Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 gennaio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Varese del 9-9-2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di tentata truffa aggravata allo stesso asc perché estinto per prescrizione e, revocata la condanna al pagamento della provvisionale, confermava la responsabilità civile dello stesso nei confronti delle parti civili COGNOME NOME e del condominio INDIRIZZO.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, GLYPH deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att cod.proc.pen.:
violazione di legge, inosservanza della legge penale in relazione al disposto dell’art.
cod,proc.pen. e difetto di. motivazione, posto che, il giudice di appello, prima di pronunc sentenza di prescrizione, avrebbe dovuto assolvere il COGNOME dal reato ascrittogli in quanto dal documentazione prodotta non risultava lo svolgimento dell’assemblea condominiale del 9-72015 in occasione della quale sarebbe stato commesso il tentativo di truffa; inoltre, il giudi appello aveva omesso di confrontarsi con il terzo motivo di impugnazione con il quale si er dedotta l’assenza di prova della condotta contestata posto che non era emerso lo svolgimento di quell’assemblea condominiale non essendo stato prodotto il verbale della stessa;
violazione di legge ed inosservanza della legge penale quanto al rigetto della eccezion difensiva concernente la nullità dell’atto di costituzione di parte civile del condominio via El determinata dalla mancata allegazione del verbale assembleare autorizzativo e nullità delle costituzioni dei condomini COGNOME e COGNOME per difetto di legittimazione; vizio di motivazio ordine alla eccessività delle spese di lite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertan essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione relazione alle condizioni per pronunciare il proscioglimento è manifestamente infondato posto che la corte di appello, con gli argomenti esposti a pagina 5 della motivazione, ha adeguatamente tracciato gli elementi fondativi l’accertamento del fatto, ricondotti ad una precisa testimoni del titolare dell’impresa privata che permetteva di acclarare sia l’esecuzione dei lavori in f dell’imputato sia l’addebito degli stessi nella fattura inviata al condominio, così da do ritenere certamente esplicitati gli elementi costitutivi della tentata truffa. Pertanto i sottolinea un elemento, quello dell’assemblea del luglio 2015, che non ha avuto alcuna incidenza determinante sulla conclusione cui è pervenuto il giudice di merito e che non risulta neppur indicato nell’imputazione quale fatto cui ricollegare la tentata truffa.
Il secondo motivo è avanzato per motivi in parte nuovi e non deducibili ed in parte manifestamente infondati. In primo luogo, infatti, va osservato che, con l’atto di appello d sentenza di primo grado, l’imputato aveva dedotto l’irritualità della costituzione di parte del condominio INDIRIZZO, esclusivamente in relazione all’omessa indicazione di tale ente quale parte offesa sia nell’avviso di conclusione delle indagini che nel decreto di citazione a giud senza che in tale sede alcuna doglianza in punto assenza dell’atto autorizzativo fosse stat mossa. Sicchè rilevato che la corte di appello ha adeguatamente risposto al motivo con le osservazioni spiegate a pagina 5 ne deriva affermare che il ricorso non può prospettare una nuova ed autonoma violazione di legge costituita dall’assenza di mandato assembleare mai dedotta in precedenza, ostandovi il chiaro disposto dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
2.1 Quanto alle doglianze mosse nei riguardi delle parti civili COGNOME COGNOME COGNOME consultazione dei verbali di udienza di primo grado non risulta che la difesa abbia avanzat l’eccezione di estromissione delle parti civili persone fisiche al momento della costituzione d parti, come previsto a pena di decadenza ex art. 491 cod.proc.pen.. Invero in quella fas risultano svolte eccezioni solo sulla completezza del decreto di citazione a giudizio in relaz alla indicazione delle persone offese e non anche sulla legittimazione delle stesse a costitu parti civili, così che la questione non può poi per la prima volta essere dedotta con il pres ricorso per cassazione.
In ogni caso il ricorso appare generico nella misura in cui non si confronta con argomenti esposti nella sentenza impugnata stante il preciso riferimento alla posizione di person offese degli stessi al momento di commissione dei fatti. Va ricordato che il tema del legittimazione del condomino è stato affrontato da quelle pronunce secondo cui il singol condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi i danno del patrimonio comune (Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021 Rv. 282444 – 01); e si è anche statuito che il singolo condomino, in quanto titolare del diritto di tutelare le destinazion delle parti comuni ex art. 1117-quater cod. civ., è legittimato, quanto meno in via concorren o eventualmente surrogatoria con l’amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio (Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019 Rv. 278261 – 01).
Ammesso, per conforme interpretazione giurisprudenziale il potere di proporre querela in capo al singolo condomino, ne segue affermare anche la legittimazione alla costituzione di parte civile come danneggiato dal reato, con la precisazione che sarà in sede di liquidazione de danni a tenersi conto della concorrente costituzione del condominio INDIRIZZO. Al proposito v rammentato che il titolare del diritto di proporre querela e del diritto alla costituzione civile è sempre lo stesso soggetto, come risulta dalla interpretazione sistematica di più nor del codice sostanziale e di quello di rito; ed infatti:
ai sensi dell’art.120 cod pen. la persona offesa del reato è titolare del diritto di querela;
ai sensi dell’art. 74 cod.proc.pen. ogni persona danneggiata dal reato puo’ costituir parte civile.
Conseguentemente al singolo condomino titolare del diritto di querela deve riconoscersi anche la qualifica di parte civile.
Infine, del tutto generica appare la doglianza in punto liquidazione delle spese di lite essendo stata precisata alcuna delle voci violate; in ogni caso secondo un costante orientamento il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegat D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l’art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rv. 277894 – 01). E nel cas
in esame il. ricorso non specifica neppure quale delle voci liquidate avrebbe superato i val medi.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 maggio 2024
IL CONSIGLI