Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reat di furto contestati ai capi D), E), F), H), 3), K), L), confermandone la condanna per il delitto d aggravato di cui ai capi C), G), I) e rideterminando il trattamento sanzioNOMErio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione di leg penale, segnatamente dell’art. 624 cod. pen. per difetto della condizione di procedibilità manifestamente infondato poiché:
per i fatti di cui ai capi C) e I) sono presenti in atti le querele (rispettivamente s giorni 18 febbraio 2015 e 11 marzo 2015);
per il fatto di cui al capo G) vi è stata costituzione di parte civile (cfr. Sez. 1, n. del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286741 – 01: «La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso persegu querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, pu essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione»;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.