Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da ‘At h.itS Z:(;.) (à- 6-0S COGNOME NOME, nata a Qualiano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha confermato il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianz aveva accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME, sottoposta al regim penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la quale aveva lamentato di non essere stata autorizzata a cucina all’interno RAGIONE_SOCIALE camera di pernottamento, senza limitazione orarie.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, con il patrocin dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio d motivazione.
Facendo ampio richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, il ricorrente assume che la previsione di fasce orarie per cucinare, all’interno d sezioni speciali in cui sono collocati i detenuti sottoposti a regime differenz costituisca esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà organizzativa riconosciuta all’Amministrazion al riguardo, dal regolamento di esecuzione RAGIONE_SOCIALE legge penitenziaria.
A tale esercizio la magistratura di sorveglianza non potrebbe sostituirs dovendosene escludere il carattere arbitrario, non ricavabile dal solo fatto c detenuti ristretti in altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cib limitazioni temporali.
Detta differenziazione troverebbe, infatti, adeguata giustificazione nel peculiarità delle condizioni detentive dei ristretti assoggettati a re differenziato, che occupano celle singole, nelle quali trascorrono la maggi parte del loro tempo. Nei circuiti di detenzione ordinaria, la liberalizzazione d orari sarebbe viceversa giustificata dalla promiscuità degli ambienti e da molteplicità delle occasioni trattamentali, ossia da fattori che suggerirebbero evitare il più possibile la concentrazione di fumi e odori, così come di prevenir sovrapposizione di attività.
Il ricorrente nega, dunque, che la misura contestata dia luogo ad esi discriminatori e inutilmente afflittivi, essendo piuttosto il giudice a quo a pretendere l’ingiustificata omologazione di situazioni tra loro diverse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancata rispondenza provvedimento impugnato al paradigma normativo di riferimento.
Il tema dell’ambito di esplicazione del diritto di cottura dei cibi in c per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis pen., è venuto all’attenzione di questa Corte a partire dalla sentenza n. 18 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, con cui quest’ultima ha dichiarato l’illegitt costituzionale del comma 2-quater, lett. f), RAGIONE_SOCIALE menzionata disposizione nella parte in cui impone all’Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misu di sicurezza volte ad assicurare l’assoluta impossibilità, per quella categor detenuti, di cuocere cibi.
In proposito, l’originario indirizzo – secondo cui l’individuazione, ad op dell’Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cott dei cibi, da parte di questa categoria di detenuti, non incide sul riconoscim del diritto, che resta comunque garantito, e costituisce invece m regolamentazione del suo esercizio, non giustiziabile davanti alla magistratura sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) – è sta seguito da un diverso orientamento (del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 de 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01), che ha ammesso uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti incidenti sulla materia.
In questa rinnovata prospettiva, la previsione di fasce orarie, in cui l’at di cottura venga consentita, integrerebbe, sì, mera regolamentazion dell’esercizio di un diritto, ma l’Amministrazione penitenziaria non potreb attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha già riten illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018.
Il parametro di riferimento, per stabilire la legittimità RAGIONE_SOCIALE regolamentazi in questione, è stato così individuato nelle modalità di trattamento stabilite detenuti comuni, ristretti presso il medesimo istituto. La previsione di f orarie per la cottura dei cibi si rivelerebbe dunque legittima laddove discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comu determinandosi, in caso contrario, un’ingiustificata differenziazione del regi penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmen vessatorio.
L’indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato si è, successivamente evoluto e consolidato, attraverso la precisazione che ciò che è censurabile sede giurisdizionale, perché elusivo RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 186 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Cor Costituzionale, non è la previsione in sé, per i detenuti sottoposti al r differenziato, di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate rispetto a riservate ai detenuti comuni, quanto piuttosto l’individuazione di fasce or
differenziate non accompagnata da ragioni giustificative apprezzabili e avente l’unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività detenzione in regime speciale (Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino; Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea).
In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, questa Corte, nell’annullare il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva ritenut discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cuci ai detenuti assoggettati al regime differenziato avrebbe costituito una s esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n 230 del 2000 (all’esito RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 d 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli ist penitenziari».
Nell’ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplic e all’esito di un’analisi specifica, se la previsione di fasce orarie st nell’istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzatorio da par dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare un diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente cara irragionevole, perché discriminatorio».
L’applicazione al caso concreto dei principi di diritto testé enucleati hanno ispirato anche le più recenti pronunzie in argomento (Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Rv. 28520401, COGNOME; Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 44197 del 13/04/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 39098 del 2023, COGNOME), cui il Collegio intende dare continuità – conduce al rilievo dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Quest’ultima ha ritenuto che la differenziazione di trattamento in argomento non possa essere giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regim speciale, né dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a re penitenziario comune.
Il ragionamento non persuade.
L’amministrazione ricorrente ha invero spiegato, in modo convincente, che la concentrazione RAGIONE_SOCIALE cottura dei cibi in due distinte, e sufficientemente ampi fasce orarie consente di alleviare, per il tempo residuo, i compiti del person
addetto alla custodia ed è perfettamente aderente all’organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime differenziato, presenti, in quegli orari, nelle camere detentive, singolarmente occupate.
L’organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario, per contro, comporta la loro assenza dalla camera detentiva per lassi temporali assai più ampli, sicché l’imposizione nei loro confronti di fasce orarie stringenti interferirebbe con le attività trattamentali concomitanti.
Una tale mancata imposizione consente, per altro verso, di evitare la concentrazione di fumi ed odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubrità degli ambienti di pernottamento, promiscuamente fruiti.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, conclusivamente, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduca invece in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività RAGIONE_SOCIALE detenzione e per attuare così anche una ingiusta discriminazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, e di quella conforme in precedenza adottata dal Magistrato di sorveglianza; annullamento che, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila emessa il 22 marzo 2024.
Così deciso il 25/09/2024