Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12300 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: dalla parte civile NOME nato a NAPOLI il 19/09/1968 dalla parte civile COGNOME NOME nato il 17/09/1973 dalla parte civile COGNOME NOME nato il 01/01/1979 dalla parte civile COGNOME NOME nato a PORTO SAN GIORGIO il 29/09/1961 nel procedimento a carico di: NOME nato il 14/11/1994
avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo applicava all’imputato la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per i delitti di cui agli artt. 612-bis, secondo comma, 61 n. 2 e 635, secondo comma, cod. pen., e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Avverso tale decisione, con due separati ricorsi di identico tenore, le parti civili (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) hanno proposto impugnazione, con il comune difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denunciano violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. nonché all’art. 24 e 111, settimo comma, Cost. poiché non sarebbe stato considerato il loro diritto di partecipare all’udienza.
Lamentano, in particolare, che era stata data loro comunicazione di presenziare all’udienza fissata il 31 ottobre 2024 alle ore 13:00, ma, tuttavia, l’udienza era stata celebrata anticipatamente alle ore 11:55, con la conseguenza che, sebbene il Tribunale avesse riaperto il verbale alle ore 13:30 ammettendo la costituzione di parte civile, la situazione processuale che si era verificata doveva essere equiparata a quella dell’omessa citazione in giudizio.
2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della liquidazione delle spese di parte civile, privo di motivazione e in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16043 del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi, le cui censure sono suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati.
Occorre premettere che l’istituto dell’applicazione della pena nel giudizio immediato è disciplinato dal nuovo art. 458-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel senso che «il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno
cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa».
Nella fattispecie per cui è processo risulta che, effettivamente, l’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione notificato alle persone offesa recava la fissazione della stessa per le ore 13:00.
Sennonché, alle ore 11:55, il Giudice, in assenza delle persone offese, chiudeva il verbale pronunciando contestualmente sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Risulta, inoltre, che, in presenza anche del difensore dell’imputato, il verbale era riaperto alle ore 13:30, e le persone offese si costituivano parte civile.
Tuttavia la riapertura del verbale, pur avvenuta in contraddittorio, era illegittima poiché con la pronuncia della sentenza il Tribunale si era ormai spogliato della propria potestas iudicandi sulla controversia, il che si riverbera su un vizio della decisione.
Inoltre, vi è anche che la scelta di non liquidare le spese alle parti civili si pone in contrasto con il principio, affermato di recente nella giurisprudenza di legittimità in relazione al novellato art. 458-bis cod. proc. pen., e che il collegio intende ribadire, in forza del quale è ammessa la costituzione di parte civile all’udienza fissata, a norma della richiamata disposizione, a fronte della richiesta di applicazione della pena presentata dall’imputato a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato, con l’ulteriore conseguenza che è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024, M., Rv. 286981).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
Il Pr- -•4; – .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME