Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47412 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47412 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SORGONO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Minisler6, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il di nsore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 3 aprile 2023, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano a carico di COGNOME NOME di condanna alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa per il reato di furto di bestiame, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e 8 cod. pen.
L’imputato era altresì condanNOME al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa costituita parte civile, COGNOME.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di doglianza.
La Corte di appello, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto, in seguito alla entrata in vigore del d.lgs. 150/22, verificare la esistenza di una valida querela.
Agli atti, rileva la difesa, esiste una denuncia sporta oralmente da soggetto non legittimato, COGNOME NOME, il quale non è legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dei capi di bestiame; alla querela non è allegata documentazione che giustifichi il potere di rappresentanza e l’atto non è sottoscritto dal denunciante dal verbalizzante che ha ricevuto la dichiarazione.
Pertanto, il reato risulta improcedibile per mancanza di querela.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza del motivo proposto.
Deve osservarsi, con rilievo di carattere assorbente, come, nell’ambito del presente giudizio, si sia costituito parte civile il titolare dell’azienda agr proprietaria del bestiame, COGNOME NOME.
La costituzione di parte civile, sulla quale non si muovono contestazioni, supera ogni questione proposta dalla difesa in ordine alla legittimazione dell’originari querelante.
All’indomani della entrata in vigore del d.lgs 150/2022, che ha previsto all’art. 624, comma 3, cod. pen. la procedibilità a querela del reato di furto aggravato, ad eccezione delle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen., si è condivisibilmente sostenuto che la costituzione di parte civile nel giudizi penale equivale alla proposizione della querela.
Invero, GLYPH la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la
sua esplicita manifestazione .
Il principio posto a fondamento di tale interpretazione era stato già espresso dalle Sezioni Unite SaJeatino – sent. 40150/18, non massimata sul punto – e ribadito in numerose successive pronunce delle sezioni semplici in casi assimilabili al presente . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, quanto al caso di specie, la lamentata originaria mancanza di querela non inficia la procedibilità del reato oggetto del presente giudizio, stante l costituzione di parte civile del proprietario del bestiame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Prei4nte