Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1879 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile, che ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e condannarsi l’imputato alle spese di costituzione sostenute dalla parte civile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 marzo 2025, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti della sentenza del 14
novembre 2023 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara, con la quale lo stesso XXXXXXXXX era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, con l’applicazione delle pene accessorie, in relazione al delitto di cui agli artt. 609-bis, 609ter, nn. 2 e 5, cod. pen., per avere costretto, minacciandola con un coltello, la persona offesa, all’epoca minorenne, al compimento di atti sessuali, dapprima un rapporto orale e, successivamente, un rapporto sessuale completo.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta il vizio di motivazione, relativamente al motivo di gravame con cui la stessa aveva eccepito la carenza motivazionale della sentenza di primo grado, che non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza dell’assenza di tracce biologiche o ematiche riconducibili al ricorrente sui vestiti, sul corpo e sulle zone intime della persona offesa, nonostante l’abbondante presenza di sangue del presunto aggressore in diversi luoghi della stanza.
A fronte della ricostruzione accusatoria, secondo cui il ricorrente si sarebbe ferito con un coltellaccio per intimorire la persona offesa e costringerla al rapporto sessuale e, successivamente, avrebbe toccato piø volte i vestiti e il corpo della medesima, la difesa
denuncia la mancanza di tracce biologiche, spermatiche, genetiche, salivari sul corpo della vittima, nonchØ la mancanza di tracce di sangue sui vestiti di quest’ultima.
Il difensore lamenta che la Corte di appello avrebbe travisato la doglianza difensiva, limitandosi a constatare la possibilità che la violenza si fosse svolta senza lasciare tracce di tal fatta, trattandosi di rapporto sessuale non conclusosi con una eiaculazione, senza tuttavia soffermarsi sulla mancanza di tracce genetiche di altro tipo (biologiche, ematiche, salivari) che certamente permangono sul corpo e sui vestiti di una donna violentata per diversi minuti, pur senza che vi sia stata eiaculazione da parte dell’uomo.
La difesa lamenta, inoltre, di aver rilevato in sede di gravame che il narrato reso dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, secondo cui il ricorrente, feritosi al braccio, avrebbe perso sangue, riversatosi sul corpo e i vestiti della stessa, risultava smentito dall’assenza di tracce di sangue, se non unicamente nel foulard e nello straccio utilizzato per tamponare la ferita, ma che, tuttavia, la Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto che era ben possibile che il sangue dell’imputato fosse stato interamente tamponato dallo straccio utilizzato, impendendo che venissero macchiati i vestiti della persona offesa, essendo impossibile, ad avviso della difesa, che una particella del sangue dell’aggressore non avesse attinto, non tanto il corpo della ragazza, quanto i vestiti che l’aggressore aveva sfilato a costei per perpetrare la violenza.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza si denuncia il vizio di motivazione in relazione all’accreditamento delle dichiarazioni della persona offesa quale unica testimone della violenza sessuale, senza aver tenuto conto di numerosi elementi probatori di segno contrario, delle criticità psicologiche e comportamentali della stessa, nØ delle imprecisioni e difformità del narrato.
La difesa lamenta che il giudice del merito avrebbe disatteso gli argomenti difensivi, aderendo alla ricostruzione accusatoria, secondo cui ciascuno degli episodi evidenziati dalla difesa avrebbe, in realtà, potuto spiegarsi diversamente attraverso un’interpretazione del contesto fattuale fondata sulla considerazione che essi si inserivano in una festa con uso di alcolici, senza avvedersi dell’illogicità di tale considerazione, che non fornirebbe alcuna certezza in ordine alla ricostruzione dell’accaduto.
In particolare, la difesa evidenzia alcuni elementi a cui affida il compito di dimostrare l’illogicità del narrato accolto dalla motivazione: a) l’aver, la persona offesa, consumato un rapporto sessuale con uno o piø ragazzi dopo la violenza e l’aver questa taciuto tale consumazione alle forze dell’ordine (dato che smentirebbe la tesi del giudice del merito, secondo cui la reticenza sarebbe derivata da una mancata domanda sul punto, dal momento che la persona offesa, in denuncia, aveva compiutamente descritto l’accaduto, e non avrebbe potuto dimenticare tale circostanza); b) l’aver XXXXXXXXXXXXXXX, con il quale la persona offesa aveva consumato il menzionato rapporto, mentito alla polizia riguardo la consumazione dello stesso; c) l’essersi tutti i partecipanti alla festa allontanati insieme per comprare le sigarette, lasciando la persona offesa da sola insieme all’imputato ed a
XXXXXXXXXXXXXXX; d) l’essersi, XXXXXXXXXXXXXXX, che aveva accompagnato la persona offesa alla festa, allontanato, lasciandola sola con il ricorrente, uno sconosciuto in stato di alterazione, e, dopo esservi rientrato, pur avendo saputo dalla persona offesa delle minacce rivoltele dal ricorrente con un coltellaccio per costringerla al rapporto sessuale, l’aver nuovamente abbandonato la casa; e) l’aver la persona offesa rinunciato a seguire l’amico fuori casa, decidendo di rientrare da sola in casa con l’imputato.
La Corte di appello avrebbe fornito a tali anomalie delle risposte del tutto illogiche, qualificando i comportamenti dei ragazzi partecipanti alla festa come quelli di un gruppo di
giovani irresponsabili e immaturi, quando tali elementi mostrerebbero, invece, l’inverosimiglianza della ricostruzione accusatoria.
Inoltre, la Corte di appello non avrebbe valutato in modo logico neppure la personalità della persona offesa, avendone accreditato il narrato, come un prodotto proveniente da una giovane, immatura e problematica, senza però considerare le numerose incongruenze e illogicità del narrato e la serietà dei problemi psicologici, consistenti in un disturbo della personalità emotivamente instabile, come si sarebbe potuto evincere dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
NØ si sarebbe considerato l’interesse di questa al processo, essendosi costituita parte civile, e dell’essere la stessa anche l’unica testimone diretta della violenza, dal momento che gli RAGIONE_SOCIALE ragazzi non erano presenti in casa in quel momento, avendo assistito solo agli accadimenti successivi, in cui il ricorrente si avvicinava verso di loro insanguinato e con i pantaloni abbassati, per poi andare via, mentre la persona offesa correva seminuda verso di loro.
Deduce poi il difensore l’illogicità della motivazione, nella parte in cui considera inverosimile che il ricorrente si sarebbe tagliato con i vetri di un bicchiere e non con un coltello da cucina, poichŁ, da un lato, sarebbe risultato poco credibile che il coltello fosse stato il mezzo di perpetrazione della violenza sessuale, non essendo esso stato rinvenuto, nØ cercato dalle autorità investigative e, dall’altro, risultava inspiegabile il giudizio della corte d’appello, secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto sanguinare in modo tanto copioso se si fosse tagliato con dei vetri, essendo invece la zona della ferita particolarmente irrorata e ben potendo, dunque, produrre il sanguinamento, concretamente realizzatosi, anche se perforata da un vetro rotto.
2.3. Con un terzo motivo, si lamenta la mancata motivazione relativamente alla richiesta di riqualificazione della fattispecie di violenza sessuale consumata in quella tentata.
Denuncia il difensore che il giudice di appello avrebbe escluso l’ipotesi che la violenza sessuale si fosse realizzata in forma solamente tentata, aderendo alla tesi del delitto consumato, senza confrontarsi con le risultanze probatorie, da cui non risultavano tracce biologiche del ricorrente sul corpo o sui vestiti della persona offesa, nØ con la contraddittorietà del narrato della medesima, nØ con la circostanza che nessuno eccetto quest’ultima aveva assistito alla violenza sessuale.
2.4. Con un quarto motivo, la difesa lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per il rinnovo dell’esame della persona offesa.
Eccepisce il difensore che la Corte di appello non avrebbe ritenuto necessario il nuovo esame della persona offesa, precedentemente sentita in sede di incidente probatorio, nonostante le incongruenze del suo narrato, tenuto conto della gravità del reato contestato, e della circostanza che, in sede di incidente probatorio, alle parti non era stato consentito di formulare direttamente le domande, avendo il G.I.P. concluso l’esame senza richiedere ad esse, e in particolare al precedente difensore, se volessero formulare domande.
Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi prospettino una diversa lettura delle risultanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall’imputato e condannarsi quest’ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte per la costituzione in giudizio.
Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum , discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, Ł stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo piø penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato Ł una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa nei primi due motivi di appello – da esaminare congiuntamente perchØ incentrati sulla carenza motivazionale della sentenza impugnata e sull’attendibilità della persona offesa – sono infondate perchØ mirano ad offrire
una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narrato della persona offesa e nella logica ricostruzione della vicenda, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
2.1. La Corte di merito, infatti, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello sulla assenza di tracce biologiche ed ematiche riconducibili al ricorrente sui vestiti e sul corpo della persona offesa, ha illustrato, senza vizi logici, che tali circostanze non fossero incompatibili con la dinamica riferita dalla persona offesa.
Quanto alla ferita che l’imputato si era procurato per intimorire la donna, dalle sentenze di primo e secondo grado, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, si ricava che l’uomo, dopo aver cercato piø volte di aver degli approcci fisici con la donna ed averla, a questo fine, minacciata ripetutamente con un coltello, puntandoglielo anche alla gola, si era procurato volontariamente una ferita al braccio, con conseguente sanguinamento, sempre al fine di intimorire la donna, tanto che il sangue era colato su una sciarpa della persona offesa e l’imputato si era poi adoperato per chiudere la ferita con uno straccio, sicchŁ conclude sul punto, non illogicamente, la Corte territoriale che, proprio avvalendosi dello strofinaccio, dopo il sanguinamento comprovato dalle macchie lasciate sul pavimento riferite da diversi dichiaranti, l’imputato fosse riuscito a tamponare a sufficienza la ferita, in modo tale da non macchiare i vestiti della persona offesa durante il compimento degli atti sessuali. E ciò anche considerando la fase nella quale la persona offesa si era denudata dei pantaloni e delle mutande, osservando la Corte territoriale come, sebbene la persona offesa avesse dichiarato di non avere ricordi precisi se si fosse denudata su indicazione dell’imputato o se fosse stato quest’ultimo a denudarla, in ogni caso era possibile ritenere che lo strofinaccio avesse tamponato a sufficienza la fuoriuscita di sangue, in modo tale da non macchiare i vestiti della persona offesa durante l’atto sessuale.
Quanto all’assenza di tracce biologiche sugli indumenti e sulle zone intime della donna riconducibili all’imputato, la Corte di appello osserva, non illogicamente, che il rapporto sessuale non si era concluso con eiaculazione dell’uomo, così spiegandosi l’esito negativo dell’accertamento medico-legale, tanto che, per contro, l’avvenuto rinvenimento di residui di sperma non riconducibili all’imputato, osserva il giudice di primo grado, trova riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa di aver avuto un rapporto sessuale con il suo precedente compagno, XXXXXXXXXXXXXXX detto XXXX o XXXXXXXXXX, nel prosieguo della serata.
2.2. I giudici di merito hanno, quindi, illustrato, senza vizi logici, la genuinità e la sincerità del racconto della vittima, che Ł apparso scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi o comunque contaminato da elementi di rancore o di dissapore preesistenti, offrendo una plausibile ricostruzione delle varie fasi in cui si Ł articolata la vicenda delittuosa, senza far emergere elementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa, poi riscontrata dalle dichiarazioni rese dagli RAGIONE_SOCIALE ragazzi presenti alla festa.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale ha rilevato come le dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali l’imputato l’avrebbe costretta, minacciandola con un coltello, anche provocandosi autonomamente una ferita allo scopo di intimorire la vittima, ad avere una rapporto orale e poi un rapporto sessuale penetrativo, senza eiaculazione, e l’azione del ricorrente sarebbe stata interrotta dal rientro in casa degli RAGIONE_SOCIALE partecipanti alla festa, ai quali la denunciante sarebbe andata incontro seminuda ed in lacrime, fosse stata nettamente riscontrata dagli RAGIONE_SOCIALE partecipanti alla festa che avevano confermato, ognuno rispetto al suo personale vissuto, di aver visto, al loro rientro, l’imputato con i pantaloni e gli slip ancora abbassati, visibilmente eccitato e con una mano sanguinante
fasciata, un coltello da cucina di circa 30 cm appoggiato sul tavolo, mentre la persona offesa era andata loro incontro seminuda, piangendo e dicendo che l’imputato l’aveva minacciata con un coltello e poi stuprata.
Prive di fondamento sono le obiezioni difensive riguardanti la personalità emotivamente instabile della persona offesa, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato sul punto, ponendo a fondamento l’elaborato peritale in base al quale la narrazione degli eventi da parte della denunciante presentava una adeguata struttura logica e coerente e che, durante l’intervista, non erano emersi segni di suggestionabilità, nØ di tendenza alla compiacenza, concludendo nel senso che la testimonianza rispondesse alle necessarie competenze specifiche, mentre le problematiche psicologiche non avevano in alcun modo influito sulla percezione dell’accaduto.
Allo stesso modo, destituite di fondamento sono le obiezioni difensive circa la presenza di incongruenze e di illogicità nel narrato della denunciante, avendo i giudici di merito rimarcato i dirimenti riscontri delle testimonianze dei partecipanti alla festa e precisato come le difformità tra quanto da costei dichiarato in sede di denuncia-querela e quanto poi riferito in sede di incidente probatorio fossero state dalla donna logicamente giustificate: a) la mancata iniziale denuncia di un rapporto orale era dipesa dalla sottovalutazione di quell’aspetto, considerato secondario, in ogni caso dalla vergogna provata nell’azione che maggiormente le aveva dato disgusto, sottolineandone in ogni caso la posizione fortemente oppositiva nei confronti della madre e il periodo di evasione scolastica vissuto dalla vittima; b) la discrasia circa la zona in cui l’imputato si era provocato il taglio – mano o avambraccio era stata congruamente ritenuta marginale dal giudice di primo grado; c) entrambi i giudici di merito avevano poi rimarcato la circostanza che la versione dell’imputato in ordine al modo con il quale costui si era provocato la ferita – i cocci di un bicchiere in frantumi – non era stata riscontrata dai testi presenti, e, in ogni caso, la dichiarazione del proprietario dell’abitazione di aver ritrovato due bicchieri rotti in casa non era circostanza idonea a provocare le conseguenze della ferita riportata dal ricorrente, mentre la presenza del coltello da cucina, di circa 30 cm, appoggiato sul tavolo, era stata riscontrata dai partecipanti alla festa (v. pag. 5 della sentenza di secondo grado e pag. 21 della sentenza di primo grado); d) quanto al rapporto sessuale avuto dalla persona offesa nel corso della serata, dopo un paio d’ore rispetto al momento dello stupro, la Corte di merito ha logicamente spiegato che l’aver la persona offesa omesso di dichiarare tale circostanza in denuncia, per poi riferirla in sede di incidente probatorio, dove le era stato espressamente richiesto, non metteva in dubbio il suo narrato accusatorio, dal momento che non risultava che tale domanda le fosse stata posta; e) allo stesso modo la Corte di merito precisa che anche la circostanza che colui che ebbe, quella sera, con la persona offesa, un rapporto sessuale consenziente omise di riferire l’evento, non ritenendolo importante, non incideva sull’attendibilità del narrato accusatorio, tanto piø che l’unico rilievo del rapporto sessuale successivo allo stupro Ł quello incidente sullo sviluppo investigativo, come precisato dai giudici di secondo grado; f) quanto al comportamento dei soggetti partecipanti alla festa, ed in particolare di
XXXXXXXXXXXXXXX, che aveva accompagnato la persona offesa alla festa, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come non siano rilevabili delle anomalie nell’aver i
predetti partecipanti violato il coprifuoco anti-covid per comprare le sigarette, nØ la condotta di XXXXXXXXXXXXXXX, che, spiega la Corte di merito, rientrato in casa e resosi conto di aver dimenticato il portafogli al distributore di sigarette, esce nuovamente, senza preoccuparsi delle preoccupazioni riferite dalla persona offesa, incide sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, tanto piø che, al momento del suo rientro, NUMERO_CARTA
descrive di aver trovato i suoi amici fuori dalla porta dell’appartamento intenti ad accusare l’imputato, con una mano fasciata e che si discolpava, apprendendo che quest’ultimo aveva violentato la persona offesa, di cui poi il gruppo si era preso cura, allontanando il ricorrente.
2.3. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.
La verifica che la Corte di cassazione Ł abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchŁ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, che Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 254107).
Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla riqualificazione della fattispecie di violenza sessuale consumata in tentata, Ł manifestamente infondato alla luce della ricostruzione della vicenda, logica e pertinente, offerta dai giudici di merito, rispetto alla quale il ricorrente oppone una rivalutazione del merito, anche connotata da una diversa lettura dei medesimi elementi di prova o da una diversa ricostruzione logica, dimenticando che l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, Ł manifestamente infondato.
Va ricordato in proposito che la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nell’affermare che, in tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall’imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non
essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197).
Si Ł ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell’istituto, Ł richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poichØ in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto Ł ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha disatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, ritenendo di dover confermare la sentenza di primo grado, dunque in ragione della completezza dell’istruttoria dibattimentale, con statuizione coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati e non affetta da vizi di manifesta illogicità, sicchŁ Ł insindacabile in questa sede.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.