Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorsci;
udita I elazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3 – udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME Gu
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, prev riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiNOME la pen concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; h ridotto l’importo del risarcimento dei danni riconosciuto alle parti civili ed eli l’importo a titolo di provvisionale riconosciuto a ciascuna parte civile confermato nel resto la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’ar commi 1 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
1.2. Il COGNOME, alla guida del motociclo Kymco Agility 150 (tg. TARGA_VEICOLO), dopo aver urtato il motorino Piaggio Liberty (tg. 045089), condotto da NOME, e cagioNOME un sinistro ricollegabile al suo comportamento, no prestava l’assistenza occorrente e non ottemperava all’obbligo di prest soccorso alla persona ferita.
Il ricorso dell’imputato consta di un unico motivo con cui si deducon inosservanza e mancata applicazione dell’art. 90, comma 3, cod. proc. pen., co riguardo all’ammessa costituzione della parte civile. Osserva infatti il ricor che la persona ferita è deceduta, evento a seguito del quale l’odierno imputat stato chiamato a rispondere, in altro procedimento, del reato di cui all’articolo bis cod. pen. In quell’ambito, il Pubblico ministero ha richiesto l’archiviazi accolta dal Giudice per le indagini preliminari, essendo emerso – a seguito accertamenti condotti dal consulente tecnico del Pubblico ministero – che l’es mortale andava attribuito alla condotta della vittima, non già a quella COGNOME. Secondo la difesa, se in quel procedimento è sl:ato escluso c l’imputato abbia causato il decesso in parola, in questa sede non si può sosten che l’COGNOME sia deceduto in ragione dell’omissione di soccorso. Il Giudice di mer avrebbe pertanto errato nell’avere ammesso la costituzione di parte civile d congiunti del deceduto. La norma processuale che il ricorrente assume essere stat violata vincola infatti la costituzione di parte civile alla circostanza che il risentito sia conseguente al reato per cui si proc:ede.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso dichiarato inammissibile.
In data 14/12/23, sono pervenute conclusioni e nota spese del difensore delle parti civili, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifesl:amente infondato.
2. La Corte territoriale ha respinto la richiesta dell’imputato di dichia inammissibile la costituzione delle parti civili COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME, evidenziando come le stesse rivestissero la posizione di soggett danneggiati dal reato, conseguendone la azionabilità della loro pretesa risarcito Ha, inoltre, sottolineato che altra questione è quella attinente al merito della pretesa risarcitoria: questa è, nel caso di specie, derivata dalla sussistenza danno, in termini di sofferenza morale, determinatasi in ragione del mancat soccorso al congiunto, a seguito di un 5:;inistro stradale ricollegabi comportamento dell’imputato. In risposta alla sollevata eccezione di difetto legittimazione delle parti civili, la sentenza impugnata ha osservato come rimasto provato che il decesso di COGNOME NOME, pur collegato al sinistro strad de quo, non sia dipeso dalla contestata omissione di soccorso, ma dalle lesion riportate a seguito dell’incidente ed ha pertanto concluso nel senso di esclud che possa addebitarsi all’imputato un risarcimento per effetto della morte de persona offesa, correttamente reputando di liquidare agli eredi della stessa il danno morale nei termini più sopra ricordati.
Ciò detto, appare evidente l’errore in cui è incorsa la difesa, laddove, reite una questione cui la Corte territoriale ha offerto risposta compiuta e corret diritto, ha insistito nell’obiettare che l’estraneità dell’imputato all’esit dovrebbe radicalmente escludere il diritto delle parti civili a costituirsi affermando, invero, non ha operato alcun confronto con la motivazione del provvedimento impugNOME, secondo cui, nel caso di specie, le parti civili si s costituite nel giudizio penale non già per esigere il risarcimento per il dann esito mortale ma per il richiamato danno morale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore delle parti civili non son dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di dir (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 de 28/01/2004, Gallo), la liquidazione delle spese processuali, riferibili alla fa legittimità in favore delle parti civili, non è dovul:a, perché esse non hanno fo alcun contribut esse i dF limitate a richiedere la conferma della sentenza di secondo grado e la condanna alle spese, senza contrastare specificamente i motiv di impugnazione proposti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Nulla sulle spese in favore delle parti civili.
Così deciso il 19 dicembre 2023