Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34284 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34284 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
om issis
avverso la sentenza del 16/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribun Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 16 novembre 2022 con stata applicata all’imputato la pena di due anni di reclusione per il reato di maltratt all’art. 572, secondo comma, cod. pen., oltre la rifusione delle spese sostenute civile costituita! R. N . 1 4 liquidate in complessivi euro 1521,84.
NOME
2. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo si ritiene la sentenza viziata da violazione di legge quanto liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché questa sarebbe avvenu all’udienza del 16 novembre 2022, successivamente alla formalizzazione dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. tra l’imputato e il pubblico ministero intervenuto in data antecedente costituzione di parte civile.
Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione e, comunque, il difetto di specificità e congruità, con riguardo ai criteri adottati per la definizione della somma liqui titolo di spese sostenute dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili pr relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036) e che in tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di par civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti rispetto alla quale non ope limitazioni previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283379; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900), ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e deb essere rigettato.
Il tema proposto con il primo motivo di ricorso fa leva sull’orientamento della Co regolatrice, promanante dalle Sezioni Unite, secondo cui sussiste un principio di preclusion della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, conseguente illegittimità dell’eventuale condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 24135 in un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all’udienza fissata a s della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai dell’art. 447 cod. proc. pen.). Principio la cui valenza è estesa anche all’udienza fissat l’applicazione di pena richiesta con l’opposizione al decreto penale o a seguito della richies giudizio immediato. La ratio della preclusione è identificata nella circostanza che la persona danneggiata, in queste vicende processuali, si costituisce pur essendo già consapevole che l’oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sulla accoglibilità della richiesta di appli pena, sicché egli non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.
Se ne desume a contrario che, laddove l’udienza non sia geneticamente destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del rito ex art. 444 cod. proc. pen., come ad esempio l’udienza preliminare, ovvero laddove la richiesta di patteggiamento e il consenso del pubbli ministero, benché intervenuti prima dell’udienza, non siano portati formalmente a conoscenza del giudice e del danneggiato, è legittima la costituzione di questi in giudizio come parte c in vista di potenziali esiti risarcitori, con il conseguente diritto alla rifusione d affrontate per l’attività processuale svolta. Anzi, di recente, si è precisato che, in patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza prelimi anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta d applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice dev provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242).
3. L’enunciato principio di diritto, alla stregua di una lettura non restrittiva de ratio ispiratrice, trova agevolmente e a maiori applicazione nel caso di specie. Invero, risulta dal relativo verbale di udienza che, a seguito di citazione dell’imputato con decreto che disponeva giudizio immediato per l’udienza del 16 novembre 2022 (nella quale si costituiva ritualmente parte civile), il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, chiedeva prima di e ammesso al giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di perizia psichiatrica ne confronti dei figli minori e poi, prima della deliberazione giudiziale circa l’ammissione al r consenso del P.M., l’applicazione della pena concordata, sicché il Giudice, “verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e udita la discussione delle parti”, pronunciava la sentenza impugnata mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi.
Appare pertanto evidente che il procedimento non era affatto destinato a concludersi in ogni caso con il patteggiamento, in difetto peraltro di qualsiasi prova documentale che persona danneggiata dal reato fosse stata formalmente ed effettivamente messa a conoscenza – come il ricorrente si limita ad enunciare – dell’accordo fra la difesa dell’imputato e il P ministero, intervenuto prima della citata udienza. Anzi, il menzionato verbale depone in sens contrario, dal momento che il Giudice, dopo avere richiamato le consecutive richieste difensiv dell’imputato (prima di ammissione al rito abbreviato condizionato e poi di patteggiamento), dato atto di avere verificato la regolare instaurazione del contraddittorio e avere udi discussione delle parti.
La situazione processuale che emerge dall’analisi compiuta e l’assenza di allegazioni contrarie da parte del ricorrente lasciano, pertanto, intendere la legittimità sia costituzione di parte civile, avvenuta in un momento precedente a quello in cui è stata ostes la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena e in cui non vi erano moti escludere la prospettiva di condanna dell’imputato, sia della conseguente condanna dell’imputato al ristoro delle relative spese.
4. Risulta parimenti privo di pregio il (subordinato) motivo di ricorso con il quale si ce l’aspecificità e l’incongruità dei criteri adottati per la determinazione della somma d
1.521,84 liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile.
È senz’altro incontroverso in tema di patteggiamento il principio di diritto per il qu domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all’accordo tra
pubblico ministero e l’imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che dev’essere adeguatamente motivato dal giudice quanto alle singole voci riferibili all’atti
svolta dal patrono di parte civile e alla congruità delle somme liquidate (Sez. U, n. 40288
14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756/2020 del 12/12/2019, COGNOME, Rv. 278286;
Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272342)
E però, nel caso in esame, per un verso appare del tutto infondata la contestazione riguardante
“l’effettivo contributo svolto dalla parte civile consistito esclusivament prendere atto dell’intervenuta formalizzazione del patteggiamento”,
attese le scansioni processuali emergenti dal citato verbale di udienza, che, per contro, attesta il pieno dispieg
del contraddittorio e della discussione delle parti.
Per altro verso, tenuto conto della tipologia delle prestazioni difensive della parte ci studio, fase introduttiva e discussione – svolte in un giudizio per l’imputazione di g reiterate condotte di maltrattamenti anche in presenza e in danno dei figli minori, la immotivata quantificazione della somma liquidata non appare affatto incongrua o divergente dai criteri mediamente stabiliti dalle tariffe forensi. E ciò alla stregua dei medesimi rili difesa del ricorrente, che ha richiamato le relative voci delle tariffe seppure per invo l’applicazione nei limiti minimi (a suo avviso, euro 426 + 378 = euro 804,00). Sicché censura del ricorrente attinge in realtà il merito della valutazione giudiziaria e si meramente fattuale, perciò inammissibile in sede di scrutinio di legittimità della sente impugnata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con la conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/06/2024