Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21112 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE-SEGESTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO nel procedimento in cui è parte civile COMUNE RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani nei confronti dell’imputato per una serie di truffe e falsifica di documenti ai danni di due clienti e della pubblica amministrazione. La gravata sentenza, s ricorso del Pubblico Ministero, della parte civile e dello stesso imputato, ha dichiarato l’imp responsabile anche in relazione al capo C) di imputazione (truffa per la quale vi era stata primo grado dichiarazione di n.d.p. per mancanza di condizione di procedibilità), ha dichiara di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) per intervenuta estinzione reato per prescrizione, ha rideterminato la pena ed ha proceduto alle conseguenti statuizion civili.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi basati su vizi di legge penale e di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relaz rispettivamente al capo C) ed al capo B) di imputazione.
2.1 Con il primo motivo si deduce l’erroneità della decisione del giudice di riconoscere relazione al capo c) – nella costituzione di parte civile l’equipollente della querela: COGNOME, in verità fu interpellato da giudice di primo grado sul punto ma declinò di sporger querela.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice – in relazione al capo sub b) – abbi indebitamente dilatato l’ambito applicativo della norma incriminatrice non essendovi stato, nel caso specifico, alcun atto di disposizione né conseguente danno per l’ente pubblico.
Con memorie inviate per PEC, la difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento de ricorso mentre la parte civile ed il AVV_NOTAIO ne hanno chiesto l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si fa riferimento, per governare il caso, ad un precedente (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 Gaimo Baldassare Rv. 277432 – 01) che esclude la necessità dell’avviso previsto dalla disciplina transitoria dell’art.12 comma 2 d. Igs.10 aprile 2018, n. 36 quand persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civil persistendo in tale costituzione (come accaduto nel caso corrente). Il principio è st costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024; 48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione in questa sede.
Altrettanto generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, meramente ripetitivo della tesi dell’assenza di danno per non aver l’Ente pubblico sostenut alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell’imputato che, contraffacendo bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministra corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto. Come correttamente spiegato nella sentenza d’appello (e come d’altro canto corrisponde alla comune, elementare percezione del fenomeno dal punto di vista economico) il danno in questo caso sarebbe stato causato dal minor introito (C 2,00 invece di C 1.212,00 in un caso e C 5,20 invece di 1.035,2 nel secondo), irrilevante essendo che un controllo amministrativo abbia consentito di scopri l’artificio e prevenire il rilascio delle concessioni.
Il ricorso è pertanto inammissibile. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento i favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così de iso in Roma, 6 marzo 2024
Il Consi liere estiensore
NOME o NOME