Costituzione Parte Civile: La Cassazione Conferma la sua Equivalenza alla Querela Post-Riforma Cartabia
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale sorta a seguito della Riforma Cartabia: la sorte dei procedimenti per reati che, originariamente perseguibili d’ufficio, sono diventati procedibili a querela. La domanda centrale è se la costituzione parte civile della persona offesa, avvenuta prima della riforma, sia sufficiente a sostenere l’azione penale. La risposta della Suprema Corte è stata chiara e in linea con il suo orientamento consolidato, dichiarando inammissibile un ricorso che sosteneva il contrario.
Il Caso in Esame
Un imputato, condannato in appello, ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo che il procedimento a suo carico dovesse essere dichiarato improcedibile. La sua tesi si basava sul fatto che il reato contestato, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), era diventato perseguibile solo a querela di parte. Poiché la persona offesa non aveva presentato una nuova e formale querela dopo l’entrata in vigore della legge, l’imputato riteneva che mancasse una condizione essenziale per la prosecuzione del giudizio.
La Decisione della Corte e il Valore della Costituzione Parte Civile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa interpretazione, giudicando il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso si ponessero in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con una giurisprudenza ormai pacifica.
La decisione si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale, rafforzati da recenti pronunce proprio in materia di Riforma Cartabia.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su principi giuridici solidi e ampiamente riconosciuti.
L’Equivalenza tra Costituzione di Parte Civile e Querela
Il punto centrale della motivazione è che la costituzione parte civile, se non revocata, equivale a tutti gli effetti a una querela. La Corte ha spiegato che la volontà punitiva della persona offesa non necessita di formule sacramentali. Essa può essere desunta legittimamente da atti che, pur non contenendo una richiesta esplicita di punizione, manifestano in modo inequivocabile tale intenzione. L’atto di costituirsi parte civile, con cui la vittima chiede il risarcimento dei danni derivanti dal reato, è la più chiara espressione della volontà che il colpevole venga processato e punito. Questo principio, già consolidato, è stato esteso anche ai casi interessati dalla Riforma Cartabia, come confermato dalla sentenza Sez. 3, n. 27147 del 2023.
Il Principio di Immanenza della Parte Civile
In secondo luogo, la Corte ha richiamato lo ius receptum (principio consolidato) dell’immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall’art. 76 del codice di procedura penale. Questo principio stabilisce che, una volta che la parte civile si è validamente costituita nel processo, essa rimane tale in ogni stato e grado del procedimento. Le sue conclusioni, anche se presentate solo in primo grado, conservano la loro validità anche in appello e in Cassazione, a prescindere dalla sua partecipazione personale alle udienze successive. Di conseguenza, la volontà punitiva espressa con la costituzione iniziale permane intatta per tutta la durata del processo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, fornisce certezza giuridica a tutti quei procedimenti pendenti che sono stati toccati dalla modifica del regime di procedibilità introdotta dalla Riforma Cartabia. Si evita così che processi in cui la volontà della vittima era già chiaramente espressa vengano archiviati per un mero formalismo.
In secondo luogo, si rafforza l’istituto della costituzione parte civile come strumento non solo risarcitorio ma anche come chiara manifestazione della volontà della vittima di ottenere giustizia penale. Questa ordinanza, quindi, non fa che ribadire un principio di economia processuale e di tutela sostanziale della persona offesa, garantendo che l’azione penale prosegua quando l’interesse della vittima a farlo sia stato manifestato in modo chiaro e inequivocabile.
Dopo la Riforma Cartabia, la vittima di un reato divenuto perseguibile a querela deve presentare una nuova querela se si era già costituita parte civile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la costituzione di parte civile, se non revocata, equivale a una querela in quanto manifesta la volontà punitiva della persona offesa, rendendo non necessaria una nuova querela formale.
La costituzione di parte civile è valida in appello anche se la parte non partecipa all’udienza e non presenta nuove conclusioni?
Sì. In base al principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen., la parte civile si considera comunque presente nel processo e le sue conclusioni, rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado del procedimento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH COGNOME.G.
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. l29 cod. proc. pen. in quanto la persona offesa, dopo che la Riforma Cartabia ha reso perseguibile a querela il reato di cui all’imputazione, non ha rinnovato la propria pretesa punitiva.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con íl dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha chiarito che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 – 01). E costituisce ius receptum che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 – 01; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, COGNOME, Rv. 257199 – 01; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008 COGNOME ed altri, Rv. 240942 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/10/2024