Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 496 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 496 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di COGNOME e COGNOME e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di COGNOME; udita per l’imputata COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/01/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 09652/23 della Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Napoli in data 13/11/2013 riformata dalla sentenza emessa in data 08/07/2021 dalla Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermata l’affermazione di responsabilità per il reato contestato (COGNOME e COGNOME per il reato di cui all’art 74 dpr n. 309/1990 e la COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen, art 74 dpr n. 309/1990), confermata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 74 dpr n. 309/1990 per COGNOME e COGNOME e per il reato di cui all’art. 110 cod.pen-74 dpr n. 309/1990 per la COGNOME, rideterminava la pena per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con la sentenza del 08/07/2021, la Corte di appello di Napoli aveva parzialmente riformato quella emessa, all’esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (ed altri la cui posizione non rileva in questa sede), tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall’essere i partecipi in numero superiore a dieci. Il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto “Piano Napoli” di Boscoreale, in INDIRIZZO e nella zona delle INDIRIZZO di INDIRIZZO, alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartie Piano Napoli per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere. La Corte di appello aveva riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all’aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti.
Con la sentenza n. 09652/23 di questa Corte, per quanto qui rileva, la predetta sentenza veniva annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla continuazione tra i reati, nei confronti di COGNOME NOME per nuovo giudizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articola due motivi.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla rideterminazione della pena.
Lamenta che la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, aveva operato un non consentito ricalcolo della pena, stravolgendo le statuizioni, ormai intangibili relative alla pena non oggetto di gravame; in particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la sentenza in data 13/11/2013, aveva condannato la COGNOME alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggetto per il presente procedimento e quello giudicato con la sentenza n. 2056/2011 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011; con la sentenza del 8/7/2021 – poi annullata parzialmente da questa Corte limitatamente alla diminuzione di pena operata per la attenuante della collaborazione – erano state riconosciute alla COGNOME le circostanze attenuanti generiche e la pena era stata rideterminata in anni tre di reclusione; con la sentenza qui impugnata si ricalcolava la pena in maniera illegittima, affermando che sarebbe stato ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza n. 2056/2011 e, quindi, rideterminando la pena inflitta per tale reato in anni uno e mesi sei ed euro 26.000,00 di multa e quella complessiva in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 26.00,00 di multa.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla riduzione operata in conseguenza dell’avvenuta concessione della diminuente di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990.
Argomenta che la Corte di appello in sede di quantificazione dell’aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in relazione al ritenuto vincolo della continuazione tra il delitto contestato e quello di cui alla sentenza n. 2056/2011 della Corte di appello di Napoli, non teneva conto dell’intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente speciale di cui all’art. 74, comma 7, dpr n. 309/1990.
COGNOME NOME articola un motivo unico, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e processuale penale in ordine alla valutazione degli elementi probatori relativi alla commisurazione della pena ed all’aumento per la continuazione.
Lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.lgs 309/1990 di cu alla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in
data 19.2.2006, determinava il relativo aumento di pena – mesi sei di reclusionein misura assolutamente eccessiva; inoltre, in dispositivo era stata omessa l’indicazione della pena complessiva ed era stato corretto in maniera illegittima il dispositivo in assenza delle parti.
COGNOME NOME articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 74 dpr n. 309/1990.
Argomenta che la Corte di appello, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva riconfermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di concorso esterno alla associazione di cui all’art. 74 dpr n. 309/1990 senza emendare il vizio motivazionale rilevato dalla Suprema Corte in ordine alla veridicità del contenuto delle propalazioni dei tre collaboratori di giustizia- COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – in presenza di ragioni di astio e risentimento nei confronti di NOME COGNOME, coniuge di COGNOME NOME.
La Corte di appello aveva valorizzato elementi non decisivi, quali l’aver i tre collaboratori contribuito al buon esito dei processi nei quali avevano reso dichiarazioni ed espresso argomentazioni manifestamente illogiche in ordine alle ragioni della non rilevanza ai motivi di astio dei collaboratori verso COGNOME NOME, capo dell’associazione e coniuge di COGNOME NOME (COGNOME aveva fatto arrestare il COGNOME dopo aver appreso che il predetto aveva stretto un accordo con i Carabinieri, finalizzato a consegnare loro il COGNOME attraverso un’operazione pilotata; COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME e figlia, erano conviventi e cooperanti nella medesima attività di spaccio, inizialmente gestita dalla famiglia COGNOME in alleanza con COGNOME NOME NOME, poi, acquisita da COGNOME NOMENOME con estromissione del COGNOME NOME del socio COGNOME NOMENOMENOME inoltre, i riscontri esterni individuati dalla Corte di appello nel contenut delle intercettazioni ambientali in carcere non erano sufficienti a far superare la evidente condotta di connivenza della COGNOME ed a dimostrarne il concorso esterno nel reato associativo e, comunque, l’eventuale apporto della COGNOME non aveva mai rivestito il carattere di necessarietà; infine, risultavano decisive e favorevoli all’imputata le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale aveva escluso ogni coinvolgimento di COGNOME NOME nelle attività illecite.
La difesa di COGNOME NOME ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
1.11 ricorso di COGNOME NOME è infondato.
La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 09652/23.
In particolare, i Giudici del rinvio hanno ribadito la riduzione di pena nella misura della metà e non nella massima estensione in ragione della concessa attenuante di cui al comma 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, esprimendo sul punto adeguata motivazione ed evidenziando che il contributo offerto dalla COGNOME alle indagini si era inserito in un contesto già scardinato dalle dichiarazioni di altr collaboratori.
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità.
I Giudici di appello hanno, poi, correttamente rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in anni uno e mesi sei di reclusione, tenendo conto che in primo grado era stata riconosciuta la continuazione tra il reato in esame e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 19/04/2011, irrevocabile il 20/06/2012.
Costituisce, invece, un mero refuso l’indicazione nella parte motiva della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, che non ha inciso sulla decisione, in quanto in dispositivo la pena finale è stata correttamente indicata in anni uno e mesi sei di reclusione.
2. Il ricorso di COGNOME NOME è infondato.
La Corte di appello, nel colmare la lacuna motivazione rilevata nella sentenza di annullamento di questa Corte, ha ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento ed il reato già giudicato, oggetto della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata irrevocabile 19/04/2006, evidenziando che i fatti erano avvenuti nello stesso contesto territoriale e temporale nel quale il COGNOME operava per il sodalizio criminoso ed erano, quindi, espressione del medesimo disegno criminoso; ha, quindi, correttamente rideterminato la pena inflitta al predetto in anni quattro mesi undici e giorni dieci di reclusione.
Del tutto generica, in quanto priva di concretezza, è la doglianza che l’aumento di pena determinato per la continuazione sarebbe eccessivo.
Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007,
dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).
Inammissibile è la doglianza relativa alla operata correzione del dispositivo della sentenza impugnata (nel quale era stata omessa l’indicazione della pena complessiva) effettuata dalla Corte di appello con provvedimento “de plano”, risultando la censura del tutto generica.
Va ricordato che l’adozione “de plano”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale (Sez.1 n. 20984 del 23/06/2020, Rv.279219 – 01).
Nella specie, come rilevato, il ricorrente non ha indicato il concreto interesse che avrebbe avuto a partecipare all’udienza camerale, con conseguente genericità della doglianza.
Il ricorso di COGNOME NOME è infondato.
La Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento di questa Corte n. 09652/23, nella quale erano stati rilevato, innanzitutto, profili di carenza motivazionale concernenti la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I Giudici del rinvio hanno ribadito l’attendibilità intrinseca dei predett collaboratori di giustizia (pp19,20,21,22, 23 della sentenza impugnata), rimarcando anche i diversi periodi di detenzione dei collaboranti e la convergenza delle dichiarazioni circa i compiti svolti dalla COGNOME (pp 27,28,29 dell’a sentenza impugnata), nonchè i riscontri obiettivi al narrato accusatorio (p29,30,31,32 della sentenza impugnata).
Con riferimento al primo profilo di carenza motivazionale rilevato -ricorrenza di ragioni di astio o risentimento nei confronti dell’accusato (esposti dalla difesa della COGNOME con l’atto di appello e con la memoria depositata all’udienza dell’11.3.2029)- va osservato che la sentenza di annullamento aveva evidenziato che tali ragioni di astio, pur non eliminando la valenza probatoria delle accuse, fondavano la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531).
I Giudici del rinvio hanno approfondito il tema motivazionale devoluto, osservando che i dedotti motivi di astio del COGNOME (nei confronti di COGNOME, marito della COGNOME e, quindi, anche nei confronti della medesima), non minavano l’attendibilità del collaborante. In particolare, i Giudici di merito
evidenziavano che la COGNOME risultava estranea alla presunta ritorsione del COGNOME nei confronti del COGNOME (in sede di interrogatorio il collaborante dichiarava di aver sospettato di essere stato incastrato dal COGNOME, il quale avrebbe fatto rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente che custodiva in uno scantinato nella sua disponibilità determinandone l’arresto del 28 novembre 2008 e la successiva detenzione), e, comunque, aveva svolto un ruolo occasionale nell’ambito del sodalizio criminale; rimarcavano, inoltre, che la considerazione che la circostanza della “ritorsione” non avesse riguardato la moglie del COGNOME, trovava conferma nel fatto che COGNOME NOME, anche successivamente all’arresto del compagno ed alla sua detenzione, aveva continuato ad operare nella piazza di spaccio (pp 26,27 delal sentenza impugnata).
Con riferimento alle collaboranti COGNOME e COGNOME (NOME e figlia), i Giudici del rinvio hanno osservato che le predette avevano operato per lungo tempo alle dirette dipendenze del COGNOME e che nessun motivo di astio poteva emergere nei confronti di colui che dava direttive ai sodali ed aveva garantito e garantiva loro notevoli introiti (pp 24,25 della sentenza impugnata).
Con riferimento, poi, all’ulteriore profilo motivazionale devoluto ai Giudici di rinvio – contenuto e valenza delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME , per il quale la COGNOME “non era coinvolta in attività illecite”-, i Giudici di appello hanno emendato anche tale profilo, ritenendo il carattere neutro di tale dichiarazione, in considerazione di plurimi elementi fattuali: il predetto aveva appreso dal COGNOME delle dinamiche delle piazze di spaccio gestite dal COGNOME; non operava direttamente nella zona, ma si era proposto quale fornitore di sostanze stupefacenti di varia natura tramite il COGNOME; non viveva nel piano Napoli e non era coinvolto nelle piazze di spaccio; per sua stessa ammissione non aveva avuto alcun contatto diretto con altri sodali, ad eccezione del COGNOME, di COGNOME NOME e di COGNOME, ai quali aveva fornito sostanze stupefacenti e dai quali aveva appreso le modalità dello spaccio, la divisione delle piazze, i ruoli rivestiti. La Corte di appello ha tratto da tali elementi fattuali la coeren considerazione che l’COGNOME non poteva essere a conoscenza del ruolo svolto dalla COGNOMECOGNOME svolto con riferimento alla trasmissione dei messaggi che il COGNOME ai suoi sottoposti nei periodi di detenzione, anche in considerazione del fatto che il coinvolgimento della donna derivava proprio dall’assenza forzata del marito, al quale si sostituiva in alcune occasioni. In definitiva, si è osservato che le dichiarazioni dell’COGNOME si conciliavano perfettamente con le dichiarazioni rese dalla COGNOME e dalla COGNOME, in quanto il compito della COGNOME, quale concorrente esterno del reato di cui all’art.74 dpr n. 309/1990 – trasmettere ai sodali, nei periodi di detenzione del COGNOME, le direttive del predetto apprese nel
corso dei colloqui in carcere – non era un compito esclusivo nè stabile ma supporto, essenziale, offerto nei momenti di necessità.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto al sindacato di legittimità, con conseguente infondatezza del motivo di rico proposto.
Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell’ cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua Così deciso il 11/11/2025