Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1442 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1442 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo-impugnazione RAGIONE_SOCIALE proposto RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE Dipartimento RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti dell’ordinanza, emessa in data 8 gennaio 2024, dal Magistrato di sorveglianza di Roma, che, nell’accogliere il reclamo-istanza del detenuto, gli aveva consentito di utilizzare fornelli e pentolame dopo gli orari previsti dalle disposizioni della suddetta Amministrazione.
Deduce, richiamando giurisprudenza di legittimità in materia, violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis I. n. 354/1975, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost.
Rimprovera, in sintesi, al Tribunale di sorveglianza di aver accolto il reclamo senza approfondire le ragioni dell’istituto penitenziario in merito alla differenziazione oraria circa l’utilizzo del fornello e del pentolame, ma dando per valide le argomentazioni del D.A.P. sui presunti motivi sottesi alla scelta di ritirare gli oggetti alle 20.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, citando la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Giova premettere che il tema dell’ambito di esplicazione del diritto di cottura dei cibi in cella, per i detenuti, come il NOME, sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è pervenuto all’attenzione di questa Corte a partire dalla sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), della menzionata disposizione, nella parte in cui impone all’Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l’assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi.
In proposito, l’originario indirizzo – secondo cui l’individuazione, ad opera dell’Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi, da parte di questa categoria di detenuti, non incide sul riconoscimento del diritto, che resta comunque garantito, e costituisce invece mera regolamentazione del suo esercizio, non giustiziabile davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non mass.) – è stato seguito da un diverso orientamento (del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020,
dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 – 01), che ha ammesso uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti incidenti sulla materia.
In questa rinnovata prospettiva, la previsione di fasce orarie, in cui l’attività di cottura venga consentita, integrerebbe, sì, mera regolamentazione dell’esercizio di un diritto, ma l’Amministrazione penitenziaria non potrebbe, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha già ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018.
Il RAGIONE_SOCIALE parametro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE riferimento, RAGIONE_SOCIALE per stabilire RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE della regolamentazione in questione, è stato, così, individuato nelle modalità di trattamento stabilite per i detenuti comuni, ristretti presso il medesimo istituto.
La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivelerebbe, dunque, legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio.
L’indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato si è, successivamente, evoluto e consolidato, attraverso la precisazione che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate rispetto a quel riservate ai detenuti comuni, quanto, piuttosto, l’individuazione di fasce orarie differenziate non accompagnata da ragioni giustificative apprezzabili e avente l’unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività dell detenzione in regime speciale (Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, non mass.; Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, COGNOME, non mass.).
In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, questa Corte, nell’annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e ra approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istitut penitenziari».
Nell’ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all’esito di un’analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilit nell’istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato, fosse in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzatorio da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente caratter irragionevole, perché discriminatorio».
L’applicazione al caso concreto dei principi di diritto testé enucleati – che hanno ispirato anche le successive pronunzie in argomento, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285204 – 01; Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023, COGNOME, non mass.; vedi, inoltre, le recentissime, conformi, Sez. 1, n. 30903, 30904 e 30905, emesse all’udienza del 17 giugno 2025 sui ricorsi, rispettivamente, proposti da COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, non mass.) – conduce al rilievo della piena legittimità della decisione impugnata.
Quest’ultima, all’esito di esauriente ed ineccepibile valutazione, ha ritenuto che la differenziazione di trattamento in argomento non mini il diritto ad una sana alimentazione e sia adeguatamente giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, nonché dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune, che non usufruiscono di camere di pernottamento individuali e rispetto ai quali la mancata imposizione di fasce orarie maggiormente stringenti consente di evitare la concentrazione di fumi ed odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubrità degli ambienti di pernottamento, promiscuamente fruiti.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, conclusivamente, che la diversità di trattamento riservata nella specie ai soggetti ristretti al regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. trovi plausibile giustificazione nelle indicat esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione e per attuare così anche una ingiusta discriminazione.
Si impongono, pertanto, la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore