Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17338 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SRAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettare, il ricorso, con conferma statuizioni civili e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e sostenute dalla stessa parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza d Tribunale cittadino, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di accesso abusivo sistema informatico contestato a COGNOME NOME al capo A) ed ha confermato il giudizio d penale responsabilità della predetta in ordine ai reati di sostituzione di persona (cap concorso in truffe, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (capo G autoriciclaggio (capo H), rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione la COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, affidandolo a tr motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla procedibilità per il reato di cui all’art. pen. contestato al capo G), stante l’avvenuta remissione della querela da parte di COGNOME NOME e, con riferimento alle altre persone offese, l’assenza della querela, condizion procedibiità posta al reato di cui all’art. 640, dal D. Lvo n. 150/2022 pur in pre dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui 648ter 1 cod. pen., sia per il difetto di condizione di procedibilità del reato presuppo perché ad avviso del ricorrente si verte in un’ipotesi (li nnero trasferimento di somme di de in alcun modo idoneo ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di sosti di persona di cui ai capi F) ed I) in quanto la finalità dell’agente era quella di ottenere un economico e non quella di ledere la fede pubblica, sicché la condotta dovrebbe ritenersi assorbi in quella della truffa.
Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l’ufficio del P.M., in persDna del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichia inammissibile, o in subordine rigettare, il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e c della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta mfondatezza.
La censura del ricorrente secondo cui difetterebbe la condizione di procedibilità del re di cui all’art. 640 cod. pen., in particolare, è manifestamente infondata, atteso che non h revocato la costituzione di parte civile né l’RAGIONE_SOCIALE, né la RAGIONE_SOCIALE, sicché giova ricord consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la sussistenza d volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazion ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la perso offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successiv
di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259; Sez. 2, n. 19077 d 03/05/2011, COGNOME, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, NOME, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, NOME COGNOME, Rv. 267619).
Anche con specifico riferimento ai reati di cui si tratta, si è di recente ribadit costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’en vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà pu della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunt anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. (Sez. 3, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844).
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, non solo pe l’equipollenza della costituzione di parte civile dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, ma anche l’assorbente ragione che l’eventuale mancanza di una condizione di procedibilità non incide sul configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza dei delitti di ricettazione, o autoriciclaggio. (cfr. Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Rv. 247527).
L’assunto della ricorrente secondo cui sarebbe stato effettuato un mero trasferimento d somme di denaro in alcun modo idoneo ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa è, invece, smentito dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ch evidenziato come la COGNOME abbia, dopo aver commesso il presupposto delitto di truffa, attraver un bonifico effettuato dal conto corrente da lei aperto a nome di un’ignara terza persona, NOMENOME NOME acquistato 84 sterline d’oro: l’apertura di un conto corrente a nome di una ter ignara, il versamento su tale conto dei proventi del delitto di truffa e l’uso di parte di q acquistare sterline d’oro sono, per loro natura, finalizzati ed idonei ad ostacolare l’identif della provenienza delittuosa del denaro così utilizzato.
Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, atteso che la finalit profitto perseguita dalla ricorrente non esclude in alcun modo la sua coscienza e volontà perseguire tale scopo con la sostituzione di persona contestatale. Per consolidata giurispruden anche di questa Corte di Cassazione, peraltro, il reato di sostituzione di persona può concorr formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, co rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. (Sez. 2, n. 26589 11/09/2020 Rv. 279647; Sez. 5, Sentenza n. 11918 del 20/01/2016, Rv. 266382; Sez. 6, Sentenza n. 9470 del 05/11/2009, GLYPH Rv. 246400; GLYPH Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Rv. 237957).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili d colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusi delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IN che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE ente pubblico, che liquida in complessivi 3.000,00
Così deciso il 18 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente