Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46304 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1i1JìS7E(1,Q GLYPH 6-,25’hi-, 4 ei Chiofalo NOME nato a Messina il 30/09/1985
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. M. NOME COGNOME per l’annullamen senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 9 lug 2024, ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avv l’ordinanza del 19 aprile 2024 con cui il Magistrato di sorveglianza di L’Aqui accolto il reclamo con il quale NOME COGNOME ristretto in regime ex art bis ord. pen., ha chiesto di disapplicare l’ordine di servizio che disp previsione di fasce orarie per la cottura di cibi.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustiz che, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, in due distinti motivi ha dedot violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, co lett. B), 35 bis e 41 bis ord. pen. evidenziando che il provvedimento dell’Amministrazione, che regola in termini ampi le modalità di fruizione dei ci realizza un bilanciamento ragionevole delle diverse esigenze, non inciderebbe
concreto sul diritto soggettivo del detenuto. A ben vedere, poi, lo stesso provvedimento sarebbe conforme ai principi enucleati su punto dalla pacifica e più recente giurisprudenza di legittimità per cui la regolamentazione dei tempi di cottura dei cibi non è sindacabile nel caso in cui la differenza di trattamento riservata ai ristretti ex art- 41 bis ord. pen. rispetto agli altri detenuti torvi una sufficiente giustificazione nella situazione logistica del carcere.
In data 12 settembre 2024 so . no pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l’avv. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
In data 11 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. M. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nei due motivi di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. B), 35 bis e 41 bis ord. pen. evidenziando che il provvedimento dell’Amministrazione, che regola in termini ampi le modalità di fruizione dei cibi e realizza un bilanciamento ragionevole delle diverse esigenze, non inciderebbe in concreto sul diritto soggettivo del detenuto.
Le censure sono fondate.
2.1. La questione oggetto del ricorso è stata affrontata e pacificamente risolta da numerose pronunce di questa Corte che, anche da ultimo, hanno ribadito il principio per cui «è legittima la disposizione del regolamento d’istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio» (così Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giutizia, Rv. 285204 – 01; confermata nelle successive Sez. 1, n. 11058 del 22/11/2023, Min Giustizia (Torcasio), n.m.; Séz. 1, n. 18910 del 6/3/2024. Min. Giustizia (Cimato) n.m.; Sez. 1, n. 38457 del 10/7/2024, Min. Giustizia (Aieta), n.m.; Sez. 1, n. 38458 del 10/7/2024, Min. Giustizia (Liga), n.m.).
In tale prospettiva, pertanto, come da ultimo ribadito in Sez. 1, n. 38459 del 10/7/2024, Min. Giustizia (Ligato), n.m., alle considerazioni delle quali integralmente si rinvia, si deve ribadire che la previsione di fasce orarie in cui
l’attività è consentita integra la mera regolamentazione dell’esercizio di un diritto, con la precisazione che attraverso tale disciplina non può essere ripristinata quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima.
Il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della previsione delle modalità di esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato, dunque, è costituito dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto per cui l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio.
Ne consegue la necessità che il provvedimento assunto nei confronti di detenuto a regime differenziato chiarisca «per esplicito e all’esito di un’analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell’istituto stesso, solo per detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio» (così la sentenza citata anche facendo riferimento a Sez. 1, n. 36940 del 2022, Crea, n.m.).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza e il Magistrato di sorveglianza non si sono conformati ai principi indicati così che risulta fondata la censura del ricorrente che evidenzia come la previsione di fasce orarie prestabilite per NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato, non determina un grave pregiudizio all’esercizio del diritto allo stesso riconosciuto di cuocere i propri cibi.
L’Amministrazione, infatti, ha giustificato la previsione di fasce orarie di cottura dei cibi sulla base della diversità di trattamento rispetto a quello previsto per i detenuti comuni che sono sistemati in celle che ospitano più persone, con conseguenti problemi di salubrità dell’aria derivanti dalla simultanea cottura dei pasti.
Profili problematici questi che sono invece insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al regime speciale in quanto questi sono collocati in celle singole.
L’Amministrazione, inoltre, ha anche messo in rilievo come la varietà di attività trattamentali svolte dai detenuti comuni determinerebbe il rischio di sovrapposizione della preparazione di cibi cotti, ove fossero previste, per i
medesimi, fasce orarie destinate alla cucina, essendo costretti i detenuti, in tale ipotesi, a mettersi ai fornelli contemporaneamente, mentre tale criticità non si pone per i detenuti a regime differenziato, ammessi, in misura innegabilmente inferiore, alle attività trattamentali.
A fronte di tali argomentazioni e, in particolare, delle differenti modalità trattamentali che caratterizzano il regime dei detenuti ex art. 41 bis ord. pen., le diverse considerazioni contenute nel provvedimento impugnato, oltre a travisare sostanzialmente gli elementi addotti dall’Amministrazione penitenziaria in ordine alle caratteristiche dei due regimi carcerari e alle diverse esigenze organizzative, si risolvono in una motivazione apparente, dal momento che il Tribunale non ha fornito ragioni idonee a spiegare perché la definizione delle fasce orarie costituisca una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento del diritto a cucinare, in favore, anche, dei detenuti a regime differenziato, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari, omettendo altresì di enucleare le ragioni per cui tale previsione abbia comportato, nonostante le diverse caratteristiche del regime trattamentale, un’irragionevole discriminazione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. rispetto ai detenuti comuni (in termini sovrapponibili Sez. 1, n. 38459 del 10/7/2024, Min. Giustizia (Ligato), n.m.).
A ben vedere, d’altro canto, l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti sottoposti al regime speciale non è nel caso di specie irragionevole in quanto tale scelta, esercitata senza che emergano profili discriminatori, rientra nell’ambito della potestà organizzazione riservata all’Amministrazione penitenziaria, alla luce della diversa previsione relativa ai detenuti comuni e delle caratteristiche relative alle strutture in cui gli stessi son reclusi, nonché delle modalità del relativo trattamento penitenziario.
2.3. Le considerazioni esposte impongo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila oggetto del reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del magistrato di orveglianza di L’Aquila del 19 aprile 2024. Così deciso il 29 ottobre 2024.