Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11590 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11590 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO di fiducia
nel procedimento nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE NOME, nata a Torino il DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita AVV_NOTAIO COGNOME Ð di fiducia avverso lÕordinanza del 06/11/2025 del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria a firma AVV_NOTAIO, nellÕinteresse del RAGIONE_SOCIALE, datata 20/02/2026;
letta la memoria a firma AVV_NOTAIO, nellÕinteresse di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, datata 12/02/2026;
lette le conclusioni a firma AVV_NOTAIO COGNOME, nellÕinteresse di RAGIONE_SOCIALE, con memoria datata 23/02/2026.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, imputata per il delitto di cui allÕart. 646 cod. pen.
Il Tribunale di Torino osservava che la persona offesa aveva presentato querela, per i fatti oggetto del giudizio penale, in data 10 febbraio 2020 ed aveva esercitato l’azione civile, con domanda riconvenzionale, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, definito con sentenza della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2025. Con tale sentenza, passata in giudicato, la domanda era stata respinta in ragione del difetto di prova del fatto illecito ascritto alla convenuta e del danno che la stessa avrebbe cagionato.
La costituzione di parte civile veniva dichiarata inammissibile in quanto l’azione civile che si chiedeva di esercitare nel procedimento penale e quella giˆ esercitata nel giudizio civile, conclusosi con sentenza irrevocabile, presentavano identitˆ di petitum quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e quanto al soggetto convenuto con domanda riconvenzionale, nonchŽ identitˆ di causa petendi in senso sostanziale, poichŽ la fonte del diritto al risarcimento era, in entrambi i casi, costituita dalle presunte condotte illecite della dipendente.
Ricorre per cassazione il difensore del RAGIONE_SOCIALE deducendo, con un unico motivo, lÕabnormitˆ dellÕordinanza impugnata.
Secondo il ricorrente, i profili di abnormitˆ del provvedimento impugnato si fonderebbero, in primo luogo, sulla circostanza che, nelle fattispecie in cui la Corte ha affermato la inammissibilitˆ della costituzione di parte civile nel procedimento penale, quest’ultima aveva giˆ ottenuto il risarcimento del danno per i medesimi fatti in sede civile; invece, nel caso in esame, nell’ambito del giudizio civile, tale risarcimento del danno in favore della persona offesa non era stato riconosciuto per mancanza di prova del fatto illecito.
Peraltro, deduce il ricorrente, nel dichiarare inammissibile la costituzione di parte civile, il Tribunale non aveva tenuto conto delle allegazioni difensive in merito al fatto che, soltanto dopo l’emissione della sentenza di primo grado emessa nel giudizio civile, era stata acquisita, nell’ambito del procedimento penale, una prova fondamentale, costituita dall’annotazione della Guardia di finanza depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 2 dicembre 2024, contenente accertamenti patrimoniali, che dimostrerebbero che la RAGIONE_SOCIALE
avrebbe effettuato numerosi versamenti in contanti sui propri conti correnti o intestati a persone alla stessa vicine, per un ammontare di circa 40.000,00 euro, e che integrerebbero la prova della sussistenza del reato a lei ascritto.
Al provvedimento impugnato conseguirebbe, quindi, l’impossibilitˆ per la persona offesa di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione delle condotte ascritte all’imputata.
Infine, rilevato che, nel procedimento civile, il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale ma non aveva agito anche al fine di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali, si chiede che, in subordine, la costituzione di parte civile venga dichiarata ammissibile quantomeno con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con memoria del 20 febbraio 2026, il difensore ha insistito nei motivi di ricorso e ha depositato sentenza di non luogo a procedere ex art. 554 ter cod. proc. pen. emessa il 2 dicembre 2025 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso nellÕinteresse della persona offesa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , è stato proposto da un difensore non munito di procura speciale, circostanza che rende il ricorso inammissibile.
La Corte ha, in proposito, chiarito che il ricorso per cassazione proposto dal difensore della persona offesa non munito di procura speciale ex art. 100, comma 1, cod. proc. pen. è inammissibile, perchŽ il difensore della persona offesa non è titolare Ò ex lege Ó di poteri di rappresentanza processuale, che spettano invece al difensore dell’imputato e delle altre parti private, e dunque non pu˜ esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 19978 del 23/05/2006, Veroi, Rv. 234658 Ð 01); tale principio è stato ribadito dalla Corte anche nel caso di persona offesa costituita parte civile (Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, COGNOME, Rv. 245429 Ð 01).
Il ricorso sarebbe comunque inammissibile avendo la Corte chiarito che non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedente esercizio dell’azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorchŽ illegittimo, è assunto
nell’esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale priva di rimedi per l’esercizio dell’azione risarcitoria, che pu˜ essere mantenuta nella sede civile (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287709 Ð 01; in motivazione, la Corte ha precisato che la verifica dell’abnormitˆ funzionale dell’atto deve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati).
3.1. In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, invero, deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l’azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori e diversi profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato, nella sede civile (Sez. 2, n. 37296 del 28/06/2019, Inzitari, Rv. 277039 Ð 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione civile del giudice di appello che aveva liquidato alla parte civile il solo danno morale).
. Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Tribunale nellÕordinanza impugnata, le due domande presentavano identitˆ di petitum quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e quanto al soggetto convenuto con domanda riconvenzionale, nonchŽ identitˆ di causa petendi in senso sostanziale, poichŽ la fonte del diritto al risarcimento si assumeva costituita dalle condotte illecite della dipendente giˆ contestata in sede civile.
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 03/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME