Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30124 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30124 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ponte San Pietro il 22/09/1971
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della sente limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella Tribunale di Bergamo del 27 aprile 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, essendo il reato di falsa testimonianza ascritto al capo b) e per prescrizione, confermando la sentenza di primo grado e la condanna del COGNOME alla rifusione delle spese del grado.
Secondo l’accusa, per quel che in questa sede rileva, NOME COGNOME sarebbe reso responsabile del delitto di falsa testimonianza nell’ambito processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Monza durante il quale avrebb
affermato falsamente che il 27 settembre 2012 alla guida di un autocarro che aveva travolto Sagarne Malika ed omesso di fermarsi ci fosse NOME COGNOME (capo b).
Il reato in questione era stato contestato unitamente al delitto di calunnia (capo a) nei confronti di COGNOME NOME oltre ai reati di cui agli artt. 189 commi 6 e 7 del Codice della strada (capi c e d), in ordine ai quali il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 64, 210, 197 e 197-bis cod. proc. pen., rilevando come la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere nel merito l’imputato (piuttosto che dichiarare l’intervenuta prescrizione) per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ex artt. 62, 63 e 210 cod. proc. pen., poiché escusso nel corso del giudizio quale testimone senza il previo avvertimento della facoltà di non rispondere e la necessaria assistenza di un difensore.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui, a fronte di una costituzione di parte civile che era stata ammessa solo in ordine ai reati di cui ai capi a), c) e d) per i delitti di calunnia e per i reati di cui ag 189, comma 6 e 7, del Codice della strada, e non anche in ordine al delitto di falsa testimonianza di cui al capo b), la Corte di appello, nonostante specifica eccezione formulata in udienza, ha tenuto ferme le statuizioni civili del primo giudice sull’erroneo convincimento che la costituzioni della parte civile fosse intervenuta anche con riferimento al delitto di falsa testimonianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle statuizioni civile ed inammissibile per il resto.
Risulta necessario dare in via prioritaria conto delle ragioni della fondatezza del secondo motivo, incidendo l’esito dello stesso sulla portata e consistenza della motivazione del primo motivo, afferente a censure in merito alla responsabilità del ricorrente.
dnit
Dall’esame degli atti /cui questarha accesso allorché deve essere risolta una questione in rito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), quale è quella connessa alla preliminare esistenza o meno di una costituzione di parte civile alla base della disposta condanna in ordine alle statuizioni civili emerge che all’udienza celebratasi dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del 19 dicembre 2018 veniva ammessa la costituzione di parte civile di NOME COGNOME
limitatamente ai capi c) e d) afferenti i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 d Codice della strada, non anche in ordine al capo a), come pur dedotto nel ricorso, afferente al delitto di calunnia.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 27 aprile 2021, aveva dichiarato il COGNOME responsabile in ordine al reato di falsa testimonianza di cui al capo b) e, al contempo, dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi a), c) e d) per intervenuta prescrizione.
Ovvio che, all’esito della sentenza di primo grado, non sarebbe stato possibile disporre condanna in ordine alle statuizioni civili, da un canto, perché due dei reati (capi c e d) erano stati dichiarati prescritti, dall’altro, in ordine al capo a) rel al delitto di calunnia contestato, in quanto non era stata richiesta né sussisteva la costituzione di parte civile, dall’altro ancora, in ordine al capo b) relativo al deli di falsa testimonianza, poiché la domanda di costituzione di parte civile, pur formulata all’udienza del 27 aprile 2021, non era stata ammessa.
Deve al riguardo richiamarsi ormai consolidato e datato principio di diritto secondo cui è illegittima la sentenza d’appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussisto presupposti in presenza dei quali l’art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191 01).
Né, sotto differente profilo, può assegnarsi rilevanza al fatto che, a fronte di un’illegittima statuizione in ordine alle richieste di risarcimento della costitui parte civile, l’imputato condannato non abbia specificamente impugnato con apposito motivo di gravame il punto della decisione che si reputa errata, dovendosi, invece, dare rilevanza alla genetica carenza di un titolo che legittimi la condanna che, se erroneamente disposta, deve sempre essere ricondotta a legittimità attraverso la sua elisione, specie quando la circostanza (circa l’errata statuizione sul risarcimento del danno patito dalla parte civile pur in assenza di una costituzione di parte civile) sia stata portata a conoscenza del Collegio di appello nel corso del giudizio.
Errata, allora, si rivela la decisione della Corte di appello che, solo sul presupposto che la costituzione di parte civile fosse intervenuta anche relativamente al delitto di falsa testimonianza di cui al capo b (in tal senso si è espressa la Corte territoriale, là dove ha dato per certa la circostanza che la costituzione di parte civile fosse intervenuta anche con riferimento al delitto di falsa testimonianza), ha rigettato l’eccezione attraverso cui l’imputato impugnante
aveva comunque sottoposto all’attenzione del Collegio di merito la genetica inesistenza in parte qua della costituzione di parte civile.
All’illegittima conferma delle statuizioni civili disposte all’esito del giudizi primo grado, che ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore della persona offesa sull’erroneo presupposto della intervenuta costituzione di parte civile in ordine al delitto di falsa testimonianza, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
3. Proprio la conclusione sopra enunciata, là dove implica il venir meno della parte civile nel presente procedimento conclusosi con la declaratoria di prescrizione in ordine al residuo delitto di falsa testimonianza nel giudizio di appello, consente a questa Corte di focalizzare la motivazione della presente decisione nei limiti fissati dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ed infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu °cuti”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01); neppure in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova sussiste la possibilità di far prevaler la dichiarazione nel merito alla immediata declaratoria della citata causa di non punibilità, salvo che sussista la presenza della parte civile, evenienza nel caso di specie esclusa sulla base di quanto sub 2. enunciato circa la non intervenuta costituzione di parte civile.
Questi sarebbero stati i limiti entro i quali la Corte di appello avrebbe dovuto esprimere il giudizio nel merito delle accuse se solo si fosse avveduta della fondatezza dell’eccezione tesa ad escludere la sussistenza della costituzione di parte civile in ordine al delitto di falsa testimonianza di cui al capo b), paradigma che impone a questa Corte di adeguarsi a tali principi di diritto nel vagliare il primo motivo dedotto dal ricorrente.
Ciò premesso, inammissibile risulta la parte del ricorso con cui si reputano insussistenti elementi probatori che depongano per la falsità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel corso del processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Monza allorché costui dichiarava che alla guida del mezzo che aveva causato l’incidente ai danni di NOME COGNOME omettendo di fermarsi, ci fosse altra
persona, sul presupposto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese ex
artt. 62, 63 e 210 cod. proc. pen.
Dalla lettura della sentenza impugnata, non sono apprezzabili elementi che depongano in maniera incontestabile per l’assenza di responsabilità, tenuto conto
che la decisione espone come il ricorrente venne escusso in qualità di testimone e solo durante la sua escussione la persona offesa lo riconobbe come colui che era
alla guida del mezzo, momento a partire dal quale la testimonianza venne interrotta, ma solo dopo che il contenuto del propalato assumesse il carattere della
falsità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 02/07/2025.