Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ‘frb s 03 TE, bz, (-Z –7 L, ol (ms rb GLYPH el COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata insieme alla precedente con cui era stato accolto il reclamo del detenuto;
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo del RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale è stato consentito, a NOME COGNOME, detenuto in regime di art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie già previste dalle or 11:00 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle 18:30, sul presupposto della disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni e della ritenuta irragionevolezza di tale previsione.
Il RAGIONE_SOCIALE della giustizia ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo dell’Avvocatura dello Stato, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge e l’erronea applicazione in relazione agli artt. 1, 35-bis e 41-bis, 69 comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), perché la sentenza della Corte cost. n. 186 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di cuocere cibi (a 41-bis, comma 2-quater, ultimo periodo della lett. f) “e cuocere cibi”, ord. pen.) non ha invece escluso la potestà regolamentare dell’RAGIONE_SOCIALE in materia, né ha riconosciuto un diritto del detenuto a svolgere tale attività con qualsiasi modalità e a qualsiasi ora, anzi dovrebbe essere escluso che quanto richiesto della detenuta possa essere qualificato come un diritto soggettivo, poiché la regolamentazione dell’RAGIONE_SOCIALE rappresenta esclusivamente una disciplina della modalità di esercizio in concreto del diritto e tale previsione non sarebbe contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni.
Con il secondo motivo, il RAGIONE_SOCIALE denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che previsione di fasce orarie sia illegittima perché “non funzionale alle esigenze di sicurezza ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., né … alle ulteriori esigenze organizzative dedotte dall’amministrazione” sottese alle più stringenti regole detentive riservate ai ristretti così sindacando nel merito una scelta discrezionale dell’RAGIONE_SOCIALE, esorbitando dai limiti del proprio potere e senza considerare adeguatamente i rischi derivanti dal fatto che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME e di quello emesso dal Magistrato di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.
2. La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi costituisce, in linea di principio, un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria dall’art. 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), che stabilisce che “il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di gene alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare”. Il tema dell’ambito di esplicazione del diritto, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), di cottura dei cibi è stato oggetto di approfondimento, in particolare, con la sentenza n. 186 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimit costituzionale del comma 2-quater, lett. f), dell’art. 41-bis ord. pen. nella parte in cui imponeva all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l’assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi.
L’originario indirizzo, secondo cui la questione della individuazione, ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. non incide sul riconoscimento diritto soggettivo del detenuto che resta comunque garantito e costituisce, invece, mera regolamentazione dell’esercizio del diritto, non giustiziabile in quanto tale, davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020), è stato successivamente superato in favore di altro orientamento – del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 – il quale ammette l’esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria regolamenta l’esercizio del diritto individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In questa prospettiva, si conferma, da un canto, che la previsione di fasce orarie in cui l’attività è consentita, di per sé, integra me regolamentazione dell’esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall’altro, che l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato ch
la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018.
Sulla base di tale evoluzione giurisprudenziale, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell’esercizio del diritto per i deten soggetti al regime differenziato è rappresentato dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima laddove non discrimiNOMEria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere “vessatorio”. Si è, inoltre, precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi diverse per i detenuti in regime differenziato rispetto a quelle riservate a detenuti comuni, ma, piuttosto, l’individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall’enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, quindi con l’unica finalità di ottener attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022; Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022). In particolare, nella pronuncia n. 36940 del 2022, questa Corte, nell’annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discrimiNOMEria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura de cibi, ha ritenuto che l’ordinanza non avesse “fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e r approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istitu penitenziari”. Si è così evidenziata la necessità di chiarire “per esplicito e all’esito di un’analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell’istituto ste solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzatorio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevol perché discrimiNOMErio”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Tale principio di diritto è alla base anche delle più recenti sentenze in tema (Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Rv. 285204, nonché, tra quelle non rnassimate:
Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023; Sez. 1, n. 49527 del 10/10/2023; Sez. 1, n. 44197 del 13/04/2023, Sez. 1, n. 43528 del 28/6/2023, Sez. 1, n. 11050 del 22/11/23, dep. 2024 e, da ultimo, Sez. 1, n. 18910 del 06/3/2024) a cui questo Collegio intende attenersi.
Va, infatti, rilevato che, all’interno della Casa circondariale di L’Aquila, detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 -bis ord. pen., a differenza degli altri – in numero nettamente inferiore e in parte adibiti a svolgere servizi all’interno del circuito differenziato – sono autorizzati a cucinare tra le 11: e le 13:00 e tra le 16:30 e le 18:30 e che la limitazione dell’autorizzazione a tali fasce orarie è dichiaratamente volta a preservare la salubrità degli ambienti, l’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale e a non condizionare i tempi previsti per le attività interne. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto ch tale differenziazione non potesse essere giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale né dalla necessità di garantire, ai detenuti “comuni”, che occupano ambienti nei quali sono collocati più soggetti, la possibilità di cuocere i cibi in tempi sfalsati, in modo da evitare la concentrazione di fumi e odori, e quella di partecipare alle attività trattamentali, cui accedono per un tempo più ampio rispetto a coloro che sono sottoposti a regime differenziato.
Il ragionamento non convince, perché viziato nei suoi presupposti fattuali. L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha, invero, spiegato che la concentrazione dell’autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un’attività lato sensu pericolosa ed è compatibile con l’organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime differenziato, presenti, per la maggior parte della giornata, nella camera detentiva. Considerato che l’organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai più ampio, l’estensione, nei loro confronti, all’intera giornata dell’autorizzazione alla cottura dei cibi è frutto, nella prospett dell’RAGIONE_SOCIALE, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti. La maggiore dilatazione del tempo in cui è consentita la cottura dei cibi consente, per altro verso, di evitare la concentrazione di fumi e odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubrità degli ambienti, che deriverebbe dal contemporaneo utilizzo dei fornelli da parte dei detenuti assegnati alla medesima camera detentiva, eventualità non ipotizzabile per quelli sottoposti a regime differenziato, che occupano celle singole.
Da ciò si può riaffermare che nella specie non sia in discussione il diritto di cuocere i cibi anche da parte dei detenuti in regime differenziato né la possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva
che si sia al cospetto non di un intervento dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria che incide sul diritto soggettivo del detenuto, precludendone l’attuazione, ma di una mera modalità di esercizio in concreto di esso diritto che, sia pur con una regolamentazione definita, è suscettibile di ampia fruizione (il detenuto è autorizzato a cucinare per quattro ore al giorno – tra le ore 11:00 e le 13:00 e tra le ore 16:30 e le 18:30), sia pur con l’osservanza delle regole interne all’istituto in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo, che connotano la vita in comune (in questo senso, già Sez. 1, n. 8560 del 03/3/2020).
Applicando i principi dell’orientamento sinora descritto al caso in esame, si osserva che il Tribunale di sorveglianza, all’esito della compiuta istruttoria svolta è incorso nell’errore di ritenere che la differenza di trattamento riservata ai ristre con regime differenziato rispetto ai detenuti comuni non avesse trovato una sufficiente giustificazione nella situazione logistica del carcere di l’Aquila, laddov si sarebbe dovuto verificare in concreto solamente se essa fosse un modo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. Ritiene il collegio che la particolare situazione del carcere di L’Aquila, che non ha detenuti comuni se non quelli impiegati nei servizi interni, comporta la difficoltà di ritenere che dalla possibilità concessa a questi ultimi, quali tornano nelle loro camere di detenzione solo quando non sono impegnati nei servizi di istituto, di cucinare liberamente nel corso della giornata, si debba ricavare la inevitabile necessità di garantire anche a coloro che sono ristretti in regime di art. 41-bis ord. pen. la possibilità di cucinare cibi a qualsiasi ora, previsione che sarebbe contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni. Non si rileva, per quanto sinora argomentato, nella individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti in regime differenziato alcun tratto discrimiNOMErio. Da ciò, si impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, che può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e il provvedimento di primo grado.
o GLYPH Così deciso il 9/7/2024 4