quanto, infine, al sesto motivo relativo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609bis cod. pen., lo stesso deve ritenersi inammissibile avendo la Corte di appello fornito adeguate risposte, con motivazione congrua e immune da vizi logici o di diritto, su cui il difensore non si confronta efficacemente.
La motivazione che Ł stata addotta in ordine al mancato riconoscimento del fatto lieve (per la natura dell’atto sessuale, estrinsecatosi in un rapporto completo), in uno alla valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE condotte sono tutti elementi che integrano l’ipotesi di reato di violenza sessuale, rispetto alle quali non può ritenersi la minore gravità, trattandosi di episodi occorsi in almeno due occasioni, di cui una con lesioni nelle parti intime, perpetrati nei confronti di una persona vittima di condotte complessivamente violente e maltrattanti.
A fronte di tali argomentazioni il difensore, nel proposto ricorso, reitera i motivi già oggetto del gravame, senza confrontarsi con quanto affermato dalla Corte di appello, ma continuando a sostenere la propria tesi.
Come già chiarito, nel giudizio di cassazione deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere
che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
Va inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell’Erario in quanto la parte beneficiaria Ł ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Bologna.
A norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME