Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25381 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullamento con rinvio
Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha confermato il decreto di rigetto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari sul reclamo presentato da NOME COGNOME detenuto a Bancali in regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen., circa la richiesta di disapplicazione degli artt. 6 e 8 della Circolare DAP 3676/6126 del 2 ottobre 2017 con i quali viene limitato l’utilizzo del fornellino e del pentolame nelle camere di detenzione.
Il detenuto ha posto a fondamento del reclamo l’assenza di ragioni di sicurezza che giustificano la limitazione, consistente nella consegna del pentolame alle ore 7 e nel ritiro alle ore 20, incidendo tale previsione sulla possibilità di cucinare e contenendo previsioni maggiormente restrittive rispetto a quelle stabilite per i detenuti «comuni».
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 41bis ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27, comma terzo, Cost.; art. 1, comma quinto, ord. pen.; art. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Premette considerazioni circa l’adozione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della tecnica redazionale del «copia-incolla» con conseguente errata indicazione della data di nascita del detenuto e del relativo nominativo.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato, non avendo seguito l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in base al quale, nell’ambito del potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione penitenziaria nel prevedere fasce orarie di esercizio dell’attività di cottura dei cibi all’interno delle camere di detenzione, questa deve, altresì, indicare se tale limitazione sia prevista per tutti i detenuti, o solo per quelli sottoposti ad un regime
Sent. n. sez. 2111/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. 14441/2025
differenziato; ciò al fine di comprendere se si tratta di una differenziazione del regime penitenziario ingiustificata e, dunque, vessatoria.
Inoltre, laddove individuate tali fasce orarie per i detenuti in regime di cui all’art. 41bis ord. pen., l’amministrazione Ł chiamata ad indicare le ragioni (di sicurezza, legate alla custodia in carcere) che giustificano la differenziazione.
Segnala, infine, che la stessa limitazione, all’interno dell’istituto penitenziario di BancaliSassari, non Ł prevista per i detenuti ‘comuni’, risolvendosi, quindi, la stessa in una violazione dell’art. 3 Cost., nonchØ dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 135 del 2013 (per la quale l’estensione e la portata dei diritti dei detenuti può subire restrizioni unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere) e n. 186 del 2018 (che ha equiparato, nella materia della cottura dei cibi, i detenuti del regime differenziato e quelli dei regimi ordinari).
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Alcun vizio specifico deriva dall’errata indicazione della data di nascita del ricorrente nel provvedimento impugnato, essendo lo stesso pacificamente riferibile a NOME COGNOME e al reclamo proposto in tema di diritto a trattenere fornellino e pentolame oltre l’orario fissato dalla Circolare di cui in narrativa.
Proprio su tale questione, in termini dialogici e pertinenti rispetto al provvedimento impugnato, si Ł soffermato il ricorso in esame, con la conseguenza che non può dirsi verificata alcuna lesione del diritto di difesa.
In diritto, si ritiene condivisibile l’orientamento ormai assunto da questa Sezione sul tema della possibile limitazione degli orari di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41bis ord. pen. (fra le molte, Sez. 1, n. 16489 del 07/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3680 del 15.11.2024, dep. 2025, COGNOME, n.m.).
Con sentenza n. 186 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 41bis , comma 2quater , lett. f), ord. pen., nella parte in cui prevedeva la possibilità di adozione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di ogni misura di sicurezza volta a garantire l’assoluta impossibilità di cuocere cibi, giungendo così a riconoscere, anche a chi si trova sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41bis , la possibilità di accedere ai piccoli gesti della vita quotidiana, tanto piø preziosi in quanto ultimi residui in cui può espandersi la libertà individuale, con la precisazione che, tuttavia, ciò non implica l’affermazione dell’esistenza di un diritto vero e proprio a cuocere cibi nella propria cella, e che, dunque, non Ł escluso che il detenuto debba sottostare alle regole del carcere disciplinanti le modalità del relativo esercizio, fruibile sulla base di fasce orarie stabilite.
Di tal chØ, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle face orarie fissate con il regolamento di istituto, costituisce legittimo esercizio della potestà riconosciuta all’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, poichØ spetta al regolamento interno la disciplina degli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).
La disciplina di tale attività, mediante la previsione di specifiche fasce orarie in cui questa Ł consentita, Ł legittima e rappresenta la mera regolamentazione dell’esercizio di un
diritto, a condizione, tuttavia, che attraverso la stessa non sia ripristinata quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima.
Occorre, pertanto, tenere costantemente conto dell’esigenza di bilanciare il predetto principio con la necessità di evitare l’introduzione, attraverso discipline distinte, di una differenziazione ingiustificata tra detenuti ‘comuni’ e quelli sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41bis , tramite previsioni che possano rivelarsi, in concreto, vessatorie per questi ultimi (Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285204; Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Torcasio; Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Cimato).
Per tale ragione, da un lato, si afferma la sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con i quali viene regolamentato l’esercizio del diritto mediante l’individuazione di fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi; d’altro lato, può ritenersi legittima quella disposizione del regolamento d’istituto che stabilisce il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, purchØ questa riguardi tutti i detenuti, e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41bis (Sez. 1, n. 4030 del 2020, dep. 2021, Gallo, cit.; Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, COGNOME; Sez. 1, n. 43528 del 2023, COGNOME, cit.; Sez. 1, n. 11050 del 2023, dep. 2024, Torcasio, cit.; Sez. 1, n. 18910 del 2024, Cimato, cit.).
Il trattamento previsto per i detenuti ‘comuni’ all’interno dello stesso istituto diviene parametro di riferimento per stabilire la legittimità della previsione.
¨ quindi necessario verificare il provvedimento assunto nei confronti dei detenuti in regime differenziato secondo un parametro di giudizio che tenga conto «per esplicito e all’esito di un’analisi specifica se la previsione di fasce orarie stabilita nell’istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato, sia in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzativo da parte dell’amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perchØ discriminatorio» (Sez. 1, n. 36940 del 2022, Crea, cit.).
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza ha confermato il rigetto del reclamo sulla scorta del fatto che la predisposizione di fasce orarie per la cottura ed il riscaldamento dei cibi risponde ad esigenze organizzative inerenti alla quotidianità della vita detentiva, legate, anche, all’attenuazione dei controlli in ora notturna; il differente trattamento rispetto ai detenuti ‘comuni’, inoltre, Ł stato giustificato in considerazione delle celle multiple in cui questi ultimi vivono, suscettibili di divenire disagevoli ed insalubri qualora tutti fossero costretti a cucinare contemporaneamente.
Per tale ragione Ł consentito solo a costoro cucinare nell’arco dell’intera giornata.
Ciò premesso, può dirsi che l’ordinanza, in definitiva, offra una motivazione effettiva affinchØ possa ritenersi che la determinazione dell’istituto non sia stata una mera scelta di penalizzazione dei detenuti ristretti in regime differenziato di cui all’art. 41bis ord. pen., risultando sorretta dal rispetto dei principi costituzionali e degli orientamenti giurisprudenziali costantemente affermati da questa Corte.
Peraltro, a fronte della motivazione adottata dal provvedimento impugnato, il ricorrente omette di indicare, in termini specifici, per quali motivi, tenuto conto del caso concreto, le ragioni di fatto sinteticamente addotte a giustificazione del provvedimento impugnato, non rispondano ai criteri e ai canoni valutativi imposti dai predetti orientamenti giurisprudenziali.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 17/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME