Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Seregno il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 4.04.2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 24 novembre 2021, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma n. 2 e 7, cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 385, primo e terzo comma, cod. pen., commessi in Bollate il 19 settembre 2018, aggravati dalla
recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia impugnata, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato.
La Corte di appello avrebbe, infatti, omesso di verificare se vi fosse stato il secondo controllo dell’imputato, in detenzione domiciliare, avvenuto alle ore 12.40, che era affermato dall’imputato e dalla moglie.
Tale controllo, che non sarebbe stato escluso nelle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, sarebbe incompatibile, in ragione del proprio orario, con la dei reati contestati da parte dell’imputato.
Erronea sarebbe, inoltre, l’identificazione dell’autore del tentato furto del ciclomotore nel COGNOME, sia per le sue caratteristiche fisiche che per i capi di abbigliamento indossati quel giorno.
3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità per difetto di querela del reato contestato al capo 2), in quanto il delitto di reato di furto su cose esposte alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela per effetto dell’art. comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 19 marzo 2024, il Procuratore AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato.
3. Il motivo è inammissibile.
La censura prospettata non si confronta con la motivazione bensì con le prove esaminate dal giudice di merito, sollecitandone una diversa lettura.
Il motivo si risolve, dunque, nell’inammissibile proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti accertati nei giudizi di merito, già motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944).
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La Corte di appello ha, peraltro, non certo illogicamente ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa e degli operanti convergessero nell’individuazione dell’imputato, evaso dalla detenzione domiciliare, nell’autore del tentativo di furto del ciclomotore indicato nell’imputazione.
La sentenza di primo grado ha, peraltro, congruamente rilevato che il denunciante ha riconosciuto con assoluta certezza l’imputato nell’autore del furto del proprio motociclo, che, peraltro, all’atto dell’arresto indossava ancora gli abiti descritti dalla persona offesa.
Con il secondo motivo il difensore deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità per difetto di querela del reato contestato al capo 2).
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la persona offesa, nell’immediatezza dell’arresto, ha presentato querela orale, come documentato dalla comunicazione di notizia di reato.
La costituzione di parte civile non revocata nei successivi gradi di giudizio equivale, peraltro, a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione», e, quindi, «può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», con la conseguenza che i precisati atti e comportamenti possono ritenersi equivalenti ad una querela nel caso in cui la proposizione di quest’ultima sia divenuta necessaria per disposizioni normative sopravvenute nel corso del giudizio» (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Saltino, Rv. 273551-01, par. 3.2, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità). Il principio si collega ad una consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259), ed è stato ribadito da successive decisioni (ex multis, Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
– , COGNOME ammende. o spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle -.I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle e-+ c= ‘….,
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.
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