Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34817 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. È oggetto di ricorso la sentenza del 12 febbraio 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale di Parma ha applicato a NOME COGNOME, la pena di euro 800 di multa per il delitto di cui all’art. 595, terzo commai, cod. pen., altresì condannando l’imputato alle spese di costituzione della parte civile, NOME COGNOME, quantificate in euro 1.000.
In motivazione, il Tribunale ha specificato che la condanna alle spese di costituzione della parte civile dovesse essere pronunciata, malgrado quest’ultima fosse al corrente dell’intervenuto accordo, ex art. 444 cod. proc. pen., tra imputato e Pubblico ministero e, ciò, alla luce dell’informazione provvisoria relativa alla questione, rimessa all’esame delle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza della Sesta sezione penale del 15 giugno 2023, relativa alla possibilità Che, in caso di patteggiamento, il danneggiato possa costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso iel pubblico ministero, sì che il giudice debba provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (la sentenza è poi stata depositata: di tratta d Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 – 01).
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazicine, affidato a un unico motivo – di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- con cui si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 78 del codice di rito, per avere il Tribunale ritenuto la parte civile validamene costituita nonostante l’assenza di requisiti formali dell’atto di costituzione della stessa e l’assoluta genericità che ne caratterizza il contenuto, come eccepito dalla difesa dell’imputato in occasione dell’udienza del 12 febbraio 2024. E, infatti, nell’atto di costituzione di parte civile non risultano indicati con precisione né la causa petendi né il petitum. In tale atto viene operato un generico richiamo all’art. 2043, cod. civ., e a un danno asseritamente patito da una fantomatica società,, laddove la persona offesa dall’ascritto reato è unicamente la persona fisica NOME COGNOME.
A sostegno del motivo di ricorso, la difesa sostiene la piena equiparazione tra l’atto di cui all’art. 78 cod. proc. pen. e l’atto di citazione previsto dal codice procedura civile all’art. 163. Invoca, a tal fine, la relazione illustrativa della riform introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022, che ha comportato una modifica sostanziale dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della costituzione di parte civile introducendo la necessità che l’atto di costituzione sia valido anche in vista di un possibile epilogo in sede civile. Invoca altresì la pronuncia delle Sezioni unite, in tema di impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei
quali la costituzione di parte civile sia intervenuta, come nella specie, in epoca successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01). In tale pronuncia, ricorda il ricorrente, si è affermato che a ntegrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma I, lett. d) cod. proc. pen., non è più sufficiente che la parte civile si limiti a richiamare il capo dimputazionE descrittivo del fatto, dovendosi bensì precisare la causa petendi similmente <alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile».
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che la questione della invalidità della costituzione di parte c .vile è stata sollevata tempestivamente da parte della difesa dell'imputato, si oSserva che, proprio alla stregua di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01, invocate dal ricorrente, la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte Civile risulta rispondente ai requisiti di cui all'art. 78 cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. n. 150 del 2022.
Nel caso di specie, infatti, il danneggiato non si è limitato ad un mero richiamo al capo di imputazione, ma ha correlato la specifica condotta contestata alla sua idoneità a ledere la reputazione del destinatario, in tal modo delineando con precisione adeguata alla specificità del caso concreto la causa petendi, per poi individuare i pregiudizi risarcibili nelle danni patrimoniali e non provocati dalla formulazione dei giudizi offensivi.
In termini, pertanto, adeguati alla tipologia di illecito e di danno derivante, sono stati compiutamente definiti il presupposto fattuale e giuridico della richiesta, come pure il contenuto della condanna invocata.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcessuali.
Così deciso in Roma, il 12/07/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidenti