Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28361 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28361 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 5 ottobre 2021, il Tri b u n a l e di Chieti condannavaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 609-quater, comma 5, cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati contestati, alla pena di anni tre di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 609-quater cod. pen. (capo 1), per aver compiuto atti sessuali con due minori, invitandole a bordo della propria autovettura e con il pretesto di farle guidare a turno le faceva sedere sulle proprie gambe e accarezzava loro ripetutamente l’interno delle cosce, nonchŁ del reato di cui agli artt. 81, 527 cod. pen., per aver ripetutamente compiuto atti osceni sulla pubblica via, e comunque in luogo aperto al pubblico (capo 2). Il Tribunale ha applicato le pene accessorie di legge ed emesso le statuizioni civili.
Con sentenza del 7 maggio 2024, la Corte di appello di L’Aquila riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni due di reclusione, riconoscendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, rideterminando la durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell’importo stabilito a titolo di provvisionale.
Avverso la s e n t e n z a dell a Corte di appello di L’ A q u i l a , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando otto motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 24 Cost. e nullità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.
In sintesi, la difesa lamenta omesso esame dei rilievi critici mossi nei confronti delle valutazioni del perito in ordine alla sussistenza della capacità a testimoniare delle persone offese dalle due consulenti di parte della difesa.
Sent. n. sez. 907/2025
UP – 28/05/2025
R.G.N. 3446/2025
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa e/o illogica motivazione in relazione alla erronea valutazione della sussistenza della capacità a testimoniare delle minori.
In sintesi, la difesa lamenta che la Corte territoriale, oltre a non aver tenuto in considerazione i rilievi critici delle due consulenti di parte, ha in ogni caso erroneamente valutato la sussistenza della capacità a testimoniare delle due minori, in ragione degli aspetti immaturi e conflittuali accertati dal perito nei confronti di entrambe e dei racconti fantasiosi riferiti da una delle due minori, nonchØ della incompletezza dell’accertamento peritale che non ha accertato la capacità specifica a rendere testimonianza.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa e/o illogica motivazione in relazione alla erronea valutazione di attendibilità delle persone offese e alla erronea valutazione delle altre dichiarazioni testimoniali.
In sintesi, la difesa lamenta che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dalle minori persone offese non era stata condotta secondo le ordinarie regole, valutandone la credibilità soggettiva, l’attendibilità intrinseca e gli elementi di riscontro, e comunque non era stata valutata in modo rigoroso e cauto, tenendo conto della tendenza della minore
XXXXXXXXXXXXX a raccontare eventi inverosimili e della tendenza di XXXXXXXXXXXXXX
a raccontare circostanze non vere, in relazione a) all’episodio del bussino, non oggetto del capo di imputazione, ma completamente inventato dalla minore, in cui l’imputato le avrebbe toccato le gambe; b) all’episodio non vero secondo il quale l’imputato avrebbe toccato le gambe anche alla minore XXXXXXXXXXXXXX, che quest’ultima ha nettamente negato; c) alla esatta collocazione temporale dell’episodio contestato in imputazione, con riferimento al quale la minore aveva dichiarato che l’imputato le aveva toccato le gambe una settimana dopo il giorno indicato in imputazione.
Aggiunge la difesa che i racconti delle tre minori non erano collimanti sulla composizione dell’equipaggio del giro in macchina in cui sarebbero stati compiuti gli atti sessuali contestati in imputazione, mentre dallo stato d’animo sereno delle tre minori al rientro dal giro in macchina avrebbe dovuto dedursi che non vi fossero state condotte abusive.
Quanto al secondo episodio del reato di cui all’art. 527 cod. pen., contestato al capo 2 della rubrica, la minore XXXXXXXXXXXXX non aveva riferito di condotte che potessero far ritenere che l’imputato si fosse masturbato, per di piø negando di aver raccontato l’episodio alla madre.
Quanto al secondo episodio del reato di cui all’art. 527 cod. pen., contestato al capo 2 della rubrica, la difesa rilevava una diversa collocazione temporale dell’episodio da parte dei testimoni, una divergenza delle dichiarazioni delle minori sui giochi che stessero facendo al momento della condotta di reato contestata, la impossibilità di vedere la condotta di masturbazione riferita da parte del teste NOME, peraltro non vista dalla minore XXXXXXXXXXXXX.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 609-quater, 42 e 43 cod. pen., nonchØ degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen.; nullità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.
In sintesi, la difesa contesta l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., poichØ l’imputato aveva semplicemente tenuto in sicurezza le bambine durante il tragitto, senza alcun intento sessuale, come poteva anche evincersi dalle espressioni usate
dalle bambine e dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXe come poteva anche dedursi dall’impegno di guida richiesto dall’affrontare le curve di una strada di montagna, con una bambina in braccio.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 527, 42 e 43 cod. pen.; nullità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.
In sintesi, la difesa deduce che l’imputato, in occasione del primo episodio contestato al capo 2, si trovava davanti alla porta della propria abitazione o all’interno della stessa, mentre in occasione del secondo episodio si trovava pacificamente all’interno della propria abitazione, sicchŁ l’imputato deve essere assolto perchØ il fatto non Ł previsto dalla legge come reato per effetto della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8 del 2016.
Aggiunge la difesa che, in entrambi gli episodi contestati nel capo 2, non poteva escludersi che l’imputato non stesse compiendo atti osceni, essendo intento a spogliarsi nella prima occasione e avendo avuto necessità di grattarsi nella seconda occasione, senza alcuna concupiscenza, nØ intento libidinoso.
2.6. Con il sesto motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.; motivazione illogica e contraddittoria ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Lamenta la difesa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la negazione di dette attenuanti era stata motivata in ragione della giovane età delle persone offese e della reiterazione delle condotte, nonostante il primo elemento era stato oggetto di una circostanza aggravante ritenuta subvalente rispetto alla minore gravità dei fatti di cui al capo 1 della rubrica ed il secondo elemento era stato oggetto dell’aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cod. pen.
2.7. Con il settimo motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 81 e 132 cod. pen.; nullità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale, sebbene avesse determinato un minor aumento di pena per il reato satellite, aveva omesso la motivazione in relazione al predetto aumento di pena, aumento che violava il disposto di cui all’art. 81, comma 3, cod. pen., atteso che il reato di cui all’art. 527 cod. pen. era punito con la pena minima di quattro mesi di reclusione, così di fatto operando un cumulo materiale di pene.
2.8. Con l’ottavo motivo, la difesa deduce nullità ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 539 cod. proc. pen.; nullità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per omessa e/o insufficiente motivazione, motivazione illogica e contraddittoria.
Lamenta la difesa che la determinazione della provvisionale appare eccessiva e non congruamente motivata rispetto al danno in relazione al quale può ritenersi raggiunta la prova, tenendo conto peraltro della ridotta invasività nella sfera sessuale delle vittime, come ritenuta dai giudici di merito, nonchØ della circostanza che il perito non aveva riscontrato problematiche psicologiche insorte a seguito degli episodi delittuosi in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum , discende
dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, Ł stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo piø penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato Ł una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Tanto premesso, consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che Ł esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.
I primi tre motivi, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, essendo le doglianze tutte concentrate in relazione alla ritenuta capacità a testimoniare della vittima e al giudizio di attendibilità attribuito alla stessa dai giudici di primo e secondo grado.
2.1. Il primo e il secondo motivo, mediante i quali sono stati denunciati vizi della motivazione con riferimento alla capacità a testimoniare delle persone offese minori, sono manifestamente infondati, sia perchØ nel dedurre la mancata risposta ai rilievi critici mossi dalle consulenti di parte nei confronti delle conclusioni del perito, non sono specificamente riportate le conclusioni delle citate consulenti, nØ indicati gli aspetti di contrasto, sia perchØ la Corte territoriale, nel rispondere ad analoga censura mossa con l’atto di appello, ha condiviso le valutazioni della capacità a testimoniare delle minori operate dai giudici di primo grado, sottolineando come gli aspetti immaturi e conflittuali del funzionamento psichico delle minori non fossero sufficienti ad inficiare l’idoneità a testimoniare di costoro, essendo stati logicamente esclusi profili di menzogna o suggestione esterna capaci di influire sulla veridicità del loro narrato. In particolare, i giudici di merito hanno non illogicamente precisato, con riferimento alla minore XXXXXXXXXXXXX, come, sebbene il funzionamento cognitivo fosse inferiore alla media perchØ caratterizzato da un funzionamento ansioso di base e da uno stile di attaccamento disorganizzato, non fossero emersi meccanismi di suscettibilità alla suggestione: il racconto di episodi del passato in modo fantasioso, perchØ troppo piccola per ricordare o addirittura perchØ non ancora nata, non rendeva costei incapace a rendere testimonianza, alla luce delle fotografie, ritraenti la sorella e prodotte dal difensore di parte civile, che, nel raffigurare immagini riferibili agli episodi descritti, spiegavano come dette immagini, unitamente a racconti appresi dagli adulti, ben potevano stimolare quanto narrato dalla minore, anche perchØ ella stessa riferiva di ricordare l’episodio attraverso la foto, attraverso un processo di ‘costruzione del ricordo’ tipico dell’età infantile e così chiarendo di saper individuare e riferire sulla fonte dei propri ricordi. Anche con riferimento alla sorella
XXXXXXXXXXXXXX, si richiamava, condividendola, la relazione peritale nella parte in cui, sebbene emergesse una condizione problematica dovuta alla difficoltà di gestione di un ‘rifiuto ed esclusione’, e pur evidenziando una deflessione del tono morale causato da una difficoltà di espressione della rabbia e degli stati mentali ad essa riferiti, ella non presentava psicopatologie in corso ed appariva non suscettibile di meccanismi suggestivi, presentando un buon funzionamento cognitivo, senza interferenze sulla sua capacità di esprimere il ricordo di un evento emotivamente significativo vissuto in prima persona. Ne consegue, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la capacità delle minori a rendere testimonianza, vale a dire la capacità di narrazione scevra da fattori suggestivi e da influenze mistificatrici.
2.2. Quanto alla attendibilità delle minori, contestata con il terzo motivo di ricorso, le doglianze consistono in larga parte nella mera riproposizione di censure esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado con conforme valutazione, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limiti fissati dall’art. 606 cod. proc. pen. Il motivo, lungi dall’evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento probatorio, si risolve in una surrettizia richiesta di assegnare diverso valore probatorio ai contenuti dichiarativi resi dalle persone offese ed esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
2.2.1. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale si Ł ampiamente soffermata sulla attendibilità delle minori, precisando come i contrasti sulla composizione dell’equipaggio nei ‘giri in macchina’ effettuati con l’imputato non fossero
significativi, anche perchØ la minore NOME, la cui versione non era sovrapponibile sul punto a quella delle sorelle NOME, aveva dichiarato di non ricordare bene l’episodio; allo stesso modo, la Corte di merito non illogicamente precisa che la discordanza sulla collocazione temporale dell’episodio non era tale da inficiare la genuinità del narrato delle minori, tenuto conto della distanza temporale di oltre quattro anni dal fatto, mentre nessun contrasto era ravvisabile in ordine al toccamento di gambe della minore
NOME (avendo quest’ultima negato l’avvenimento e avendo XXXXXX confermato il dato per averlo appreso dalla stessa XXXXXX) e in ordine allo stato d’animo delle bambine al momento del rientro dal ‘giro in macchina’, precisando le rispettive madri che mentre NOME non era apparsa turbata, NOME era invece apparsa spaventata, riferendo alla madre, e ribadendo in sede di audizione protetta, che l’imputato l’aveva toccata sulle gambe, ‘internamente’, mentre stava guidando in braccio a lui. Anche XXXXXXXXXXXXXX, sollecitata a quel punto dalla madre, aveva confermata di essere stata ‘toccata’ e di non averlo detto per non far arrabbiare la madre, mentre l’aver la minore collocato la rivelazione dell’episodio a distanza di una settimana dal fatto non era tale da inficiare la genuinità del racconto.
2.2.2. Quanto ai due episodi contestati al capo 2, la Corte territoriale ha non illogicamente chiarito come uno di detti episodi fosse stato ricostruito anche sulla base delle testimonianze dei componenti delle famiglie XXXXXXX e XXXXXXXX ed in particolare del teste NOME che, dall’interno della propria abitazione, aveva visto l’imputato, con una mano dentro i pantaloni, ‘toccarsi sotto’ e chiamare la propria figlia NOME, che si era spaventata, mettendosi a piangere; le dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXX sull’altro episodio erano state confermate dalla madre di NOME che era stata raggiunta in cucina dalla figlia che, spaventata, le aveva raccontato l’accaduto.
2.3. In definitiva, i giudici di merito hanno ampiamente illustrato il complesso degli elementi istruttori idonei a determinarne il pieno affidamento del racconto delle minori e ad escluderne ogni forma di condizionamento o suggestione.
Deve essere ribadito sul punto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Va ricordato, infine, l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non Ł, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma Ł altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. ¨ quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in
considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
Il quarto motivo del ricorso Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’assenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., essendosi limitato a tenere in sicurezza le bambine durante il tragitto, senza alcun intento sessuale, come poteva evincersi dalle espressioni usate dalle bambine e dalla teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX e come poteva anche dedursi dall’impegno di guida richiesto dall’affrontare le curve di una strada di montagna, con una bambina in braccio.
Rileva il Collegio che i vizi dedotti sono smentiti dalla lettura delle sentenze di merito, avendo entrambe le minori parti offese percepito l’atto come una interferenza nella propria sfera personale ed intima, tanto che XXXXXXX aveva lasciato il volante in curva per interrompere i toccamenti e XXXXXX aveva proposto all’imputato di far guidare anche XXXXXXXXXXXXXX, per farne cessare l’azione.
Le affermazioni si pongono in sintonia con gli orientamenti di questa Corte, secondo cui, in tema di reati sessuali, la nozione di “atti sessuali” comprende tutti quegli atti che esprimono l’impulso sessuale dell’agente e che comportano una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, inclusi, pertanto, i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali da suscitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e per un tempo di breve durata (Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 2008, P., Rv. 238739; Sez. 3, n. 21167 del 25/05/2006, Bonifacio, Rv. 234174).
Il quinto motivo di ricorso Ł in parte nuovo e in parte manifestamente infondato.
4.1. Il motivo Ł nuovo laddove contesta la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 527 cod. pen. perchØ, non essendo il luogo abitualmente frequentato da minori, doveva conseguirne il proscioglimento dell’imputato perchØ il fatto non Ł previsto dalla legge come reato.
Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; nØ il riepilogo Ł stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066).
Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che Ł stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
4.2. Il motivo Ł anche manifestamente infondato nella parte in cui contesta che il ricorrente abbia compiuto ‘atti osceni’, avendo i giudici di merito precisato, senza vizi logici, che le condotte delittuose poste in essere dall’imputato integrino la fattispecie contestata di cui all’art. 527, comma 2, cod. pen., poichŁ l’imputato, in piø di una occasione, ha esibito il proprio membro ed ha compiuto atti di masturbazione dinanzi ad una minore, nella consapevolezza della presenza di quest’ultima, essendo stato notato chiaramente sia dalla minore, sia dal padre di costei nell’atto di masturbarsi, sicchŁ la doglianza, lungi dall’evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento probatorio, si risolve in una surrettizia richiesta di assegnare diverso valore probatorio ai contenuti dichiarativi resi dalle persone offese ed esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di
merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nella fattispecie, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Il sesto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899); inoltre, in tema di reati sessuali, all’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., per la concedibilità dell’attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo (Sez. 3, n. 42439 del 05/05/2016, F., Rv. 267903).
Va anche ricordato che secondo antico, ma sempre valido insegnamento, la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento non si applica alle circostanze attenuanti generiche, le quali non sono che un mezzo liberamente affidato al giudice per meglio adeguare la pena al caso concreto, in base ad una valutazione che sfugge ad una casistica predeterminata, cosicchŁ il giudice dalle circostanze già prese in considerazione ad altri fini può legittimamente enuclearne alcune da lui ritenute rilevanti anche al fine di diminuire la pena o di negare che l’imputato meriti una diminuzione di essa (nella specie, la reiterazione dell’Azione era stata valutata sia al fine di stabilire l’aumento di pena per la continuazione sia al fine di negare la concessione delle attenuanti generiche) (Sez. 5, n. 3990 del 12/03/1979, COGNOME, Rv. 141873).
Pertanto, la Corte di merito, nel ritenere che la giovanissima età delle bambine e la reiterazione delle condotte non consentisse il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si Ł posta in sintonia con i principi affermati da questa Corte, dovendosi ribadire che il giudice non Ł tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo far riferimento a quelli che ritiene decisivi o comunque rilevanti, nel qual caso tutti gli altri si ritengono, anche implicitamente, disattesi o comunque superati da questo tipo di valutazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509).
In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, non vi Ł dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
Il settimo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La Corte territoriale, dopo aver ritenuto la continuazione tra i reati ascritti e determinata la pena base in anni cinque di reclusione per il piø grave reato di cui al capo 1, ha operato un abbattimento di pena di 2/3 ai sensi dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen., giungendo ad anni uno e mesi otto di reclusione, per poi applicare un aumento di mesi quattro di reclusione per i due episodi contestati nel meno grave reato di cui agli artt. 81 e 527, comma 2, cod. pen. e così pervenire alla pena finale di anni due di reclusione.
Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte di appello ha valutato la congruità dell’aumento di pena per il reato satellite in ragione di complessivi quattro mesi di reclusione per due episodi criminosi, dunque in modo contenuto e soprattutto
proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01). Del resto, si Ł anche precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso in esame, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005).
7. L’ottavo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Emerge, infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado che la domanda risarcitoria Ł stata ritenuta fondata in relazione al danno morale derivato alle minori dal comportamento delittuoso dell’imputato, anche alla luce delle problematiche insorte a seguito degli episodi delittuosi per come evidenziati nella relazione peritale e nella testimonianza della madre delle due bambine, differendo la determinazione della esatta misura economica del pregiudizio, per aver ritenuto meritevole di approfondimento la quantificazione delle conseguenze di natura psicologica, e concedendo comunque una provvisionale – poi dimezzata dalla Corte territoriale – in ragione delle modalità della condotta e della tenera età delle minori vittime delle condotte delittuose.
Si tratta di argomentazioni assolutamente immuni da vizi logico – giuridici che soddisfano il dovere motivazionale richiesto dalla legge, dovendo comunque ricordarsi che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata Ł riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha nemmeno l’obbligo di espressa motivazione, quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile, come nel caso in esame, essendo stata assegnata dalla Corte di appello una provvisionale di soli 5.000,00 euro per ciascuna parte civile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285723; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269704; Sez. 6, n. 49877 dell’11/11/2009, R.C., Rv. 245701; Sez. 3, n. 320 del 12/12/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186163). In ogni caso, essendo stato riconosciuto alle parti civili anche il risarcimento del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, Ł sì censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, ma solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, circostanza da escludersi nel caso in esame (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. Istituto Città Studi, Rv. 257123).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali Ł stato affidato.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME