Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46299 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 25 giugno 2024, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha accolto parzialmente l’istanza di NOME COGNOME, ristretto nella Casa circondariale di Nuoro, con cui si era chiesta l’ottemperanza dell’ordinanza emessa il 12 dicembre 2023 dallo stesso Magistrato di sorveglianza, in virtù della quale era stato disposto che il costo delle fotocopie da addebitarsi al detenuto fosse individuato fra i 5 e i 7 centesimi per pagina.
Il parziale accoglimento è consistito nel disporre la restituzione della differenza relativa alle spese concernenti le fotocopie rilasciate al detenuto in 7 centesimi dal 12 dicembre 2023 fino al febbraio 2024, con corrispondente ordine al Direttore della Casa circondariale di Nuoro, in veste di commissario ad acta, di restituire, all’esito della verifica, le somme a tale titolo spettanti ad COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Attanasio chiedendone l’annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) per la mera apparenza della motivazione.
Il Magistrato di sorveglianza, pur avendo affermato di voler disporre l’ottemperanza del provvedimento del 12 dicembre 2023, ha mancato, secondo il ricorrente, di ordinare la restituzione delle somme incassate dall’Amministrazione a far data dal 21 giugno 2023 in misura superiore rispetto a quella stabilita, nonostante l’indicazione dettagliata di esse, circoscrivendo la restituzione dell’eccedenza soltanto solo dal 12 dicembre 2023, senza spiegarne le ragioni.
Questa opzione, secondo la difesa, è comunque ingiustificata, come lo sarebbe una pronuncia che, pur riconoscendo la fondatezza del rimedio risarcitorio azionato ex art. 35-ter Ord. pen., lo applicasse soltanto a partire dalla data di emissione del provvedimento, e non per il tempo trascorso, laddove avrebbe dovuto scaturire come effetto ovvio, una volta accertato che il costo delle copie cartacee dei file richieste dal detenuto era doppio rispetto a quello praticato all’esterno, la disposizione di restituzione delle somme addebitate illegittimamente anche per il passato.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto nell’istanza era stata richiesta la restituzione delle somme a titolo di estrazione delle fotocopie con decorrenza dal 21 giugno 2023, mentre il provvedimento difetta di motivazione nella parte in cui è stato omesso il rimborso degli importi decorrenti dalla suddetta data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada, pertanto, rigettata.
A ragione della determinazione oggetto del provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza, richiamata l’ordinanza del 12 dicembre 2023, da ritenersi definitiva, ha osservato che, da un lato, COGNOME aveva lamentato che gli era stato detratto un importo superiore a 7 centesimi per pagina, dal 21 giugno 2023 all’il gennaio 2024, e, dall’altro, la Direzione aveva rappresentato che dal febbraio 2024 il costo delle copie effettuate per COGNOME veniva calcolato in 7 centesimi per pagina.
Da tali constatazioni, inerenti a dati di fatto non contestati dalle parti, il decidente ha tratto la conseguenza che l’Amministrazione aveva soltanto parzialmente adempiuto il precedente provvedimento, in quanto non aveva applicato la tariffa stabilita con l’ordinanza del 12 dicembre 2023, dalla data di emissione di questo provvedimento al febbraio 2024, sicché per le fotocopie realizzate in questo intervallo quanto aveva ecceduto il costo di 7 centesimi a pagina andava restituito al detenuto.
Va ancora osservato che, vedendosi in tema di giudizio di ottemperanza nel diritto penitenziario, occorre muovere dal contenuto del provvedimento che ha reso le disposizioni che, secondo la prospettazione, non sono state osservate dall’Amministrazione.
La materia affrontata afferisce alla determinazione delle spese di mantenimento del detenuto in carcere e di contestazioni inerenti alle stesse.
Il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento da ottemperare, quello reso il 12 dicembre 2023, ha preso le mosse dal disposto dell’ad. 2 Ord. pen., con il riferimento alle corrispondenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, in parte surrogate dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
A tale quadro – va precisato – si connette la £ ]JId dl importante norma di cui all’ad. 56 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Ord. pen.), norma che sottende il riparto di competenza fra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza in questa materia.
3.1. In questa complessiva cornice, deve rilevarsi che, con riferimento alla fattispecie dedotta, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con il provvedimento presupposto, quello del 12 dicembre 2023, aveva preso cognizione della questione in materia di costi per l’effettuazione delle copie fotostatiche sostenuti
1/f/
dall’Amministrazione penitenziaria e da rimborsarsi da parte del detenuto richiedente il suddetto servizio e aveva emesso le conseguenti determinazioni.
Tale provvedimento, il cui si è ormai cristallizzato, non può formare oggetto di discussione in questa sede.
Per la verifica in sede di ottemperanza è, invero, ineludibile stabilire l’oggetto della disposizione data – come già emessa e divenuta inoppugnabile in punto di attribuzione del carico in ordine ai suddetti costi.
Orbene, il provvedimento del 12 dicembre 2023, nella corrispondente motivazione, aveva ritenuto infondato il reclamo del detenuto relativamente alla, pure lamentata, mancata stampa dei file e aveva, inoltre, considerato che l’Amministrazione, accordandosi con le linee tracciate da un altro, richiamato provvedimento reso in tempo pregresso dal Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24 novembre 2023, dovesse esigere dal detenuto il prezzo di mercato delle relative copie.
Posto ciò, nel dispositivo dell’ordinanza del 12 dicembre 2023, il Magistrato di sorveglianza, dopo aver rigettato parzialmente il reclamo relativo a tale oggetto, aveva disposto che il costo di dette copie dovesse essere richiesto nella misura non superiore a quello di mercato e, concretizzando tale riferimento, aveva fissato tale costo in quello ricompreso tra i 5 e i 7 centesimi (di euro) a pagina.
Si profila non irragionevole avere desunto dal testo del provvedimento in questione il convincimento che esso non aveva disposto per il tempo pregresso, essendo invece risultato – secondo la congrua valutazione del Magistrato di sorveglianza adito in ottemperanza – non eludibile trarre dal suo complessivo tenore la conclusione che il prezzo di mercato veniva definito con riferimento al tempo della decisione e con effetto da quel momento in poi: “dispone il costo in misura non superiore a quello di mercato tra i 5 e i 7 cent a pagina”.
3.2. In tal senso l’ordinanza impugnata, emessa in sede di ottemperanza, ha, non illogicamente, ordinato all’Amministrazione penitenziaria di restituire il maggior costo in concreto richiesto ad Attanasio dalla data del suddetto provvedimento – 12 dicembre 2023 – a tutto il febbraio 2024, posto che è risultato che soltanto dal mese di marzo 2024 l’Amministrazione stessa aveva eseguito correttamente il provvedimento da ottemperare.
Alla stregua del contenuto dell’ordinanza del 12 dicembre 2023, quindi, il Magistrato di sorveglianza ha offerto una corretta interpretazione del provvedimento presupposto, non potendo dirsi acclarato dal suo esame che con esso si fosse voluto regolamentare pure per il passato il costo delle copie da addebitare al detenuto dall’Amministrazione penitenziaria: ciò, anche perché il provvedimento del 12 dicembre 2023 non aveva ritenuto di estendere la sua
analisi su quale potesse essere per il tempo pregresso il costo di mercato delle prestazioni in questione
3.3. A questa considerazione non vale opporre – come ha fatto la difesa del ricorrente – la prospettazione inerente alla comparazione della situazione qui dedotta con il credito risarcitorio vantato dal detenuto che abbia patito un periodo di detenzione inumana e degradante, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.
In quest’ultimo, diverso ambito, si verte in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, rimedi costituiti dalla tutela lato sensu riparatoria prevista dall’art. 35-ter cit., rimedi necessariamente riferiti al tempo pregresso in cui il detenuto risulti aver subìto la detenzione in condizioni contrarie al parametro convenzionale suindicato.
Nel caso qui in esame il Magistrato di sorveglianza, invece, aveva ritenuto di incidere – in modo su cui non può rinvenirsi materia di opinamento, nel senso che la relativa ordinanza, con le statuizioni che la connotano, dispiega l’efficacia propria del provvedimento esecutivo non più suscettibile di impugnazione – nel rapporto già in essere, del tutto lecito e puramente sinallagmatico, fra l’Amministrazione e il detenuto per quello specifico servizio di copia, stabilendo la forbice del costo che l’Amministrazione avrebbe avuto titolo a esigere per ciascuna copia: e lo aveva fatto muovendo dalla situazione concreta esistente al momento della sua decisione, di guisa che in modo ragionevole il provvedimento reso in ottemperanza ne ha interpretato la portata come volta a disciplinare quell’elemento del rapporto (il costo della copia) per il solo tempo a venire.
3.4. In tema di giudizio di ottemperanza, si è già avuto modo di affermare e il principio è senz’altro da ribadirsi – che il relativo procedimento, regolato dall’art. 35 -bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 12014, sull’abbrivio delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale a conformare la disciplina l’esecuzione della pena la sollecitazione contenuta a canoni pienamente realizzativi di un contesto di effettiva tutela giurisdizionale: v. Corte Cost. n. 279 del 2013) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione.
Di conseguenza, rispetto a tale procedimento e al relativo provvedimento, non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità, né può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282482 – 01; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996 – 01).
3.5. Con riferimento al caso esaminato, il Magistrato di sorveglianza,
restando nel solco del provvedimento cognitivo da ottemperare, ha fornito una spiegazione congrua e non illogica – in ogni caso, connotata da un discorso giustificativo effettivo e tutt’altro che apparente – delle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover dar seguito, se non per la parte suindicata, ossia per il tempo intercorso dalla data del provvedimento presupposto in poi, alla verifica dell’adempimento esatto da parte dell’Amministrazione penitenziaria dello iussum contenuto nell’ordinanza del 12 dicembre 2023 relativamente al costo unitario delle copie erogate al detenuto.
In tal senso, non è superfluo ricordare che, in tema di ottemperanza, l’art. 35-bis, comma 8, Ord. pen. ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.
È vero che la mancanza assoluta di motivazione e/o la presenza di una motivazione meramente apparente su punti decisivi dell’iter logico inerente all’accertamento da compiersi integrano una carenza che si colloca nella violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (v. per l’analisi generale del tema Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01).
È del pari certo, però, va recisamente escluso – in ragione dei rilievi testé svolti – che questa patologia abbia attinto il provvedimento impugnato.
Deve, di conseguenza, pervenirsi al rigetto dell’impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 ottobre 2024
Il COGNOME i liere estensore